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CENNI ALLA RECENTE NORMATIVA IN MATERIA DI FEMMINICIDIO

3 CAPITOLO TRE: L’ORDINAMENTO ITALIANO NEI CONFORNTI DELLE DONNE

3.4 CENNI ALLA RECENTE NORMATIVA IN MATERIA DI FEMMINICIDIO

FEMMINICIDIO

Per quanto riguarda la violenza contro le donne va segnalato che gli interventi giuridici penali passano attraverso la decisione della donna, vittima di violenza, a cui spetta la decisione di

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proporre denuncia-querela, esponendo all’Autorità Giudiziaria i fatti e gli episodi di violenza subiti. A questa regola di carattere generale fanno eccezione le situazioni perseguibili d’ufficio. Il diritto infatti, ha incontrato non poche difficoltà nel prevenire e sanzionare le violenze, innanzitutto quelle che avvengono nell’ambito della famiglia o quelle che si sviluppano nei rapporti affettivi. Di fatto la legge interviene solamente quando la convivenza o comunque l’armonia che connota una normale relazione amorosa sono ormai pregiudicate e si sono già innescati quei meccanismi che conducono inevitabilmente alla rottura definitiva del rapporto sentimentale.

Sebbene il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall’art. 572 c.p. sia procedibile d’ufficio, e pertanto possa essere disposto anche su denuncia proposta da soggetti diversi rispetto alla persona offesa, la casistica ci segnala che nella maggior parte dei casi è la donna vittima di violenza a inoltrare la denuncia dando così seguito al procedimento penale.29 Molto spesso la decisione della donna viene presa dopo diversi episodi di violenza subiti, a volte anche dopo molti anni, con tutte le notevoli difficoltà connesse al fatto di querelare l’uomo con cui si è condivisa una relazione d’intimità e che, nella maggior parte dei casi, è il padre dei propri figli. Frequentemente sulle difficoltà legate alla dimensione affettiva si aggiungono le paure di ritorsioni e i disagi economici e abitativi che rendono davvero complesso per la donna intraprendere un percorso di aiuto di tipo istituzionale.

Con la legge del 15 ottobre 2013 n. 119 di conversione del D.L. 14 agosto 2013 n.93, c.d. sul feminicidio, sono state apportate, diverse modifiche al codice penale in materia di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, nonché numerose altre novità, sia introducendo una serie di dispositivi, anche di carattere preventivo della violenza di genere che interessano l’ambito domestico.

Per ciò che concerne le finalità, il D.L. n. 93/13 convertito dalla L. n.119/13 prevede rilevanti modifiche in materia di contrasto alla violenza di genere approvate “per il susseguirsi di eventi

di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato”.

Le finalità del provvedimento sono indicate nella motivazione che introduce:

“interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali atti”;

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S. Zaccaria, Gli strumenti di tutela penale della donna vittima di violenza, in Casa delle donne per non subire violenza, Centro stampa della Regione Emilia-Romagna, ottobre 2011, on line al sito web: http:// www.casadonne.it.

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Misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica”;

“ misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela delle vittime”.

Le novità di tale legge riguardano principalmente la relazione affettiva: sotto l’aspetto penale si considera come relazione qualsiasi rapporto tra due persone a prescindere dalla convivenza o dal matrimonio, attuale o pregresso.

In riferimento alla violenza assistita, il codice si arricchisce di una nuova aggravante comune applicabile al maltrattamento in famiglia ed a tutti i tipi di reati di violenza fisica commessi in danno di donne incinte o in presenza di minorenni. Per quanto riguarda l’aggravante per lo

stalking commesso da parte del coniuge, perde rilevanza la condizione che vi sia separazione

legale o divorzio tra i due.

Inoltre sono previste delle aggravanti specifiche nelle situazioni di violenza sessuale contro le donne in stato di gravidanza o commessa dal coniuge o da chi sia stato legato da una relazione affettiva con la donna.

La legge prevede anche una doppia querela. Il problema della revocabilità/irrevocabilità della querela nel reato di stalking è sciolto fissando una soglia di rischio. Se ci si trova di fronte a gravi minacce ripetute, ad esempio, con le armi, la querela diventa a quel punto, irrevocabile. Rimane revocabile negli altri casi, ma la remissione può essere disposta solamente in sede processuale davanti all’autorità giudiziaria, questo avviene per garantire la libera determinazione e consapevolezza della vittima.

Per quanto riguarda l’ammonimento, il questore, in presenza di percosse o lesioni, può ammonire il responsabile aggiungendo anche la sospensione della patente da parte del prefetto. Si estende cioè alla violenza domestica una misura preventiva già prevista per il reato di

stalking.

Inoltre, la legge prevede che non siano ammesse segnalazioni anonime, anche se viene garantita la segretezza delle generalità del segnalante. L’ammonito deve essere informato dal questore sui centri di recupero e i servizi sociali disponibili del territorio di residenza.

E’ previsto l’arresto in caso di flagranza e anche nei reati di maltrattamento in famiglia e di

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la flagranza di gravi reati, tra cui gravi lesioni, minaccia aggravata e violenze, può decidere di applicare la misura precautelare disponendo l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’autore della violenza, allontanato dalla casa familiare, potrà essere controllato attraverso il nuovo strumento di controllo come il braccialetto elettronico. Nel caso di atti persecutori, sarà possibile ricorrere anche a intercettazioni telefoniche.

Altri aspetti positivi si riscontrano nell’articolo 5, ovvero la consapevolezza dell’importanza di rafforzare la rete dei servizi e dei centri antiviolenza, e di predisporre iniziative volte a prevenire la violenza attraverso la sensibilizzazione e la prevenzione del fenomeno presso gli istituti scolastici e il recupero sociale delle persone che hanno usato violenza.