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La compatibilità della selezione dei casi con il modello di giustizia costituzionale italiana

3.3 Cenni sul carico di lavoro della Corte di cassazione

Al di là dei dettagli caratterizzanti i vari sistemi di selezione dei ricorsi, è importante osservare ancora una volta come, nonostante le scelte storiche differenti fra i sistemi processuali, si sia sentita l'esigenza presso le corti di ultima istanza – in qualunque ordinamento – di decidere un numero limitato di casi.

Prima di procedere all'analisi dettagliata dello strumentario della Corte costituzionale, allora, sarebbe utile provare a capire a quali effetti porterebbe l'applicazione di tali filtri procedimentali alla nostra Corte di cassazione, giudice italiano di ultima istanza e con un proprio carico lavorativo419.

Da un lato, chiaramente, la Corte acquisirebbe un grado maggiore di efficienza, comportando ciò tempi più rapidi di giudizio. Dall'altro, non essendo più obbligata a decidere ogni caso, selezionerebbe soltanto quelli

417 P. CARETTI, Motivazione. Diritto costituzionale, in Enc. Giur., XX, 1990, p. 6; F.

RIGANO, L'obbligo di motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, in A. RUGGERI (cur.), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994, pp. 276 ss.

418 P. BIANCHI, La creazione, cit., p. 199, che si allaccia anche a L. CARLASSARE, Le

decisioni d'inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Atti del convegno di Trieste del 26-28 maggio 1986, Milano, 1988, pp. 27 ss., a pp. 57 ss.

419 Cfr. M. TARUFFO, Linee per una riforma della Cassazione civile, in Il vertice ambiguo.

meritevoli di intervento nomofilattico e di unificazione giurisprudenziale420.

Considerando questo punto di vista, si passerebbe da una giurisprudenza “quantitativa” ad una “qualitativa”, con una maggiore attenzione al problema interpretativo e con una tendenza minore alla contraddittorietà delle pronunce o ai mutamenti casuali di orientamento421. Tutto questo,

com'è presumibile, potrebbe comunque non portare al necessario miglior rendimento della Corte, anche perché i problemi relativi all'eccessivo carico di lavoro dipendono parimenti da ulteriori fattori, come ad esempio dalla struttura del sistema stesso delle impugnazioni, o dal numero enorme di avvocati cassazionisti. Basti pensare che ancora nel giugno del 2015, attraverso il ricorso ad un istituto poco utilizzato ed eccezionale come l'Assemblea generale prevista dall'art. 93 del R.D. n. 12 del 1941, si sono volute denunciare le condizioni impietose di fatica e sovraccarico nel lavoro dei giudici della Cassazione. È stato infatti evidenziato, attraverso un documento depositato e letto in assemblea, che “è sotto gli occhi di tutti gli operatori come sentenze pur brevissime, vengano impugnate con ricorsi anche di cento pagine, che costringono i circa 400 magistrati della Corte a logoranti letture, finalizzate alla ricerca di una decisiva questione in diritto, la quale poi sovente si rivela inesistente. L’effetto, moltiplicato per mille, diecimila, cinquantamila ricorsi, è quello di estenuare i giudici, rendere difficilissimo il concentrare l’attenzione e le energie sulle questioni veramente rilevanti, incidere negativamente sulle capacità di coordinamento tra collegi e sezioni, così finendo con il gravare in modo determinante sullo stesso miglior, pronto esercizio della funzione nomofilattica, condizionato e fuorviato dalla peculiarità delle singole, spesso irritualmente proposte, questioni di fatto. Tale ultimo esito innesca una spirale negativa, perché l’incertezza sulle soluzioni conduce i giudici di merito a decisioni diverse ed alternative, il che provoca nuovi ricorsi”.

Ciò che ha contribuito all'aumento del carico di lavoro della Corte di

420 V. BARSOTTI, L'arte di tacere, cit., p. 315.

421 Cfr. M. TARUFFO, La Corte di cassazione tra legittimità e merito, in Il vertice

cassazione è storicamente riconducibile ad una discussa sentenza emanata a sezioni unite nel 1953422, con la quale la Corte ha adottato un'interpretazione

sostanziale e ampia dell'art. 111 Cost., ammettendo il ricorso non solo contro i provvedimenti in forma di sentenza, ma anche contro ordinanze e decreti aventi solo il contenuto di una sentenza e comunque aventi carattere decisorio423. Questa originaria interpretazione del ricorso in cassazione come

garanzia individuale trova riscontro anche nell'art. 24 della Costituzione. Tuttavia ha causato inconvenienti circa il modo di operare della Corte ed anche rispetto al ruolo che le è attribuito dall'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario424. È abbastanza chiaro come tale articolo,

rispecchiando una concezione formalistica del rapporto tra giudice e norma425, collochi la Corte di cassazione al vertice dell'organizzazione

giudiziaria come “supremo organo di giustizia” e le attribuisca le conosciute funzioni di nomofilachia e garanzia dell'uniformità della giurisprudenza, configurando il ricorso come garanzia oggettiva426.

La realtà fattuale sembra lontana dal modello teorico appena descritto, ove si considerino le parole espresse in Assemblea generale un anno fa. A poco o niente è valsa la decisione a sezioni unite penali del 2000, che ha espressamente introdotto una prassi di “filtro”: la dichiarazione del dispositivo processuale di inammissibilità per manifesta infondatezza della questione, su tutti i ricorsi proposti per motivi pretestuosi, con l'intento di lucrare la prescrizione. Del tutto inconsueta è stata, per un sistema di civil law, la possibilità di dichiarare tale causa di invalidità a seguito di un esame sommario. Una successiva novità in sede legislativa, anch'essa non risolutiva, è stata l'introduzione, con l'art. 6 della legge n. 128 del 2001, dell'esame preliminare dei ricorsi da parte del primo presidente, il quale, ove

422 Cass., Sez. un., 30 luglio 1953, n. 2593, in Foro italiano, 1953, I, c. 1240 ss. 423 V. BARSOTTI, L'arte di tacere, cit., p. 302.

424 Cfr. M. TARUFFO, La Corte di cassazione e la legge, in Rivista trimestrale di diritto e

procedura civile, 1990, pp. 349 ss.

425 Cfr., ad esempio, S. CHIARLONI, La Cassazione e le norme, in Rivista di diritto

processuale, 1990, pp. 982 ss.

426 Sull'interpretazione data all'art. 111 Cost. cfr. V. DENTI, Commento all'art. 111, in G.

BRANCA (cur.), Commentario alla Costituzione, Bologna, Zanichelli – Roma, Il foro italiano, 1987, spec. p. 25.

riscontri una causa di inammissibilità, assegna il ricorso ad una sezione ad hoc, che decide in camera di consiglio427.

Nella consapevolezza che, nonostante le riforme e i nuovi orientamenti, la situazione non sia per niente mutata, occorrerebbe cercare di porre la Corte in condizione di svolgere il ruolo che le è affidato, sebbene attraverso strumenti per niente assimilabili a quelli di common law, a causa della già citata esistenza di garanzie costituzionali come quelle degli art. 3, 24 e 111 della Costituzione (la lettura congiunta di questi tre articoli preclude sia la configurazione di criteri selettivi dei ricorsi fondati su natura preminentemente economica, sia l'adozione di soluzioni come quella del leave)428.

3.4 La Corte costituzionale. Alla ricerca della selezione