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Circolare del lavoro del mese di agosto 2017

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Academic year: 2022

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Circolare del lavoro del mese di agosto 2017

a cura di Massimo Pipino

1) INPS – Messaggio 15 giugno 2017: APE Sociale e lavoratori precoci – modalità e tempistiche per la presentazione delle domande

2) Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Circolare n. 5/2017: esame delle agevolazioni pensionistiche per lavori usuranti

3) INPS – Messaggio 16 giugno 2017, n. 2498 - Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti previsto per il personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas) – Esame dei criteri per la ripartizione del contributo straordinario di finanziamento della gestione ad esaurimento

4) Bonus nido: l’INPS ricorda che da lunedì 17 luglio è possibile presentare le domande per l’erogazione del contributo

5) Pensioni: niente APE sociale a chi dimentica di chiedere la disoccupazione - L'INPS ha chiarito che non potrà accedere all'anticipo pensionistico chi non ha fruito della Naspi o non ha fatto domanda nei termini

6) Visite fiscali: polo unico dell’INPS a partire dal prossimo mese di settembre

7) Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e gli Incentivi per l’Occupazione del Ministero del Lavoro - Circolare n. 14 del 26 luglio 2017: chiarimenti in merito al trattamento cui hanno diritto i lavoratori trasferiti durante l’integrazione salariale straordinaria

8) INPS – Messaggio 1° agosto 2017, n. 3180: operai agricoli a tempo indeterminato.

Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione

9) Metalmeccanica Unionmeccanica - Confapi: è stato convalidato l'accordo di rinnovo del CCNL

10) Novità normative del rinnovo del CCNL Unionmeccanica

11) INPS – Messaggio n. 3177/2017 - Prestazioni di lavoro occasionale: estensione dell’operatività agli intermediari previdenziali

12) INAIL - circolare 28 luglio 2017, n. 31 - Sanzioni civili non inferiori a 3000 euro, la prescrizione del rimborso è decennale

13) INPS – Circolare n. 122 del 28 luglio 2017 - Gestione separata - Incremento delle aliquote anche per amministratori e sindaci

14) CCNL Pesca Cooperative - Personale non imbarcato: Accordo di rinnovo

15) Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare del 26 luglio 2017, n. 4 - Videosorveglianza nei call center: indicazioni operative

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16) INPS - Circolare n. 11/2017 - Ricongiunzione: illegittima l'onerosità per le domande presentate nel periodo intercorrente tra il 1° luglio ed il 30 luglio 2010

17) Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: Social Bonus – quali sono le condizioni e la misura del beneficio

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1) INPS – Messaggio 15 giugno 2017: APE Sociale e lavoratori precoci – modalità e tempistiche per la presentazione delle domande

Si ritiene opportuno ricordare che l'INPS, con il Messaggio n. 2464 del 15 giugno scorso, ha provveduto a fornire le necessarie indicazioni in merito alle modalità ed alla tempistica di presentazione delle domande per usufruire dell'indennità c.d. APE Sociale e del beneficio della riduzione del requisito di accesso al pensionamento anticipato, misure introdotte dall'articolo 1 della Legge di Bilancio 2017. Il documento di prassi dell'Istituto specifica che le disposizioni attuative oggetto dei commi 185 e 202 del richiamato articolo 1, dovranno essere disciplinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Di conseguenza, saranno prese in considerazione solo le domande che verranno presentate successivamente all'entrata in vigore dei detti decreti attuativi.

Eventuali richieste effettuate in un tempo precedente non saranno ritenute valide e gli interessati dovranno ripetere la procedura all'entrata in vigore dei necessari atti ministeriali.

Nel Messaggio, l'INPS segnala che la presentazione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica secondo le modalità che l’Istituto comunicherà nell’apposita Circolare applicativa che sarà resa nota con la pubblicazione dei decreti attuativi.

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2) Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Circolare n. 5/2017: esame delle agevolazioni pensionistiche per lavori usuranti

Con la Circolare n. 5/2017 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è intervenuta per analizzare le agevolazioni pensionistiche che sono state interessate dai provvedimenti contenuti nella Legge di Stabilità per il 2017, la platea dei soggetti beneficiari, le Quote "anticipate" degli addetti a mansioni usuranti e la documentazione che è necessario presentare, alla luce delle istruzioni emanate dell’INPS.

Con la Circolare in oggetto, gli esperti della Fondazione approfondiscono la disciplina che riguarda le agevolazioni pensionistiche stabilite a favore dei lavoratori addetti a mansioni usuranti. Nello stesso documento, la Fondazione esamina le misure relative all’APE Sociale ed alla cosiddetta

“Quota 41”, con riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare dell’INPS n. 90 del 2017 per i lavoratori addetti a mansioni usuranti.

Sottolineano i CdL che, rispetto ad APE Sociale e pensione anticipata per lavoratori precoci, le novità relative alla pensione per gli addetti a mansioni usuranti sono immediatamente operative:

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non necessitano di alcuna forma attuativa, essendo già state dettate le caratteristiche operative, come ricordato dalla citata Circolare n. 90/2017 dell’INPS.

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3) INPS – Messaggio 16 giugno 2017, n. 2498 - Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti previsto per il personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas) – Esame dei criteri per la ripartizione del contributo straordinario di finanziamento della gestione ad esaurimento

Come noto a partire dal 1° dicembre 2015 è stato soppresso il Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti previsto per il personale dipendente dalle aziende private del gas (si veda in proposito l’articolo 7, comma 9, del Decreto Legge n.

78/2015 convertito con Legge n. 125/2015) ed è istituita presso l’INPS una apposita Gestione ad esaurimento a cui carico sono stati posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 da finanziare mediante un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro.

Con decreto del 5 aprile 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati definiti i criteri per la ripartizione degli oneri del contributo straordinario fissato in 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020.

Secondo le disposizioni ministeriali il contributo straordinario per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi per gli anni dal 2015 al 2020 è ripartito dall’Inps tra le aziende private del gas che abbiano in servizio alle proprie dipendenze alla fine del mese di dicembre di ciascuno anno lavoratori già iscritti al Fondo gas alla data del 30 novembre 2015 (cfr. art. 1, co. 1), sulla base delle risultanze delle banche dati alimentate dalle dichiarazioni contributive mensili.

Si comunica che al fine della determinazione del contributo straordinario, l’Inps effettuerà nel periodo 2015-2020, con cadenza annuale, un preventivo censimento delle aziende private del gas mettendo a loro disposizione, tramite Cassetto bidirezionale, gli elementi informativi attinti dalle dichiarazioni contributive UniEmens.

Qualora i dati comunicati non siano conformi rispetto a quelli disponibili in azienda i soggetti contribuenti avranno a disposizione 30 giorni di tempo per comunicare all’Istituto, sempre tramite cassetto bidirezionale, quelli in loro possesso.

Le aziende private del gas così censite, per ogni annualità del periodo 2015-2020 riceveranno una successiva comunicazione contenente la quantificazione del contributo straordinario dovuto come determinato dall’Inps sulla base dei criteri sopra descritti.

L’Istituto detterà, con apposita circolare, le istruzioni operative per il versamento del predetto contributo e lo svolgimento degli adempimenti informativi da parte dei datori di lavoro interessati.

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4) Bonus nido: l’INPS ricorda che da lunedì 17 luglio è possibile presentare le domande per l’erogazione del contributo

L’INPS ha provveduto a ricordare che partire da lunedì 17 luglio è possibile procedere alla presentazione delle domande per ottenere i cosiddetti “bonus nido”. A partire dalle ore 10 di lunedì 17 luglio 2017 è infatti attivo il servizio online per richiedere il riconoscimento del citato bonus. Le istruzioni operative per il 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria che va dal 1° gennaio 2017 alla data di rilascio dell'applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto.

Il “bonus nido” consiste in un contributo inserito tra gli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, dall'articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per l’esercizio 2017). Il contributo, la cui consistenza può arrivare fino a un importo massimo di 1.000 euro calcolati su base annua, può essere corrisposto, dopo l'apposita domanda da parte del genitore, per far fronte a due distinte situazioni:

 bambini nati o adottati/affidati a partire dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (si tratta del cosiddetto “bonus asilo nido”);

 oppure in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2016 in possesso di cittadinanza italiana, cittadinanza UE, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, documenti di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (si veda in proposito l’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 30 del 2007), status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, residenza in Italia. Relativamente al contributo per l’asilo nido, il richiedente deve essere il genitore che direttamente sostiene l'onere relativo al pagamento della retta. Relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve invece coabitare con il figlio e avere dimora abituale nel territorio dello stesso comune. I requisiti devono essere posseduti alla data in cui viene presentata la domanda. In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché sia successiva al 1°

gennaio 2016.

La domanda che deve essere presentata deve specificare l'evento in relazione al quale si richiede il beneficio e quindi il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("Contributo asilo nido") oppure l’introduzione di forme assistenza domiciliare conseguenti a gravi patologie croniche ("Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione"). La domanda può essere presentata online direttamente all'INPS utilizzando il servizio appositamente dedicato oppure mediante il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile. La domanda può ovviamente essere presentata tramite gli enti di patronato e intermediari dell'INPS, attraverso i servizi telematici da essi offerti. In caso di

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richiesta del beneficio per più di un figlio sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi. Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017.

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5) Pensioni: niente APE sociale a chi dimentica di chiedere la disoccupazione - L'INPS ha chiarito che non potrà accedere all'anticipo pensionistico chi non ha fruito della Naspi o non ha fatto domanda nei termini

Niente Ape sociale a chi non ha provveduto ad effettuare la richiesta del riconoscimento della Naspi. Non potrà accedere all'anticipo pensionistico, dunque, chi non ha fruito dell'indennità di disoccupazione per carenza dei requisiti ovvero perché non ha fatto domanda nei termini previsti (68 giorni). A chiarirlo è l'INPS nel messaggio 2884 recante "Precisazioni in merito al beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e all'indennità di Ape sociale. Articolo 1, commi da 199 a 205 e commi da 179 a 186 della legge n 232 del 2016".

Disoccupazione e perdita dell'APE sociale

I lavoratori che, pur avendone diritto, non percepiscono il sussidio di disoccupazione per mancanza dei requisiti o per non averlo richiesto nei termini previsti, perdono anche il diritto alla percezione dell’APE sociale. Questo è uno dei chiarimenti forniti da parte dell'INPS sotto il profilo della disoccupazione, tra i più controversi nell'ambito delle varie casistiche relative all'anticipo pensionistico. È necessario, dunque, conferma l'istituto, che il richiedente abbia fruito di un ammortizzatore sociale (la Naspi o anche l'indennità di mobilità ordinaria, ecc.). Laddove, invece, tale ammortizzatore non sia stato conseguito, l'APE sociale non potrà essere concessa.

La procedura per ottenere la percezione dell'APE sociale

L'APE sociale spetta inoltre solo in conseguenza ad un provvedimento espulsivo (licenziamento) per dimissioni per giusta causa, mentre non può essere concessa nel caso di scadenza naturale del contratto a termine (ciò comunque non esclude che il lavoratore a termine, nel caso in cui stato licenziato prima della scadenza naturale del contratto, in presenza dei requisiti previsti, possa accedervi). L'INPS, nel documento di prassi in esame, afferma infine che l'ammortizzatore sociale deve essere fruito per intero e che devono trascorrere ulteriori 3 mesi senza occupazione:

un'eventuale rioccupazione, infatti, in quest'arco di tempo farebbe venir meno il diritto alla frizione dell’APE. Al momento di presentazione della domanda, chiarisce altresì l'istituto, il lavoratore deve già essere disoccupato, ma può non aver ancora terminato il sussidio. Dovrà aver invece maturato il requisito pieno, comprensivo dei tre mesi di inoccupazione successivi alla fine del sussidio, nel momento in cui inizierà a prendere l'indennità previdenziale. La procedura prevede due passaggi:

una domanda di richiesta dei requisiti (da presentare entro oggi) e una di accesso alla prestazione una volta ricevuta la risposta dall'istituto di previdenza. In ogni caso si fa ricorso alla procedura telematica, al termine della quale viene rilasciata all'utente una ricevuta di presentazione della

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domanda col numero di protocollo, la data e l'orario esatto di ricevimento. L'INPS chiarisce che è

“possibile, anche dopo aver presentato domanda, integrarla con nuova documentazione, senza modificare numero di protocollo e date di ricevimento”.

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6) Visite fiscali: polo unico dell’INPS a partire dal prossimo mese di settembre

Con il primo del mese di settembre prenderà forma il Polo unico INPS per le visite fiscali: ecco un rapido esame di che cosa cambierà in riferimento alle visite di controllo sui lavoratori dipendenti.

La cosiddetta “riforma Madia” attribuisce all’INPS il compito di occuparsi delle visite fiscali anche per i dipendenti pubblici in sostituzione delle Asl che fino ad ora si sono occupate della Pubblica Amministrazione. Si viene quindi a costituire un “Polo unico per le visite fiscali” presso l’INPS per il controllo dei dipendenti in malattia con il passaggio della competenza esclusiva all’Istituto delle visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, che d’ufficio.

Portare a termine l’ operazione in parola verrà a costare nel suo complesso una somma pari a circa 17 milioni di euro.

Sperimentazione

La prima fase di sperimentazione verrà dedicata soprattutto a realizzare una “migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti” poiché in questo momento in alcune zone si registra una certa carenza di medici disponibili, mentre in altre la presenza è molto maggiore rispetto a quello che è il fabbisogno reale. È inoltre possibile anche che venga attivato un meccanismo premiale per i medici basato sul numero totale di accertamenti accumulati, per fare in modo di incentivarli ad effettuare le visite. Altrettanto possibile l’avvio delle cosiddette “visite reiterate”.

Si parla poi ancora di modificare le fasce orarie di reperibilità, probabilmente nell’ottica di uniformarle tra pubblico e privato, ma questa novità dovrebbe subentrare solo in una successiva fase. Per ora rimangono le attuali sette ore di reperibilità obbligatoria per i dipendenti della Pubblica Amministrazione (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e le quattro per i lavoratori dipendenti del settore privato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19). Restano al di fuori della giurisdizione INPS in materia di visite fiscali i dipendenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, degli enti pubblici economici, degli enti morali e delle aziende speciali.

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7) Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e gli Incentivi per l’Occupazione del Ministero del Lavoro - Circolare n. 14 del 26 luglio 2017: chiarimenti in merito al trattamento cui hanno diritto i lavoratori trasferiti durante l’integrazione salariale straordinaria

Con la Circolare n. 14 del 26 luglio u.s. la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e gli Incentivi per l’Occupazione del Ministero del Lavoro è intervenuta per diramare alcuni chiarimenti in materia di trattamenti integrativi salariali che, con il Decreto Legislativo n. 148/2015 ed i successivi, parziali, adattamenti, sono stati oggetto di una profonda revisione da parte del legislatore. Con il documento di prassi in commento si è provveduto a chiarire alcuni dubbi interpretativi legati agli spostamenti temporanei (o ai trasferimenti) di lavoratori tra due o più unità produttive interessate da interventi straordinari di integrazione salariale, in presenza di una riorganizzazione, di una crisi con continuazione dell’attività o di un contratto di solidarietà difensivo. Secondo quanto viene indicato nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n.

148/2015, per poter beneficiare dell’intervento salariale, è necessario che i lavoratori posseggano presso l’unità produttiva per la quale è stata presentata l’istanza, una anzianità effettiva di lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.

La dizione operata dal Legislatore è chiara (vedremo, poi, come è stata declinata sotto l’aspetto amministrativo sia dal Dicastero del Lavoro che dall’INPS) ma essa va, necessariamente, raccordata con quello che è il fine dell’intervento integrativo che consiste nel contribuire a superare le inefficienze gestionali: in tale logica, il datore di lavoro potrebbe trovarsi nella necessità di trasferire personale da un sito produttivo ad un altro, nel rispetto, ovviamente, della previsione contenuta nel comma 8 dell’articolo 2103 del Codice civile ove la possibilità è “agganciata” alle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” e con i limiti derivanti da altre disposizioni (si pensi al rappresentante sindacale per il quale occorre il nulla-osta della propria organizzazione, al lavoratore che assiste un portatore di handicap ex lege n. 104/1992, al dipendente eletto in un consiglio comunale, ecc.). La Direzione Generale chiarisce che il requisito dei 90 giorni al quale si è accennato pocanzi, va verificato soltanto al momento di presentazione dell’istanza per la integrazione straordinaria, relativa alla unità produttiva: superato tale momento, proprio nell’ottica gestionale sopra citata, i lavoratori possono transitare da una unità produttiva all’altra, senza che debba essere verificato, nuovamente, presso tale struttura il requisito temporale, con la conseguenza che non viene meno il diritto al trattamento integrativo. Ma, in che modo vengono calcolati i 90 giorni di effettivo lavoro nella unità produttiva, soprattutto in presenza di “orario corto su 5 giornate”, o allorquando si verifica un cambio di appalto, per il quale debbono sussistere le condizioni normative poste dal comma 2 dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003, o in caso di cessione d’azienda o di ramo di essa? Direi di andare con ordine partendo da ci che, esplicitamente, afferma il Legislatore laddove specifica che destinatari teorici del trattamento sono tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i dipendenti con contratto di apprendistato professionalizzante (con le precisazioni definite all’articolo 2) e con esclusione dei dirigenti e dei lavoranti a domicilio. Il requisito temporale dei 90 giorni, prescinde dalla quantificazione oraria giornaliera e come ebbe modo di chiarire la circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro rientrano nel computo le assenze per ferie, festività ed infortunio, nonché i

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periodi di astensione obbligatoria sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 6 settembre 1995, in perfetta analogia con la previsione contenuta nell’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 ai fini del computo complessivo dell’anzianità aziendale per la procedura collettiva di riduzione di personale. Tale indirizzo e’ stato fatto proprio dall’INPS con la circolare n. 197/2015 e vale anche per il trattamento ordinario di integrazione salariale.

Sussiste, poi, il caso del computo dei 90 giorni in caso di cambio di appalto: qui, pur essendo cambiato il datore di lavoro, vale il principio dell’anzianità nel posto di lavoro, nel senso che si computa anche quella acquisita alle dipendenze del precedente imprenditore. Tale concetto non è, affatto, isolato nel nostro ordinamento del lavoro, sol che si pensi al fatto che viene utilizzato, per altri fini, anche nell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 23/2015, per la quantificazione del risarcimento monetario in caso di licenziamento illegittimo per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo. Un discorso analogo va fatto in caso di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile (secondo cui: “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276”), avvenuto con la procedura individuata dall’articolo 47 della legge n.

428/1990: i lavoratori conservano tutti i diritti che discendono dal rapporto precedentemente instaurato e, quindi, ai fini della verifica del requisito dell’anzianità di 90 giorni, occorre tenere conto del periodo trascorso alle dipendenze del cedente, come ricorda anche l’INPS con la

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circolare n. 197/2015. Da ultimo, l’Istituto, in piena assonanza con la Direzione Generale del Ministero, con la circolare n. 139/2016 ha chiarito che:

 ai fini del calcolo dei 90 giorni per l’anzianità nella unità produttiva laddove l’orario è articolato su 5 giorni lavorativi, deve essere computato anche il sabato, oltre che, ovviamente, la domenica, o altro giorno di riposo infrasettimanale;

 nel calcolo dei 90 giorni nell’unita’ produttiva non rileva l’eventuale cambio di mansioni o di livello, in quanto la norma richiede soltanto il calcolo dell’anzianità nell’unita’ produttiva e non nel livello o nelle mansioni.

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8) INPS – Messaggio 1 agosto 2017, n. 3180: operai agricoli a tempo indeterminato.

Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione

Con messaggio del 1° agosto 2017, n. 3180, l’INPS ha provveduto a fornire gli opportuni chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato, soprattutto in ordine al contenzioso amministrativo e giudiziario instaurato da tale categoria di lavoratori per l’ottenimento di indennità di disoccupazione non agricola (DSO, ASpI/miniASpI, NASpI). Anzitutto, l’Istituto precisa che, l’inquadramento previdenziale dei lavoratori segue, secondo un principio di carattere generale, la qualificazione del datore di lavoro e/o dell’impresa da cui essi dipendono. È, pertanto, considerato lavoratore agricolo colui che presta la propria opera presso un imprenditore agricolo che è, come definito dall’articolo 2135 c.c., "[...]

chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Sotto il profilo della tutela previdenziale, i lavoratori agricoli dipendenti sono assoggettati, alla stregua della generalità dei lavoratori subordinati nei settori produttivi non agricoli, all’obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Nei loro confronti, tuttavia - osserva l’Inps - vige una disciplina speciale sia per quanto riguarda l’accertamento del rapporto di lavoro, la riscossione e la misura della contribuzione, sia per quanto riguarda le modalità di individuazione dei soggetti protetti e la certificazione della loro identità di assicurati. In primo luogo, l’Istituto previdenziale richiama l’articolo 32, comma 1, lett. a), della Legge 29 aprile 1949, n. 264 - come sostituito dall’articolo 1 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 - che estende l’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche ai lavoratori agricoli. Laddove, poi, il lavoratore subordinato svolga attività lavorativa agricola e non agricola, l’articolo 6 del D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323, prevede, tra l’altro, che "l’indennità di disoccupazione è concessa in conformità alle particolari disposizioni per i lavoratori agricoli contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264 e nel presente regolamento, oppure alle norme comuni dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria [...] secondo che sia prevalente l’attività agricola o quella non agricola. La prevalenza è determinata dal numero dei contributi versati o dovuti nel biennio per ciascuna delle due attività". Anche l’articolo 3 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, prevede ai commi 3 e 4 che "i lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola" [...]

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possono ottenere la prestazione in conformità delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, qualora per il biennio anteriore all’inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attività non agricola.

Relativamente alla cessazione dell’obbligo di compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, l’articolo 13 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, dispone che

"A decorrere dal 1° gennaio 1994 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.

1949, e successive modificazioni ed integrazioni". Sul punto, il messaggio in oggetto precisa che si è concretizzato un contenzioso amministrativo in cui i ricorrenti hanno sostenuto che, con la previsione del citato articolo 13 sulla cessazione dell’obbligo di compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il Legislatore avrebbe inteso escludere detti lavoratori dalla normativa in materia di disoccupazione prevista per il settore agricolo di cui all’articolo 32 Legge n. 264/1949 equiparandoli alla generalità dei lavoratori dipendenti. In realtà, l’articolo 13 è, invece, una disposizione normativa contenuta nel predetto D.Lgs. n. 375/1993 il quale attua "la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi". La cessazione della compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato va, perciò, inquadrata nell’ambito della modifica dei sistemi di accertamento. Del resto, tali elenchi non costituivano più la posizione assicurativa per gli OTI, perché l’articolo 4 del D.M. 2 giugno 1982, nel disciplinare la posizione dell’operaio a tempo indeterminato, ha indicato come atto costitutivo della posizione stessa la certificazione annuale inviata agli Enti Previdenziali dagli Uffici Provinciali dello SCAU attestante i dati occupazionali e retributivi dell’anno precedente. Per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, pertanto, già a partire dalle prestazioni in competenza 1982, l’attestazione del numero di giornate di occupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato non è più fornita dagli elenchi nominativi ma direttamente dallo SCAU. Detta competenza, a seguito di soppressione dello SCAU, è stata successivamente attribuita all’Inps. Peraltro, il D.Lgs. n. 375 del 1993, nell’insieme delle sue disposizioni, conferma l’appartenenza degli operai agricoli a tempo indeterminato al settore previdenziale agricolo. Tutto ciò premesso, l’Inps conclude che, al lavoratore agricolo OTD o OTI non può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui al R.D. n.

1827/1935 e s.m. se, nel biennio antecedente al licenziamento, può fare valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo.

Analogamente, non si può applicare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e NASpI, nei confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. L’applicabilità è, infatti, espressamente esclusa dalle citate disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 92/2012 e all’articolo 2 del D.Lgs. n. 22/2015. Infine, nel caso di un lavoratore agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato (OTI) che sia stato licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione ed abbia svolto attività lavorativa per l’intero anno, non può essere erogata alcuna indennità di disoccupazione agricola in

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quanto - secondo la legislazione che regola la prestazione di disoccupazione nel settore agricolo - non residuano giornate indennizzabili. Il lavoratore in questione potrebbe accedere all’indennità di disoccupazione NASpI qualora nel quadriennio o negli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro possa fare valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo.

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9) Metalmeccanica Unionmeccanica - Confapi: è stato convalidato l'accordo di rinnovo del CCNL

A seguito dell’avvenuta validazione, da parte dei lavoratori, dell’Ipotesi di accordo 3 luglio 2017 sottoscritta da UNIONMECCANICA-CONFAPI, CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM- UIL, viene stabilita una nuova retribuzione a decorrere dal mese di novembre 2017.

Per l’anno 2017 sono confermati fino alla data del 31 ottobre 2017 i minimi per livello alla tabella che segue:

Livello Minimi CCNL dall’1/6/2015 al 31/10/2017

1 1.308,43

2 1.445,00

3 1.603,29

4 1.672,79

5 1.791,89

6 1.921,23

7 2.061,16

8 2.241,48

9 2.492,75

In via sperimentale e per la vigenza del presente CCNL vengono introdotte le seguenti modalità di definizione dei minimi contrattuali. A decorrere dal 1° novembre 2017 gli importi dei nuovi minimi mensili saranno i seguenti:

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Livello Minimi CCNL dall’1/11/2017

1 1.309,74

2 1.446,45

3 1.604,89

4 1.674,46

5 1.793,68

6 1.923,15

7 2.063,22

8 2.243,72

9 2.495,24

A decorrere dal 2018, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati" così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi. Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente. A decorrere dal 1°novembre 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

Una tantum

Con la retribuzione afferente il mese di Ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1°

luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/8/2017 – 31/10/2017. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Sono utile ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig. Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2120 del Codice civile. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

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10) Novità normative del rinnovo del CCNL Unionmeccanica

Apportate novità, a seguito della validazione del recente accordo firmato da Unionmeccanica Confapi con CGIL, CISL e UIL, alla sfera normativa del CCNL per i dipendenti della piccola industria metalmeccanica L’Ipotesi di accordo fissa la scadenza del CCNL al 31 ottobre 2020 e ha validità quadriennale. Questi i punti principali toccati dall’accordo

Welfare

A decorrere dal 1° marzo 2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di “flexible benefits” per un valore di 150 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2018. Tale importo di 150 euro sarà successivamente attivato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

 con contratto a tempo indeterminato;

 con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio -31 dicembre ).

Previdenza complementare

Dal 1° giugno 2018 le aziende verseranno a favore di tutti i lavoratori iscritti alla previdenza complementare Fondapi, compresi gli apprendisti, un’aliquota pari al 1,8% dei minimi contrattuali superando il principio della pariteticità dei versamenti (cioè i lavoratori iscritti avranno diritto alla contribuzione del 1,8% versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale).

A decorrere dal 1 gennaio 2020 la contribuzione versata dalle imprese viene incrementata al 2%.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2018 le aziende verseranno per tutti i lavoratori – con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato (con durata di almeno 5 mesi), di apprendistato, in aspettativa per malattia, sospesi per intervento della Cig, e durante il periodo di mobilità e Naspi per un periodo massimo di 12 mesi – e per i familiari e conviventi a carico a prescindere dal loro numero, una contribuzione pari a 60 euro annui a totale carico dell’azienda per l'assistenza sanitaria integrativa.

Entro il mese di giugno 2019 Uniomeccanica Fim, Fiom e Uilm si incontreranno per verificare l'andamento dell'assistenza sanitaria così come definita e valutare sia la congruità degli importi versati in relazione alle prestazioni sanitarie che la possibilità, attraverso l'EBM, di ulteriori prestazioni. I lavoratori potranno iscrivere, versando gli importi previsti, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare, compresi i conviventi more uxorio. Nel caso in cui in azienda siano già presenti accordi collettivi di assistenza sanitaria integrativa rimangono salvi gli accordi collettivi in essere e in sede aziendale,entro il 30 giugno 2018, si procederà a una armonizzazione per garantire la contribuzione minima a carico dell'azienda non inferiore a 60 euro.

Forme di sanità integrativa erogate unilateralmente dall'impresa dovranno prevedere una contribuzione a carico dell’azienda non inferiore a 60 euro annui.

Inquadramento

Al fine di aggiornare e rivedere l’inquadramento si avvierà un lavoro di ridefinizione delle declaratorie e dei profili professionali dell'attuale inquadramento e una sperimentazione nelle

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aziende per realizzare una proposta di un nuovo sistema di inquadramento per tutta la categoria anche sulla base di nuove aree/fasce professionali.

Telelavoro

Si definisce nell'ipotesi di accordo il recepimento dell'accordo Interconfederale sul Telelavoro; in particolare:

 mantenimento dei diritti e degli obblighi del rapporto di lavoro, anche se svolto con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, delle tutele relative alla salute e sicurezza, dei diritti e delle agibilità sindacali;

 lo svolgimento in un luogo predeterminato e comunque fisso della prestazione (domicilio o luogo diverso) e comunque la previsione di rientri periodici nell'impresa;

 la volontarietà del lavoratore, l'esame congiunto, su richiesta di una delle parti, e la concessione anche a tempo determinato;

 obbligo dell'azienda a fornire e sostenere i costi relativi alle attrezzature, obbligo del lavoratore a consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, agli organi istituzionali e ai rappresentanti aziendali oltre che a dimostrare la conformità degli impianti elettrici.

Appalti

L'attuale articolo 9 del contratto sugli appalti viene integrato con l'introduzione dell'obbligo nelle aziende con più di 50 dipendenti ad attivare una informazione preventiva alla Rsu in caso di cambio appalto per favorire la stabilità occupazionale e contrattuale dei lavoratori coinvolti. Viene introdotto un nuovo articolo, il 9bis, per i lavori pubblici di servizi che prevede l'attivazione di una procedura di consultazione sindacale al cambio appalto. L'azienda uscente informa la Rsu con un preavviso di 20 giorni e, su richiesta, viene attivato un tavolo di confronto sulle attività e sui lavoratori interessati al cambio appalto finalizzato alla salvaguardia dell’occupazione.

Trasferimenti

Viene adeguata l'età anagrafica per i lavoratori che possono essere trasferiti solo in casi eccezionali da esaminare in sede sindacale (da 50 a 52 anni per gli uomini e da 45 a 48 anni per le donne).

Viene, poi, superamento il concetto di comprensorio e definito un raggio di 25 Km dalla sede dello stabilimento per l'attivazione della procedura prevista dal contratto in caso di trasferimento.

Trasferte e reperibilità

Viene recepito quanto previsto dalla normativa sul rispetto del tempo di riposo minimo giornaliero e vengono adeguati a partire dal 1° novembre 2017: i trattamenti economici di trasferta pari a:

 trasferta intera euro 42,85

 quota per pasto pomeridiano o serale euro 11,73

 quota per pernottamento euro 19,39 Ferie migranti

Si prevede la possibilità, per i lavoratori migranti, di usufruire di periodi continuativi d'assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili. Le aziende con più di 150 dipendenti dovranno valutare positivamente l’accoglimento delle richieste, nell’ambito della percentuale massima del 3% dei lavoratori in forza e del 2% nelle aziende fino a 150 dipendenti, tenuto conto delle esigenze tecnico-

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organizzative. In caso di valutazione negativa, l’azienda dovrà informare il lavoratore sui motivi del diniego e il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della Rsu.

Ferie e Par solidali

L'intesa prevede un impegno ad aprire un confronto con le istituzioni competenti per risolvere le tematiche relative al trattamento fiscale e contributivo di ore di ferie e par cedute volontariamente dai lavoratori a titolo gratuito a colleghi che debbano assistere figli minori che necessitano di cure costanti a causa di particolari condizioni di salute. La contrattazione aziendale potrà disciplinare ulteriori modalità.

Diritto allo studio

Viene confermato il monte ore complessivo – 7 ore annue per 3 anni, per il numero dei dipendenti – delle 150 ore del triennio a partire dal 1° gennaio 2018. Le ore possono essere utilizzate per corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente. I permessi retribuiti a carico del monte ore sono confermati in 250 ore triennali per i corsi per l'alfabetizzazione, per il recupero della scuola dell’obbligo e per i corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri. I permessi retribuiti a carico del monte ore sono 150 ore triennali per corsi professionali, diploma, corsi di laurea triennale e quinquennale, master e dottorati. Per i corsi di laurea e dopo 9 esami superati nel triennio, sono riconosciute ulteriori 16 ore – non a carico del monte ore – per la preparazione di ogni ulteriore esame. Sono confermati i permessi per i giorni di esame e le 120 ore annue non retribuite per i lavoratori studenti, anche con meno di 5 anni di anzianità aziendale.

Formazione continua

A partire dal 1º novembre 2017 è previsto il diritto soggettivo alla formazione per tutti i lavoratori con 24 ore di formazione aziendale nel triennio; le aziende aderenti all'EBM beneficeranno di un contributo a sostegno della formazione svolta fino a 1/3 delle 24 ore. In assenza di formazione aziendale o di una sua programmazione entro la fine del secondo anno di ogni triennio, il lavoratore ha il diritto a svolgere 24 ore di formazione, di cui 16 a carico dell'impresa, per partecipare a corsi di formazione da lui scelti finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, tecniche o gestionali impiegabili nel contesto lavorativo dell'azienda. L'azienda, a copertura dei costi della formazione sostenuti dal lavoratore, sosterrà direttamente i costi fino a un massimo di 300 euro.

Permessi Legge 104

Fermo restando il diritto a fruire i permessi previsti dalla legge 104, il lavoratore presenterà un piano di programmazione mensile dei permessi con un anticipo di 10 giorni rispetto al mese di fruizione, fatti salvi i casi di urgenza e necessità.

Ambiente di lavoro, Salute e sicurezza

Viene previsto l’obbligo dell'impresa a consultare preventivamente e tempestivamente gli Rls sulla valutazione dei rischi e alla verifica della prevenzione in azienda, dandone una informazione trimestrale ai lavoratori sui temi della salute e della sicurezza, sugli infortuni e anche sui "quasi infortuni". Inoltre, è stabilito il diritto dei lavoratori a ricevere, su loro richiesta, copia della cartella sanitaria e gli esiti degli accertamenti sanitari. Sperimentati, poi, nelle aziende con più di 200

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dipendenti in accordo con la Rsu, due incontri annuali tra gruppi di lavoratori, Rspp e Rls per esaminare eventuali fattori di rischio e individuare eventuali soluzioni; la partecipazione sarà a carico per il 50% dell'azienda e per il 50% dei lavoratori con anche brevi incontri formativi di 15/20 minuti in orario di lavoro per permettere al lavoratore di ripercorrere le procedure operative di sicurezza. Sono incrementati anche i permessi retribuiti degli Rls a 72 ore annue nelle aziende con oltre 300 dipendenti e a 76 ore annue nelle aziende con più di 1000 dipendenti.

Quota contribuzione una tantum

I lavoratori non iscritti al sindacato, saranno chiamati a versare, con la modalità del silenzio/assenso, una quota contratto di 35 euro con la busta paga del mese di febbraio 2018. Le aziende ne daranno comunicazione dal 1º al 31 ottobre 2017 in bacheca e distribuiranno il modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta con la busta paga del mese novembre 2017. Il lavoratore che non intende versare tale quota deve darne comunicazione all'azienda entro il 15 dicembre 2017.

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11) INPS – Messaggio n. 3177/2017 - Prestazioni di lavoro occasionale: estensione dell’operatività agli intermediari previdenziali

A decorrere dallo scorso 31 luglio, gli intermediari autorizzati possono pienamente operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore di lavoro occasionale sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando la procedura opportunamente predisposta. Da tale data, infatti, è stata estesa l’operatività dell’applicazione per la gestione delle deleghe agli intermediari previdenziali (Messaggio INPS n. 3177/2017).

Con la circolare n. 107/2017, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sul contratto di prestazione occasionale e sul Libretto famiglia, disciplinati dall’articolo 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

In particolare, per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS. Gli utilizzatori del Libretto Famiglia, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, tramite la piattaforma telematica INPS, sono tenuti a comunicare i dati relativi alla singola prestazione effettuata. Mentre gli utilizzatori del Contratto di Prestazione occasionale, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, tramite la piattaforma informatica INPS, sono tenuti a registrare i dati relativi alla singola prestazione che verrà effettuata. Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:

 direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);

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 tramite i servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:

a) dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;

b) dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e s.m.i, esclusivamente per i servizi erogati al prestatore e agli utilizzatori del Libretto Famiglia.

Gli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per il contratto di Prestazioni Occasionali dovranno richiedere all’Inps il proprio codice PIN cittadino dispositivo, attraverso il quale sarà loro possibile operare a seguito di delega. Laddove siano già dotati di PIN come intermediario potranno continuare ad operare con quello in uso. Oltre alla modalità di accesso tramite PIN è possibile accedere tramite credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi. I citati intermediari autorizzati potranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando la procedura opportunamente predisposta. A tal fine, è stata predisposta un’apposita applicazione, denominata "Deleghe Indirette per artigiani, commercianti, committenti, associanti, professionisti, agricoli autonomi e prestazioni occasionali", disponibile sul sito Internet dell’Istituto. Attraverso tale applicativo l’intermediario compilerà la delega con i dati propri e del delegante, terminata la compilazione, potrà stampare la delega per la sottoscrizione da parte del delegante. All’atto della sottoscrizione la procedura consentirà all’utente di effettuare la validazione della delega stessa mediante esplicita conferma, dichiarando così, sotto la propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. L’intermediario si impegnerà a custodire presso di sé la delega – unitamente ad una fotocopia di un valido documento d’identità del delegante – per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta.

Tali operazioni di gestione delle deleghe sono state rese disponibili sul sito Internet INPS dal 31 luglio 2017. A decorrere pertanto da tale data, i soli soggetti delegati, intermediari riconosciuti ai sensi della Legge 12/1979, potranno accedere alle applicazioni descritte ed inserire le proprie deleghe. Eventuali deleghe già attivate, nell’ambito della gestione datori di lavoro con dipendenti, consentono di operare, per il medesimo datore di lavoro, anche con riguardo agli adempimenti per il lavoro occasionale. Sempre a partire dal 31 luglio, è possibile versare le somme necessarie per alimentare il c.d. portafoglio virtuale dell’utilizzatore attraverso strumenti di pagamento elettronico esclusivamente dal Portale dei Pagamenti INPS - sezione Prestazioni Occasionali, attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il Portale dei Pagamenti INPS da accesso a tutte le modalità di pagamento elettronico "pagoPA" di Agid per l’acquisto di titoli di pagamento per Libretto Famiglia, per il versamento delle somme per il Contratto di Prestazione Occasionale e la visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite PagoPA. Si rammenta che

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gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale possono altresì effettuare i versamenti necessari per alimentare il proprio c.d. portafoglio elettronico tramite modello F24 Elementi identificativi (ELIDE).L’utilizzatore dovrà apporre nella sezione

"CONTRIBUENTE" il proprio Codice Fiscale ed i relativi dati identificativi. Nella sezione

"ERARIO ED ALTRO" i relativi campi dovranno essere valorizzati come segue:

nel campo "tipo", dovrà essere valorizzata la lettera "I";

nel campo "elementi identificativi", non dovrà essere inserito alcun valore;

nel campo "codice", dovrà essere valorizzata la causale contributo:

per il Libretto Famiglia, i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "LIFA";

 per il Contratto di prestazione occasionale, i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "CLOC";

nel campo "anno di riferimento", occorre indicare l’anno cui si riferisce il versamento nel formato "AAAA";

nel campo "importi a debito versati", si deve indicare l’importo versato da utilizzare, attraverso la piattaforma telematica INPS, per il pagamento di prestazioni occasionali.

Si rammenta che il modello F24 ELIDE potrà contenere solo importi a debito e non consente compensazioni.

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12) INAIL - Circolare 28 luglio 2017, n. 31 - Sanzioni civili non inferiori a 3000 euro, la prescrizione del rimborso è decennale

I soggetti assicuranti che avessero regolarmente versato le sanzioni civili di importo non inferiore ad un ammontare pari alla somma di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione accertata per il lavoratore in nero, poi dichiarate illegittime, devono presentare domanda di rimborso alla Sede INAIL competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile corretta e a rimborsare la differenza. Il termine prescrizionale per chiedere il rimborso, trattandosi di indebito previdenziale, è quello decennale, decorrente dalla data del versamento (INAIL - Circolare del 28 luglio 2017, n. 31)

Come noto, la Corte Costituzionale con la entenza n. 254 del 13 novembre 2014, si è espressa per l’illegittimità costituzionale dell'articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge n. 223/2006 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”), nella parte in cui stabiliva che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore in nero (non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria) non potesse essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Già in precedenza, erano state fornite (INAIL, nota n. 7828/2014 - “Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 13.11.2014 (G.U. 1^ serie speciale n. 48 del 19.11.2014). Illegittimità costituzionale della soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile ex art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge

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223/2006 convertito nella legge 248/2006. Prime istruzioni”) opportune istruzioni per l’annullamento delle sanzioni civili calcolate, in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziale pendente, in particolare a seguito di opposizione alle cartelle di pagamento. Ora, in relazione ad alcune richieste di chiarimento pervenute, l’Istituto ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni in merito al termine prescrizionale da applicarsi alle domande di rimborso presentate dai datori di lavoro che hanno versato, a suo tempo, le somme in questione a titolo di sanzione civile.

Preliminarmente, si rammenta che le sanzioni civili sono così quantificate (articolo 116, comma 8, Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”). In ogni caso, se la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione per "omissione contributiva". Al riguardo, a giudizio della Corte, poiché le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfetaria, il danno subito dall’ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipendesse l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, era irragionevole ed in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.

Il regime sanzionatorio dichiarato illegittimo è stato in vigore a partire dal 12 agosto 2006 sino al 23 novembre 2010 e le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, salvo il limite delle situazioni giuridiche ormai esaurite per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, i diritti per i quali è operata la prescrizione o i poteri per i quali è scattata la decadenza. Tanto premesso, dunque,

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erano state fornite istruzioni nel senso che per tutti i casi per i quali pendevano giudizi a seguito di opposizione a cartella esattoriale o comunque pendeva contenzioso, le Sedi dovevano provvedere immediatamente a calcolare la sanzione civile per evasione e ad annullare la differenza rispetto all’importo minimo di 3.000 euro per lavoratore già accertate, in modo da cessare il contenzioso in atto. La stessa operazione doveva essere effettuata in relazione alle procedure concorsuali non concluse. Di contro, i soggetti assicuranti, che a suo tempo avessero regolarmente versato le sanzioni civili "minime", devono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile corretta e a rimborsare la differenza. Il termine prescrizionale per chiedere il rimborso, trattandosi di indebito previdenziale, è quello decennale (in proposito si veda quanto previsto dall’articolo 2946 del Codice civile secondo cui: “Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese”), decorrente dalla data del versamento.

Per le società che risultano cancellate dal Registro delle imprese (si veda in proposito l’articolo 2495 del Codice civile secondo cui: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”) rimangono ferme le sanzioni civili già accertate e incassate, trattandosi di rapporti giuridici esauriti. Altresì, non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

***

13) INPS – Circolare n. 122 del 28 luglio 2017 - Gestione separata - Incremento delle aliquote anche per amministratori e sindaci

Con la circolare n. 122 del 28 luglio 2017, l’INPS ha provveduto a fornire indicazioni operative circa l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva di finanziamento della DIS-COLL dovuta dagli iscritti alla Gestione separata. Come noto, a decorrere dal 1º luglio 2017, l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla medesima data. Di qui, i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, sono tenuti a versare una aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%. Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

 32,00% (articolo 2, comma 57 della Legge 28 giugno 2012, n. 92);

(21)

 0,50% (articolo 59, comma 16 della Legge n. 449/1997), per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (articolo 1, comma 788, della Legge n.

296/2006);

 0,22% (articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007), aliquota aggiuntiva a tutela della maternità e paternità.

Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva i compensi corrisposti come:

 componenti commissioni e collegi;

 amministratori di enti locali (Decreto Ministeriale 25 maggio 2001);

 venditori porta a porta (articolo 19 del Decreto Legislativo n. 114/1998);

 rapporti occasionali autonomi (articolo 44 della Legge n. 326/2003);

 associati in partecipazione (non ancora cessati);

 medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300 della Legge n. 266/2005).

Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di partita IVA

Aliquote

IVS Malattia/Mater

nità/Anf Maternità DISCOLL Totale amministratore di società, associazione e

altri enti con o senza personalità giuridica 32 0,5 0,22 0,51 33,23 sindaco di società, associazione e altri enti

con o senza personalità giuridica 32 0,5 0,22 0,51 33,23

revisore di società, associazione e altri enti

con o senza personalità giuridica 32 0,5 0,22 0,51 33,23

liquidatore di società 32 0,5 0,22 0,51 33,23

collaboratore di giornali, riviste,

enciclopedie e simili 32 0,5 0,22 0,51 33,23

partecipante a collegi e commissioni 32 0,5 0,22 32,72

amministratore di enti locali 32 0,5 0,22 32,72

dottorando di ricerca, assegnista, borsista 32 0,5 0,22 0,51 33,23

co.co.co., anche a progetto 32 0,5 0,22 0,51 33,23

venditore porta a porta 32 0,5 0,22 32,72

rapporti occasionali autonomi 32 0,5 0,22 32,72

collaborazioni coordinate e continuative

presso P.A 32 0,5 0,22 0,51 33,23

rapporti di co.co.co. prorogati 32 0,5 0,22 0,51 33,23

associati in partecipazione (dal 2004 al

2015) 32 0,5 0,22 32,72

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formazione specialistica 32 0,5 0,22 32,72

consulente parlamentare 32 0,5 0,22 0,51 33,23

Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi. Le aliquote riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito (articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995), per l’anno 2017 pari ad euro 100.324,00. Gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell’aliquota possono essere effettuati entro il 3° mese successivo a quello di emanazione delle istruzioni applicative ed operative. In particolare, il versamento del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, possono essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Al riguardo, nel modello F24 deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. La denuncia Uniemens per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 può essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

***

14) CCNL Pesca Cooperative - Personale non imbarcato: Accordo di rinnovo

Firmato, il giorno 26 luglio 2017, tra AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA- CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP Agroalimentare - Dipart. Pesca e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILAPESCA, l’accordo per il rinnovo del CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura acquacoltura e vallicoltura Il presente accordo che rinnova il CCNL di settore scaduto il 31 dicembre 2013, riguarda le voci "Incrementi retributivi" e "Una tantum" e riproduce le nuove tabelle retributive a decorrere dal 1° agosto 2017.

Tale adeguamento economico avrà scadenza il 31 dicembre 2017. Le parti si impegnano altresì a fissare un calendario di incontri a partire dal mese di settembre 2017 per procedere al rinnovo del CCNL.

Incrementi retributivi

L’aumento dei minimi tabellari del vigente CCNL è pari € 75,00 calcolato sul parametro 100 a decorrere dal 1° agosto 2017, come da tabella allegata, fino al 31 dicembre 2017.

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