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3. Il regime di opponibilità e trascrizione dell’assegnazione dopo l’intervento

3.1. Trascrivibilità della domanda di assegnazione

Nelle more tra il deposito del ricorso di separazione o divorzio e la prima udienza davanti al Presidente del Tribunale può accadere che il coniuge proprietario disponga della casa familiare prima dell’assegnazione di questa al genitore collocatario dei figli ad opera del provvedimento giudiziale. Il nostro ordinamento non prevedeva, all’art. 155-quater c.c., alcunché circa la possibilità di trascrizione della domanda di assegnazione della casa familiare, lacuna normativa che ha creato un vuoto di tutela potenzialmente lesivo dell’interesse della prole alla conservazione dell’habitat familiare in situazione di crisi coniugale.

147

Cass. 15986/2010, su www.altalex.it.

66 Il coniuge proprietario dell’immobile avrebbe potuto, difatti, nel lasso di tempo tra il deposito della domanda giudiziale e la prima udienza, alienarlo ad un terzo acquirente, oppure, se la casa fosse stata oggetto di un contratto di locazione, in qualità di conduttore avrebbe potuto convenire con il locatore la risoluzione del contratto prima che venisse disposta l’assegnazione della casa149.

Dottrina e giurisprudenza, anche prima dell’intervento riformatore del 2006, si sono a lungo interrogate circa la trascrivibilità dei ricorsi di separazione o divorzio, nei quali fosse stata presentata anche domanda di assegnazione della casa coniugale.

Era stata ipotizzata la possibilità di un’applicazione, in via analogica, di quanto previsto ex artt. 2652 e 2653 c.c., posizione segnatamente espressa da parte della giurisprudenza di merito, come il Tribunale di Venezia, il quale aveva dichiarato che “è ammissibile la trascrizione, presso la conservatoria dei registri immobiliari, la domanda di separazione personale proposta da un coniuge contro l’altro e recante, tra l’altro, la domanda di assegnazione dell’alloggio coniugale al ricorrente, a norma dell’art. 155 c.c.”150.

La Corte di Cassazione, di contro, ha sempre sostenuto la non trascrivibilità di tali ricorsi, in conformità al principio di tassatività che regola le fattispecie degli atti trascrivibili ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., elenco non integrabile neanche per relationem151.

149

V. LA MARCA, Inammissibilità del sequestro giudiziario della casa familiare e trascrivibilità

della domanda di assegnazione, in Famiglia e Diritto, 2008, p. 174.

150

Trib. Venezia, 20 luglio 1993, in Giustizia Civile, 1994, p. 262. Nello stesso senso cfr. Trib. Milano, 26 aprile 1997, in Diritto e Famiglia, 1999, p. 669.

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Tassatività sottolineata anche a livello giurisprudenziale, v. Cass. 30 agosto 2004, n. 17391, in

Foro Italiano, 2005, p. 411, in cui, nello specifico, la Cassazione negava la trascrivibilità della

67 Nello specifico, nella pronuncia Cass. 1 giugno 2006, n. 13137, la Corte, confermando quella che era stata la decisione di merito al riguardo, sentenziò che la generica trascrizione del ricorso per separazione non valeva a tutelare il diritto ad abitare nella casa familiare152.

Al riguardo è intervenuta anche una pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, interrogata sulla legittimità dell’intrascrivibilità delle domande giudiziali di assegnazione della casa familiare, nello specifico per contrasto con gli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost., ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione, poiché “nell’ordinanza di rimessione non si precisa se, al momento della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la domanda di assegnazione della casa familiare fosse stata o meno accolta, e tale omissione incide sulla rilevanza della questione, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di assegnazione renderebbe priva di contenuto la richiesta di trascrizione della domanda stessa, in quanto il richiedente potrebbe trascrivere proprio il provvedimento di assegnazione”153.

immobile in base a scrittura privata poiché configurava un’ipotesi non prevista dall’art. 2652 c.c.; la Corte dichiarava, difatti, che “ le ipotesi che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e consentono l’opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi sono tassative, non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse”.

152

Cass. 13137/2006, in Giustizia Civile, 2007, p. 920. Nello specifico dichiarò che “per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci e incertezze gli elementi essenziali del negozio e i ben ai quali esso si riferisce, o il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, né peraltro possa ostare la tardiva menzione sui registri ausiliari preordinati alla ricerca”. V. MABERINO PAONE, l’assegnazione, p. 96 ss.; LA MARCA, Non è possibile colmare

la lacuna normativa attraverso un’interpretazione, in Famiglia e Minori, settembre 2008, p. 94 ss.

68 Come alcuni Autori hanno osservato154, scegliendo di non pronunciarsi, la

Consulta ha perso una preziosa occasione per risolvere una così rilevante problematica.

A seguito della riforma del 2006 è intervenuta un’importante pronuncia del Tribunale di Pisa che, con il decreto del 13 febbraio 2008155, ha dato

attuazione a quanto già disposto dalla Corte di Cassazione, in ordine al divieto di trascrizione nei registri immobiliari della domanda di assegnazione dell’abitazione familiare.

I giudici ordinari sono partiti dall’analisi di quanto disposto dalla l. 54/2006, la quale, prevedendo espressamente all’art. 155-quater il riferimento alla trascrizione del provvedimento giudiziale ex art. 2643 c.c., ha taciuto circa la sorte della domanda di attribuzione, sottolineando così le diverse funzioni attribuite dal legislatore ai due istituti156.

In mancanza di un’espressa previsione normativa che tuteli l’interesse prioritario dei figli alla conservazione dell’habitat familiare, la giurisprudenza di merito ha, infine, ritenuto ammissibile l’ istanza per il provvedimento cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., da proporsi contestualmente al ricorso per separazione, divorzio, o relativo ai figli di genitori non coniugati.

Con tale strumento il coniuge non proprietario dell’immobile ha ottenuto la possibilità di far valere le proprie esigenze cautelari, valutate, quanto a meritevolezza, caso per caso dal giudice, in attuazione del principio generale

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V., ad esempio, LA MARCA, Inammissibilità, cit., p. 178.

155

Trib. Pisa 13.02.2008, in Famiglia e Minori, settembre 2008, p. 91, con nota di LA MARCA, cit.

69 della pronta tutela della posizione dei minori, statuito dalla Convenzione Europea sull’esercizio di diritti dei fanciulli di Strasburgo del 1996157.