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CASO DI STUDIO: LA VAS DEL PFVP DEL MEDIO CAMPIDANO 1 P REMESSA

RIPRISTINO COMPENSAZIONE

7. CASO DI STUDIO: LA VAS DEL PFVP DEL MEDIO CAMPIDANO 1 P REMESSA

La Regione Autonoma della Sardegna, con Legge regionale 29 luglio 199 n. 23, attribuisce all’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente la funzione di attuare il riassetto faunistico- venatorio del proprio territorio mediante l’adozione di un Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Nello specifico, la funzione della Regione si esplica nel coordinamento dei Piani Faunistici Provinciali e nella redazione e approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, quale risultato del recepimento dei piani faunistici delle otto province sarde.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, la Provincia del Medio Campidano ha attivato le procedure di redazione del piano e della relativa valutazione ambientale strategica mediante avviso pubblico nell’aprile del 2009. In tale ambito la Provincia svolge al contempo il ruolo di Autorità competente9 (Settore Programmazione e Pianificazione dell’Assessorato Ambiente) e di Proponente10 (Servizio Tutela Fauna Selvatica, Caccia e Pesca – Oasi e Parchi dell’Assessorato Ambiente) avendo scelto di provvedere autonomamente alla stesura del piano e all’implementazione della procedura di VAS avvalendosi, in entrambi i casi, della collaborazione di un pool di esperti esterni alla amministrazione.

Al momento, l’iter procedurale vede ancora impegnati la provincia e i consulenti nella redazione del Piano e del Rapporto ambientale, fase che si prevede possa concludersi nel corso della primavera del 2010. Pertanto, dati e informazioni contenuti nell’analisi del presente caso di studio devono considerarsi non definitivi.

7.2. FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO

Il PFVP rappresenta il principale strumento di programmazione attraverso il quale la pubblica amministrazione definisce le proprie linee guida per quanto concerne le finalità e gli obiettivi di gestione della fauna selvatica omeoterma e la regolamentazione dell’attività venatoria nel medio periodo.

Secondo la normativa nazionale (art. 10 comma 1 L. 157/92), la pianificazione faunistico-venatoria provinciale è finalizzata:

9 Deliberazione della RAS n. 24/23 del 24/4/2008, All. C Art. 2 – Autorità competente è “la pubblica amministrazione cui compete

l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato”.

10 Deliberazione della RAS n. 24/23 del 24/4/2008, All. C Art. 2 – Proponente è “il soggetto pubblico o privato che elabora il

a) per quanto attiene le specie carnivore:

alla conservazione delle effettive capacità riproduttive per le specie presenti in densità sostenibili;

al contenimento naturale per le specie presenti in soprannumero; b) per quanto riguarda le altre specie:

al conseguimento della densità ottimale e alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Secondo quanto previsto dagli “Indirizzi per la redazione e la predisposizione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali” definiti dalla Regione Sardegna, il Piano deve individuare:

a) le Oasi di Protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;

b) le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica (CPRFS) allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l’esercizio dell’attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

e deve anche:

f) determinare i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), c);

g) determinare i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino

degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) identificare le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

7.3. OBIETTIVI DEL PFVP

Il team di esperti incaricato della redazione del Piano, avvalendosi anche degli apporti degli attori coinvolti nella procedura secondo quanto previsto dalla normativa (Soggetti competenti in materia ambientale, Enti territorialmente interessati, Pubblico interessato e Pubblico) ha individuato i seguenti obiettivi:

la corretta gestione delle specie d’interesse conservazionistico e venatorio, e delle cosiddette specie “problematiche” mediante azioni volte a:

o migliorare la conoscenza su aspetti quali la densità e la consistenza delle singole specie presenti nei vari istituti pubblici al fine di fornire dati di base utili alla definizione del prelievo sostenibile nelle aree di caccia degli stessi ambiti;

o coordinare, nell’ambito delle competenze amministrative proprie della provincia, le attività di monitoraggio della fauna selvatica;

o monitorare i danni causati dalla fauna selvatica e coordinare le attività finalizzate alla prevenzione degli stessi compresi gli eventuali piani di controllo per le specie e le aree più problematiche;

la messa a regime degli Istituti faunistici mediante l’avvio delle attività gestionali inserite nello stesso Piano, l’attuazione dei piani di gestione già approvati, l’istituzione di altri istituti pubblici con priorità per le ZTRC.

La tabella 14 riassume e mette in relazione fra loro,obiettivi, strategie e azioni.

Per la verifica della efficacia delle azioni strategiche nel perseguire gli obiettivi specifici sopra elencati, il Piano prevede l’implementazione di un sistema di monitoraggio della fase gestionale mediante la definizione di un set di indicatori di performance.

La scelta degli indicatori avviene attraverso un percorso logico che mette in relazione sequenziale le diverse fasi di implementazione parallela delle procedure di elaborazione del piano e di valutazione dello stesso.

Il primo step è costituito dalla definizione degli obiettivi specifici del piano, che devono essere coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati da normativa, direttive o strumenti di pianificazione e programmazione di livello sovraordinato, comunitario e nazionale (coerenza esterna verticale), e da quelli di livello regionale (coerenza esterna orizzontale).

La definizione degli obiettivi specifici porta all’individuazione delle azioni e degli interventi strategici necessari al loro conseguimento. L’effettivo raggiungimento del risultato deve essere valutato rispetto a un valore quantitativo, il target, la cui definizione dipende sempre da considerazioni soggettive e che sono, in genere, di competenza della componente politica.

Il percorso metodologico descritto è schematizzato nella seguente figura.

Nella tabella 15 è riportata la matrice di valutazione provvisoria della performance del Piano.

AZIONI