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Reinvio di una pratica telematica a sostituzione di un’altra (non ancora evasa) conseguente ad una precisa richiesta da parte dell’Ufficio.

In questo caso, fermo restando le indicazioni previste nel paragrafo

“protocollazione automatica – sez. N.B.”, è necessario che venga ritrasmessa, nuovamente e correttamente, l’intera pratica, con l’indicazione nel riquadro “XX - note” che trattasi di “deposito a rettifica e sostituzione dell’invio n. ……….. del

………..”.

Deposito bilancio a rettifica per protocolli già evasi.

L’operazione di deposito di un bilancio a rettifica, di uno già regolarmente annotato, presuppone la presentazione di una nuova istanza, completa di tutta la documentazione presentata in precedenza e deve indicare nel riquadro “XX -note” che trattasi di deposito a rettifica, nonché del numero di protocollo assegnato al primo deposito. Sono dovuti i normali diritti e bolli previsti dalla vigente normativa.

Società in liquidazione.

Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dal nuovo art. 2490 C.C. (n.b. in questa circostanza si tenga conto che dovrà essere allegato il documento sub 7) del paragrafo “Allegati”). Sono, inoltre, tenute alla comunicazione dell’elenco dei soci.

Esempio: se la società è entrata in liquidazione il 01.02.2008 e, al termine dell’esercizio sociale (31.12.2008), la fase della liquidazione non si è ancora conclusa, il liquidatore dovrà presentare il bilancio riferito all’intero esercizio sociale (1.1.2008 – 31.12.2008), anche se

fiscalmente la normativa è differente. Qualora, nel nostro esempio, la data di chiusura del Bilancio Finale di Liquidazione coincidesse con il 31.12.2008 o fosse precedente, la società dovrà unicamente presentare la modulistica prevista per tale adempimento: non andrà, assolutamente, presentato il modello “B”. A tal proposito, si tenga presente che il deposito del Bilancio Finale di Liquidazione deve essere effettuato con il Modello “S3”. Relativamente alle modalità di presentazione del Bilancio Finale di Liquidazione si vedano le istruzioni presenti sul nostro sito camerale nella sezione

“Registro Imprese” –> “Società”–>“Scioglimento, Liquidazione e Cancellazione”.

Trasformazione di società di capitali in società di persone.

Le società di capitali che iscrivono l’atto di trasformazione in società di persone prima dell’approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio.

Trasformazione di società di persone in società di capitali.

Sono tenute al deposito del bilancio in relazione alla chiusura del primo esercizio, in virtù di quanto stabilito dallo statuto sociale ovvero dall’atto di trasformazione.

Bilanci non approvati.

Trattandosi in realtà di una “proposta di bilancio” e non essendo previsto nessun adempimento pubblicitario per il documento in oggetto, il relativo deposito non va effettuato.

Società di capitali cancellate in seguito ad atto di fusione o per scissione totale

Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale

dello stesso, in quanto manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio.

Società estera con sede secondaria in Italia

Per questo tipo di società è opportuno procedere normalmente alla compilazione della modulistica informatica, depositando una copia del bilancio della società estera, con traduzione giurata in lingua italiana, ed una dichiarazione contenente gli estremi della pubblicazione attuata nello Stato estero ovvero, in alternativa, la dichiarazione che nello Stato non è prevista la pubblicità del bilancio.

Termine di presentazione: 45 giorni dall’adempimento del deposito nello Stato ove la società ha la sede legale (art. 106, L. n. 89/1913).

Bilancio consolidato

La pubblicazione del bilancio consolidato va fatto ai sensi del D.lgs.

127/1991.

Vanno depositati il bilancio consolidato, la relazione di gestione e la relazione dell’organo di controllo (ed eventuali altri allegati). Nel caso di contestuale presentazione del bilancio d’esercizio e di quello consolidato i documenti vanno tenuti distinti, e devono essere inviati separatamente.

Bilancio del G.E.I.E.

La pubblicazione va fatta ai sensi del D.Lgs. 240/1991 entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 7).

E’ facoltativo il deposito del Verbale di assemblea, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione.

S.N.C. E S.A.S.

Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall’art. 26 del D.lgs. 127/1991 in presenza dei presupposti ivi previsti (art. 111-duodecies disp. att. D.lgs. 6/2003) Patrimoni destinati ad un unico affare (art. 2447 – septies)

Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis cc), devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell’esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 cc e seguenti.

Società soggette a direzione e coordinamento (art. 2497 – bis)

Le società soggette all’altrui attività di direzione e coordinamento (art. 2497 cc) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercitano su di esse l’attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell’esercizio.

Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi

I consorzi che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi, disciplinati dall’art. 13 della L. 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle regole ordinarie, devono redigere il bilancio d’esercizio, osservando le disposizioni relative al bilancio delle S.P.A., e devono depositarlo, ai sensi dell’art. 13, comma 35 della citata Legge, entro trenta giorni dalla data di approvazione, insieme alla relazione sulla gestione, ove prevista, alla relazione del Collegio Sindacale, se costituito, e al verbale di approvazione dell’assemblea dei soci, seguendo le formalità previste nelle precedenti sezioni.

Ai sensi dell’art. 13 c. 34 della L. 326/203, le modifiche dei consorziati devono essere iscritte nel registro delle imprese soltanto una volta l’anno entro 120 giorni della chiusura dell’esercizio attraverso il deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Pertanto la conferma o la variazione dell’elenco dei consorziati rispetto a quello già depositato deve essere comunicata secondo le regole generali previste per le società di capitali.

Ciò in quanto le operazioni di controllo dei documenti informatici allegati richiedono lunghi tempi di attesa, con la conseguenza che l’Ufficio non può garantire il rilascio, in giornata, delle ricevute di protocollazione.

Nel caso ECCEZIONALE di presentazione su supporto informatico, l’utenza è INVITATA a trasmettere l’istanza a mezzo raccomandata all’indirizzo “CCIAA di Bari – Servizio Registro Imprese – Ufficio Bilanci”, unitamente ad una lettera di presentazione con

L’Ufficio provvederà al recapito della ricevuta di protocollazione.

Il deposito del bilancio e dei relativi allegati non effettuati con le modalità previste dalla legge e dalle presenti istruzioni, saranno considerati IRRICEVIBILI e restituiti al mittente. Qualora la ripresentazione del documento avvenisse oltre i termini previsti dalla Legge, il relativo deposito sarà considerato presentato “oltre i termini”, ex art. 2630., comma 2^ C.C..

RIEPILOGO MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Caso 1) - Amministratore presenta e invia il bilancio telematico.

Distinta di presentazione: firma digitale dell’amministratore

Bilancio e allegati: firma digitale dell’amministratore su ogni documento Dichiarazione di

conformità: amministratore in calce ad ogni documento

Caso 2) - Amministratore presenta il bilancio – Intermediario invia il bilancio

Distinta di presentazione: firme digitali amministratore + intermediario Bilancio e allegati: firma digitale amministratore su ogni documento Dichiarazione di

conformità: amministratore in calce ad ogni documento

Caso 3) - Professionista incaricato presenta ed invia il bilancio telematico

Distinta di presentazione: firma digitale professionista incaricato

Bilancio e allegati: firma digitale professionista su ogni documento Dichiarazione conformità: professionista in calce ad ogni documento

Caso 4) - Professionista incaricato presenta il bilancio – Intermediario invia il bilancio

Distinta di presentazione: firme digitali professionista + intermediario Bilancio e allegati: firma digitale professionista su ogni documento Dichiarazione conformità: professionista in calce ad ogni documento

SITI INTERNET ED INDIRIZZI E-MAIL UTILI

www.infocamere.it

per informazioni di natura tecnica di carattere generale.

www.firma.infocert.it

per lo scarico del software “Dike” e per le informazioni relative alla firma digitale.

www.registroimprese.it

per il servizio di trasmissione telematica delle istanze vedasi il link: “sportello pratiche”.

www.ba.camcom.it

per la guida all’invio telematico degli atti al Registro delle Imprese di Bari, informazioni e novità.

199.502010

per ricevere assistenza informatica on-line assistenza.fedra@infocamere.it

per ricevere assistenza informatica tramite e-mail

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