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4. Assegnazione della casa familiare: le cause di estinzione

4.1 Cause di estinzione: la pronuncia della corte costituzionale

Diversi organi giudiziari hanno rilevato profili di incostituzionalità della norma di cui all’art. 155-quater c.c., nella parte dedicata alle cause di estinzione del diritto abitativo attribuito al coniuge assegnatario in sede di separazione o divorzio, nello specifico all’ipotesi di revoca per nuova stabile convivenza o matrimonio del beneficiario; sono state pertanto sollevate questioni di legittimità che sono giunte, infine, al vaglio della Corte Costituzionale, pronunciatasi definitivamente con la sentenza 308 del 30 luglio 2008175.

Il primo organo giudiziario ad aver espresso dubbi di costituzionalità in relazione alla disposizione è stato il Tribunale di Busto Arsizio con l’ordinanza del 25 ottobre 2006176, attraverso la quale i giudici

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PALADINI, in Le nuove cause di estinzione dell’assegnazione della casa familiare al vaglio del

giudice delle leggi, Famiglia e Diritto, 2007, p. 831, osserva che “ la soluzione interpretativa si

lascia preferire alle censure di incostituzionalità sul piano della maggiore duttilità rispetto al caso concreto, ma rischia di risolversi in una criptica interpretatio abrogans della causa di estinzione, là dove i giudici dovessero orientarsi a ritenere che l’interesse della prole renda in ogni caso irrilevante il nuovo matrimonio o la nuova convivenza del genitore assegnatario (…). L’interpretazione “costituzionalmente orientata, inoltre, contiene il germe della possibile formazione di prassi applicative diversificate a seconda degli uffici giudiziari o, addirittura, della differente sensibilità dei magistrati all’interno dello stesso ufficio”.

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Corte Cost. 308/2008, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, p. 1411 ss.

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Trib. Busto Arsizio, ord. 25 ottobre 2006, in Famiglia e Diritto, 2007, p. 831, con nota di PALADINI, cit.

76 manifestarono l’incertezza sulla compatibilità della norma con gli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.

Rispetto all’art. 2 Cost. si lamentava che “la sfera personale del coniuge assegnatario viene a trovarsi gravemente ed ingiustificatamente pregiudicata sotto il profilo della libertà di contrarre matrimonio o di convivere more

uxorio di fronte alla prospettiva sicura di perdere il godimento della casa

coniugale, con la conseguente determinazione di un nocumento anche a carico dei figli”, quanto all’art. 3 Cost. si sottolineava “l’inammissibile disparità di trattamento tra la prole di un genitore assegnatario che non abbia contratto nuove nozze o iniziato una convivenza e quella di un genitore che abbia optato per una nuova unione”. Infine, relativamente al contrasto con l’art. 30 Cost. si denunciava la violazione del diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori, posto che la ratio dell’art. 155-quater c.c. era proprio quella di contribuire al mantenimento degli stessi, preservando il loro habitat domestico177.

Successivamente anche il Tribunale di Firenze, con la sentenza dell’ 11 gennaio del 2007178, sollevò davanti alla Consulta un contrasto tra l’art. 155-

quater e gli artt. 3 e 29 Cost., riportando, in relazione all’art. 3 Cost., la

medesima analisi del Tribunale di Busto Arsizio; quanto all’art. 29 Cost., invece, il giudice di merito ha addotto la possibile violazione della libertà di

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V. IRTI, La revoca, cit., p. 416; v. MABERINO PAONE, l’assegnazione, cit., p. 113 ss. la Corte Costituzionale, con l’ ordinanza del 5 dicembre 2007, n. 421, www.cortecostituzionale.it, ha rigettato la questione di legittimità dichiarandola manifestamente inammissibile per omessa descrizione della fattispecie e quindi per carenza di motivazione, lamentando l’omesso riferimento alla presenza, nel caso di specie, di figli.

77 matrimonio, potenzialmente pregiudicata dalla perdita dell’abitazione familiare179.

Solo la Corte d’Appello di Bologna, con provvedimento del 22 febbraio 2007, n. 569180, ha focalizzato correttamente il nodo della questione di legittimità

costituzionale dell’art. 155-quater c.c., individuando il suo contrasto esclusivamente con l’art. 30 Cost. e mettendo in evidenza come il legislatore avesse violato la ratio della norma sull’assegnazione della casa familiare, prevedendo ipotesi di revoca che nulla hanno a che vedere con l’interesse della prole181.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 308/2008 ha rigettato le questioni di legittimità proposte nei confronti dell’art. 155-quater, relativamente alle cause di estinzione, nello specifico con riferimento alla convivenza more

uxorio o al nuovo matrimonio del coniuge assegnatario.

La decisione della Consulta si fonda sull’interpretazione costituzionalmente orientata della suddetta norma “nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore”, rimettendo al giudice l’arduo compito di valutare prudentemente, di volta in volta, la continuità dell’interesse dei figli a

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Censure, queste, fortemente criticate dalla dottrina. V., ad esempio, PADALINO, L’ingresso di

un terzo nell’immobile fa venire meno l’habitat familiare, in Guida al diritto, 2007, n. 14, p. 42 ss,

il quale evidenzia come la questione di legittimità del Tribunale di Firenze sia stata affrontata “nell’ottica della tutela del diritto dell’ex coniuge a ricostruirsi una nuova vita – cosiddette ricomposizioni familiari – piuttosto che dell’esclusiva tutela della prole e quindi dell’interesse morale e materiale di questa al mantenimento dell’habitat familiare”, adottando pertanto una visione del tutto adultocentrica.

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Corte d’Appello Bologna 569/2007, su www.affidamentocondiviso.it.

78 permanere nella casa familiare nonostante in essa subentri il nuovo partner del genitore182.

Pertanto, sebbene in certi casi l’ingresso di un terzo nel nucleo familiare comprometta l’ambiente domestico, corrodendo il legame tra assegnazione della casa coniugale ed interesse morale e materiale della prole, è però certa, a seguito di questa pronuncia, la necessità di un accertamento preventivo rispetto alla cessazione del diritto abitativo, sulle mutate condizioni, evitando le conseguenze ingiuste di un’applicazione letterale della norma183.