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CCNL Pesca Cooperative - Personale non imbarcato: Accordo di rinnovo

14) CCNL Pesca Cooperative - Personale non imbarcato: Accordo di rinnovo

Firmato, il giorno 26 luglio 2017, tra AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP Agroalimentare - Dipart. Pesca e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILAPESCA, l’accordo per il rinnovo del CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura acquacoltura e vallicoltura Il presente accordo che rinnova il CCNL di settore scaduto il 31 dicembre 2013, riguarda le voci "Incrementi retributivi" e "Una tantum" e riproduce le nuove tabelle retributive a decorrere dal 1° agosto 2017.

Tale adeguamento economico avrà scadenza il 31 dicembre 2017. Le parti si impegnano altresì a fissare un calendario di incontri a partire dal mese di settembre 2017 per procedere al rinnovo del CCNL.

Incrementi retributivi

L’aumento dei minimi tabellari del vigente CCNL è pari € 75,00 calcolato sul parametro 100 a decorrere dal 1° agosto 2017, come da tabella allegata, fino al 31 dicembre 2017.

Livelli Retribuzione dall’1/8/2017

7 1.297,47

6 1.414,24

5 1.479,12

4 1.556,96

3 1.673,74

2 1.816,46

1 1.972,15

Quadro 2.101,90

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo (26 luglio 2017) verrà corrisposto un importo forfetario uguale per tutti a titolo di una tantum pari ad euro 100,00 lordi.

Tale importo verrà erogato in occasione della retribuzione del mese di agosto 2017. L’importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, essendo quindi comprensivo degli stessi, esso non rientra nella relativa base di computo.

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15) Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare del 26 luglio 2017, n. 4 - Videosorveglianza nei call center: indicazioni operative

Con la circolare del 26 luglio 2017, n. 4 (si veda l’allegato n. 6), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha provveduto a fornire importanti indicazioni in merito all’installazione di software da parte delle imprese che svolgono attività di call center. In particolare, le imprese attive nel predetto settore economico - specifica l’INL – hanno in uso un insieme di diversi strumenti, anche di natura informatica, utilizzando i quali potrebbe derivare un’attività di controllo a distanza dell’attività svolta da parte dei lavoratori. Ad esempio, nell’ipotesi in cui nello svolgimento della propria attività, essi si avvalgano del sistema di gestione integrato e multicanale, cosiddetto "CRM"

(Customer Relationship Management), consistente in un archivio informatizzato che sostituisce il fascicolo cartaceo relativo ad ogni singolo cliente, il quale permette in tempo reale di avere a disposizione tutti i dati necessari a meglio finalizzare le attività commerciali poste in essere ed evadere le richieste avanzate. In tal caso, deve essere verificato se lo stesso possa essere considerato

"uno strumento di lavoro", ai sensi di quanto viene stabilito dal comma 2 dell’articolo 4 della Legge n. 300/1970 (“Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità

di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”), ovvero rappresenti uno strumento potenzialmente atto ad effettuare attività di controllo sull’operato dei dipendenti. Qualora detto dispositivo consenta il mero accoppiamento fra la chiamata e l’anagrafica del cliente senza possibili ulteriori elaborazioni, lo stesso può essere considerato uno strumento che serve al lavoratore per

"rendere la prestazione lavorativa..." prescindendo, quindi, ai sensi di cui al comma 2 del citato articolo 4, sia dall’accordo sindacale, sia dal provvedimento autorizzativo che sono previsti dalla legge. Esistono, poi, ulteriori applicativi software che consentono, invece, il monitoraggio dell’attività telefonica e della produttività di ciascun operatore di call center, che raccolgono ed elaborano in tempo "quasi reale" i dati relativi agli stati di attività telefonica di ciascun operatore (libero, non disponibile, in pausa, ecc.) ed i tempi medi per l’evasione delle diverse lavorazioni.

Diversamente, altri software quantificano la produttività giornaliera per ogni servizio reso, il tempo dedicato al lavoro per ciascuna commessa e le pause effettuate da ogni singolo lavoratore. I suddetti software, pur funzionali a più o meno generiche esigenze produttive, consentono di realizzare un effettivo monitoraggio individualizzato, costante e continuo su tutti gli operatori che finisce per dar vita ad un controllo minuzioso su tutta l’attività svolta da ogni singolo lavoratore, eliminando del tutto qualunque margine spazio-temporale nel quale il lavoratore stesso possa ragionevolmente essere certo di non essere osservato, ascoltato o comunque "seguito" nello svolgimento della propria attività e dei propri movimenti. Nelle ipotesi in esame, pertanto - conclude l’INL - non si evidenziano con indiscutibile certezza le esigenze produttive che giustificano l’assoluta indispensabilità di tali applicativi e, pertanto, appare difficile ricollegare l’inevitabile compressione della libertà e della dignità dei lavoratori alle prioritarie ragioni produttive aziendali. Tali sistemi, dunque, non solo non possono essere fatti rientrare nella definizione di strumento utile a "...rendere la prestazione lavorativa..." ma non si ravvisano, secondo il documento di prassi in commento, neanche quelle esigenze organizzative e produttive che giustifichino il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

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16) INPS - Circolare n. 11/2017 - Ricongiunzione: illegittima l'onerosità per le domande presentate nel periodo intercorrente tra il 1° luglio ed il 30 luglio 2010

A seguito della sentenza n. 147/2017 della Corte Costituzionale, l’INPS - con la propria Circolare n.

116/2017 – ha recepito la non onerosità delle domande di ricongiunzione presentare dal 1° al 30 luglio 2010. Come noto l’articolo 12, comma 12 septies del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (“A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da

porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”) è intervenuto sul disposto del primo comma dell’articolo 1 della Legge n. 29/1979, che consentiva, a titolo gratuito, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria IVS, introducendo un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazione (“Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso lo sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge. Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 . La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria”). Con la Circolare n. 142/2010 è stato conseguentemente disposto dall’Istituto che, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, anche la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge n. 29/1979 sarebbe avvenuta a titolo oneroso. La Corte Costituzionale, con la propria sentenza n. 147/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 12, comma 12-septies, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che alle ricongiunzioni si applichino

“le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge”. La questione sottoposta all’esame di costituzionalità non fa riferimento alla ragionevolezza del nuovo regime oneroso di ricongiunzione introdotto dalla citata Legge n. 122/2010 ma all’efficacia retroattiva della nuova disciplina nel circoscritto arco temporale che dal 1° luglio 2010 si estende

fino al 30 luglio 2010. Difatti, la disposizione esaminata, aggiunta in sede di conversione del Decreto Legge n. 78 del 2010, è entrata in vigore il 31 luglio del 2010. La Corte ha quindi rilevato che nell’innovare con efficacia retroattiva il regime applicabile alle domande di ricongiunzione già presentate, la norma censurata "...vanifica l’affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell’applicazione del regime vigente al tempo della presentazione della domanda (...) L’esigenza di garantire la tutela del legittimo affidamento non può che arrestarsi nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge 30 luglio 2010, n. 122 sono entrate in vigore". In conclusione, la dichiarazione di incostituzionalità della norma qui in esame va limitata al periodo che intercorre tra il 1° luglio ed il 30 luglio 2010. Ne consegue che le domande di ricongiunzione che siano state presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge n. 29/1979 nel periodo che è intercorso tra il 1° luglio ed il 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita previgente all’entrata in vigore della Legge n. 122/2010. Quelle che invece sono state presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 devono essere considerate a tutti gli effetti come a titolo oneroso. Le domande in argomento, presentate nel predetto arco temporale 1 luglio-30 luglio e non ancora definite con il provvedimento amministrativo di accoglimento, saranno considerate a titolo gratuito; quelle definite ai sensi della norma dichiarata incostituzionale, devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria. I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti. Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.

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17) Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: Social Bonus – quali sono le condizioni e la misura del beneficio

Il nuovo Codice del Terzo settore, entrato in vigore a partire dallo scorso 3 agosto (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – si veda in proposito l’allegato n. 9), istituisce a decorrere dal 2018 il cd. “Social Bonus”, consistente un credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore. Si indicano di seguito quali sono le condizioni per beneficiarne e qual è la misura del bonus. Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione alle erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del Terzo settore non commerciali che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto il cui scopo consista nel sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata dopo che siano stati assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi vengano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse non commerciale con modalità non commerciali.

Il credito è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro che siano state effettuate da parte di persone fisiche ed al 50% se invece sono state effettuate da parte di enti o società. Il credito in parola non può essere cumulabile con le detrazioni che sono previste per le somme donate alle onlus (pari al 30%, elevabile al 35% se a beneficiarne è un’organizzazione di volontariato), ed è

riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 (“A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010”) e dall'articolo 34, comma 1 della Legge n. 388/2000 (“A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro”).

Quali sono gli oneri degli enti beneficiari

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, devono comunicare trimestralmente al Ministero del lavoro l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento;

provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.

31 agosto 2017 Massimo Pipino

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