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L’ispezione e la perquisizione dei dati informatici La l 48/2008 ha integrato il testo degli articoli 244 e

II. 7 “Malpractices” nella digital forensic: giurisprudenza a confronto

II.7.2 Il caso di Garlasco

Anche le pronunce più attente al profilo della genuinità del dato digitale non sembrano sinora essersi allontanate dalla retroguardia di un disinvolto utilizzo del libero convincimento del giudice, come unica risposta possibile dinanzi eventuali abusi in sede di raccolta.

A conferma di questa affermazione può prendersi in esame un altro caso, noto come “Il delitto di Garlasco”145, nel quale si denota un comportamento da parte degli organi inquirenti e del giudice non dissimile da quello attuato nel caso

Vierika.

Nel caso di specie, in data 13 agosto 2007 Chiara Poggi, 26 anni, venne brutalmente uccisa con un oggetto contundente. L'unico soggetto su cui si concentrarono le indagini fu il suo fidanzato Alberto Stasi, il quale tuttavia fornì a sua difesa un alibi poco convincente.

La persona sottoposta alle indagini sostenne infatti di trovarsi nel proprio appartamento a lavorare al computer alla sua tesi, proprio nelle ore in cui si era presumibilmente verificato il decesso della giovane.146

Ai fini del presente lavoro risulta di particolare interesse l'aspetto inerente alla consegna in data 14 agosto 2007 da parte di Stasi del proprio computer portatile alla polizia giudiziaria: da quel momento fino al 29 agosto 2007 (data in cui il reperto informatico è stato consegnato ai consulenti tecnici del Pubblico Ministero per l'effettuazione delle copie forensi del contenuto del supporto), infatti, la P.G. ha proceduto a degli accessi scorretti e ripetuti, in contrasto con i protocolli operativi riconosciuti dalla comunità scientifica, rilevabili già nella ricostruzione delle operazioni svolte dai militari nel verbale del 29 agosto 2007 .147

145 Tribunale di Vigevano 17 dicembre 2009, reperibile sul sito

http://static.repubblica.it/laprovinciapavese/pdf/SENTENZA_STASI.pdf.

146 L. MARAFIOTI; Digital evidence e processo penale, in Cassazione

penale 2011, p.4522.

147 E.COLOMBO, La sentenza del caso di Garlasco e la computer

forensics: analisi di un complesso rapporto tra diritto ed informatica, in Ciberspazio e diritto 2010, p. 449.

All'esito dei successivi accertamenti tecnici furono riscontrati sette accessi al personal computer di Stasi, l'installazione ed utilizzo di alcune periferiche USB, nonché accesi multipli al

file della tesi di laurea in vari percorsi di memorizzazione.

Queste scorrettezze sono state chiaramente evidenziate in prima battuta nella relazione del collegio peritale informatico, indi sono state riscontrate anche dai consulenti tecnici del P.M. (i RIS di Parma) nella loro successiva analisi.

Le procedure adottate erroneamente dalla polizia giudiziaria nell'attività svolta sul P.C. dell'indagato, hanno portato la difesa di Stasi ad eccepire numerosi dubbi a seguito dei quali il giudice decise di disporre una perizia, al fine di effettuare copie conformi all'originale per accertare l'inalterabilità e l'immodificabilità dei dati dei supporti informatici. Il giudice inoltre richiese di evidenziare le alterazioni di contenuto dei dati stessi e di quantificare le perdite di evidenze digitali. Come risultato dall'escussione testimoniale dei periti nominati nell'immediatezza dell'intervento della P.G. e mediante l'accertamento sul PC di Stasi, venne stimata una perdita definitiva superiore alla metà dei dati informatici in esso contenuti.

Nonostante questa circostanza il giudicante ritenne comunque attendibili le risultanze delle acquisizioni informatiche ottenute, in quanto a suo giudizio reperite dai militari secondo “buonafede”.

Probabilmente non si è tenuto però debitamente conto delle dannose conseguenze che si possono essere prodotte anche sui dati rimasti (forse!) integri e genuini, all'esito di un

intervento acquisitivo scientificamente contestabile, primo fra tutti quella di dare origine ad un procedimento iniquo e inefficace.

Da quanto rilevato, emerge come le Forze dell'Ordine del nostro ordinamento (a differenza di quanto accade negli ordinamenti di USA e UK) abbiano redatto delle linee guida di intervento per le indagini informatiche dettate però al solo fine dell'uso interno, che non hanno quindi carattere di ufficialità e cogenza.

Dal confronto tra i due casi (Vierika-Garlasco) è chiaro come si vada a creare un rischioso intreccio tra “libertà di acquisizione” e “libertà di valutazione “ da parte dei giudici, che hanno scelto di utilizzare dei risultati di digital evidence, nonostante le scorrettezze realizzate nell'attività acquisitiva, con il risultato di aver spostato la questione della genuinità della prova digitale sul terreno della valutazione e non su quello dell'inutilizzabilità.

Queste azzardate e rischiose decisioni fatte proprie da entrambi i giudici, hanno posto in essere un quesito di non facile soluzione circa il ruolo che dovrebbe assumere il giudice in casi specifici in cui rientrino materie scientifiche e tecnologiche.

Le risposte non sono univoche.

C'è chi148 sostiene che il livello delle conoscenze tecnico- scientifiche del giudice dovrebbe assolutamente elevarsi. Egli, in quanto gravato dal ruolo di peritus peritorum, ha il difficile compito di interrogare reiteratamente la comunità 148 G. CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero

convincimento del giudice nel processo penale, in Diritto penale e processo

scientifica e di rielaborare le risposte informative: all'esito, dovrebbe interpretare i dati scientifici e testarne l'affidabilità, non in condizione di recettore passivo bensì secondo le esigenze di giustizia e nell'interesse pratico di risolvere la specifica controversia.

D'altro canto c'è anche chi149 ritiene che il giudice non debba sostituirsi all'esperto o compiere ex novo il percorso dal medesimo compiuto, ma debba riuscire a valutare sia la validità dei metodi scientifici utilizzati, sia le condizioni secondo le quali attribuire ad un'informazione tale validità. II.7.3 Prospettive attuali

La più recente ricerca ha individuato nel metodo critico esercitato nel contraddittorio delle parti, quello più idoneo a risolvere problemi di ammissione, assunzione e valutazione della prova scientifica.

Il metodo da ultimo menzionato, utilizzato in tutte le fasi citate, costituisce espressione forte di un contraddittorio, che non risponde soltanto all'esigenza di garantire la parità fra le parti, ma rappresenta il miglior “metodo epistemologico per la ricerca della verità processuale”150, tanto più quando vengano utilizzati nel processo strumenti probatori controversi.

Forse dunque, accantonata la visione tradizionale ed illusoria del giudice peritus peritorum, sarebbe opportuno intendere l'organo giudicante come un soggetto pronto ad esaminare 149 C. BRUSCO, La valutazione della prova scientifica, in Diritto penale

e processo 2008, p. 28.

150 P. TONINI, Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio, in Diritto penale e processo 2003, p.1459.

visioni scientifiche diverse e a scegliere quella più convincente, non in base ad un'opzione pregiudiziale e immotivata ma, dopo aver dato il più ampio spazio al contraddittorio, aderendo così alla posizione fondata su una dimostrata attendibilità scientifica e su argomentazioni che non abbiano trovato obiezioni insuperabili151.

A seguito di tale deduzione (posto che la libertà del giudice di elaborare il proprio convincimento senza vincoli passa attraverso l’obbligo di manifestare, in forma scritta, il percorso con cui quel convincimento è stato raggiunto), con riferimento al dispositivo della sentenza di Garlasco in cui si legge la formula di assoluzione per l’imputato “per non aver commesso il fatto”, forse ci si sarebbe attesi una formula dubitativa ex art. 530, comma 2° c.p.p., considerati gli omessi tecnicismi acquisitivi dei dati informatici che hanno dato adito alle obiezioni precedentemente esaminate.152

In conclusione, appare irrinunciabile la necessità oltre che di protocolli seguiti con maggiore attenzione e professionalità, anche di “un'etica” condivisa da parte di tutti i soggetti coinvolti all'interno di un processo penale, che “funga da barriera a manipolazioni, deformazioni, omissioni e contaminazioni, i cui effetti dirompenti sono da tutti intuibili se si considera l'oggetto del processo e le sue implicazioni, ossia la possibile condanna di un innocente o, al contrario, l'assoluzione di un colpevole”.153

151 C. BRUSCO, La valutazione della prova scientifica, in Diritto penale

e processo 2008, p. 28.

152 E. COLOMBO, La sentenza del caso di Garlasco e la computer

forensics: analisi di un complesso rapporto tra diritto ed informatica, in Ciberspazio e diritto 2010, p. 460.

153 S. LORUSSO; Investigazioni scientifiche, verità processuale ed etica

II.7.4 La Cooperazione internazionale nella lotta contro la