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Centralità della categoria dell’interesse

Nel documento Abuso del diritto e scopo illecito (pagine 79-82)

In questo pagine le parole scopo, fine e interesse220 ricorrono quasi in via

alternativa. La diversità etimologica mostra che gli uni s’atteggiano a profilo dinamico dell’altro. Lo scopo e il fine altro non sono che la tensione verso il perseguimento dell’interesse che il titolare della prerogativa privata intende conseguire attraverso la propria condotta221. La categoria dell’interesse domina

la scena degli odierni studi di diritto privato. Conquistato il campo della speculazione giuridica dei motivi e della causa del contratto, sfuma le differenze tra i due concetti (come subito si dirà, attraverso i due procedimenti di oggettivazione del concetto di motivo rilevante e attraverso la concezione della causa come funzione economico individuale del negozio, come sintesi degli interessi che il contratto è volto a perseguire), imponendosi all’interprete come

oggetto immediato dell’operazione ermeneutica.

Le riflessioni che vanno svolgendosi sembrano indicare nell’interesse concretamente perseguito dal soggetto agente il nucleo centrale della ricerca. Quando C.A. Helvétius scrive che «l’interesse è la misura delle azioni degli uomini»222, egli si riferisce alla ragione dell’esistenza stessa del diritto e della

220 La assimilazione di questi termini è consueta. V. ROPPO,Il contratto2, in Tratt. Iudica-Zatti,

Milano, 2011, p. 356; R. SACCO,voce Motivo, fine, interesse in Dig. disc. priv. - sez. civ., 7°

Agg., 2012.

221 Questa commistione tra interesse e scopo potrebbe esporre a rilievi di imprecisione

terminologica. E tuttavia mi pare che le valutazioni svolte nel corso di queste pagine siano alternativamente riferibili all’uno e all’altro. Nelle pagine di R. von Jhering, cui si deve la elaborazione del concetto di interesse nelle scienze giuridiche e che le cui opere muovono da una teoria dell’interesse a una teoria dello scopo, quest’ultimo rimane in realtà senza una definizione che lo qualifichi come nettamente distinto dall’interesse, e nella sua opera Zweck des

Rechts, dove pure il lemma Interessen è sostituito con quello Zweck, mi pare che le valutazioni

sul contenuto e l’essenza del diritto soggettivo e dell’ordinamento del diritto oggettivo siano i medesimi. Sul punto v. A. FALZEA,Introduzione alle scienze giuridiche6, cit., p. 206 e 209. 222 La citazione è tratta da A. FALZEA,Introduzione alle scienze giuridiche6, cit., p. 181; la frase

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società degli uomini, ma queste parole paiono utilmente replicabili nel campo della autonomia privata. Ciò che si tenterà di valutare è se l’interesse sia suscettibile di sussunzione, se una teoria dell’interesse sia compatibile con un metodo positivista.

Il concetto di interesse è «relazione di valore», è la relazione tra un soggetto titolare (l’individuo, un gruppo di soggetti, la collettività) e la situazione «che importa, o che interessa: l’id quod interest»223. A congiungerli, la relazione di

valore racchiusa nel verbo impersonale inter-esse (lo stare-fra).

Le teorie giuridiche dell’interesse risalgono alle speculazioni dei giuristi inglesi Hume e Bentham e trovano – com’è noto – compiuta elaborazione teorica quando accolte dai giuristi germanici, che le rielaborano con la peculiare forma di pensiero della Germania di quel tempo: il pensiero sistematico. L’introduzione sistematica della categoria dell’interesse si deve a R. von Jhering ed è segnato dalle due opere principali Der Geist des römischen

Rechts e Der Zweck des Rechts224.

L’elaborazione della Zweckjurisprudenz opposta in polemica alla

Begriffjurisprudenz non equivale a negare la necessità del pensiero per concetti;

né è in sé incompatibile col metodo del positivismo225. Almeno nel primo

Jhering (e sempre nelle dichiarazioni di principio dei suoi successivi esponenti), la giurisprudenza degli interessi non significa potere creativo del giudice né che la ponderazione degli interessi (die Abwägung der Interessen) sia in questa ottica attribuita al giudice. È vero che Jhering risveglia nella scienza giuridica la coscienza della funzione pratica del diritto. Che avverte di come le costruzioni

223 A. FALZEA,Introduzione alle scienze giuridiche6, cit., p. 158.

224 Nota al proposito A. FALZEA,Introduzione alle scienze giuridiche6, cit., p. 191, che il pensiero

dei teorici tedeschi è debitore all’opera di F. E. Beneke, cui si deve la divulgazione in forma sistematica delle opere di Hume e Bentham.

225 Per le teorie giuridiche dell’interesse v. A. FALZEA,Introduzione alle scienze giuridiche6, cit.,

p. 156 e ss. in particolare (p. 169 e s.) per la Zweckjurisprudenz di R. von Jhering e la

Interessenjurisprudenz di Ph. Heck V. anche G. ORRÙ,voce Giurisprudenza degli interessi, in

Dig. disc. priv. – sez civ., Torino 1993, cui si rimanda per ampia bibliografia. L’A. contesta una

sostanziale differenza tra giurisprudenza degli interessi e movimento del diritto libero, che condividerebbero la medesima ispirazione filosofica consistente nel riconoscere al potere creativo del giudice in caso di lacune.

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concettuali siano utili solo fino al punto in cui servono alla vita giuridica pratica, mentre nuocciono se pretendono di avere un significato in sé e per sé. Sarebbe però affrettato considerare la polemica contro la giurisprudenza dei concetti come una lotta contro la concettualizzazione del diritto: non è altro che la lotta contro quel metodo di pensare per concetti, per il quale il dato positivo deve essere trattato alla stregua di una verità di ordine logico e che l’intero diritto sia da considerare come una creazione della dialettica concettuale al di fuori di ogni preoccupazione di carattere pratico. Ma è lo stesso Jhering a ricordarci che non si può che pensare per concetti226, e che la

concezione della giurisprudenza come scienza pratica, significa che essa “ha il compito di prendere diretta conoscenza della vita giuridica nella sua effettiva realtà e di provvedere alle esigenze che vi si manifestano utilizzando fino al limite del possibile il diritto costituito e preparando la legislazione”.

La concezione del diritto di von Jhering riserva esclusivamente alla legge la ponderazione degli interessi in conflitto (risultante della perenne lotta tra gli interessi in conflitto). La sua teoria è anzi improntata ad un rigido statalismo227.

Questo orizzonte teorico spiega sicura suggestione, e mantiene rigida la distinzione tra momento di natura sostanziale (interesse protetto) e momento formale, rappresentato dalla manifestazione di volontà del legislatore in quanto organo di potere. L’assunto di Jhering – che raffigura il diritto come nato dalla lotta tra gli interessi in conflitto e dalla loro aspirazione alla

226 R. VON JHERING, Wieder auf Erden. Wie soll es besser werden?, in Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, Leipzig 1884, e la quarta edizione accresciuta, trad, it., Firenze, 1954, trad. it.,

cit. p. 367. Così la contrapposizione Begriff/Interessen non vuole (né potrebbe) significare abbandono del pensare per concetti: tanto più che la sua teoria svolge proprio il concetto di interesse, fino a quel momento quasi sconosciuto in quei termini, e destinato da lui in poi a divenire consueta forma del pensiero (i.e. concetto) di ogni giurista. Piuttosto ci avverte l’A. che con ciò vuole indicare “le aberrazioni di certa dottrina moderna che, trascurando lo scopo e le condizioni di applicabilità del diritto, si compiace di considerarlo poco più di una materia su cui può far le sue prove una dialettica affidata a se stessa e tutta intesa a ritrovare in sé sola il suo fascino e la sua ragion d’essere”. V. pure la lettera I, pubblicata originariamente anonima in Preussische Gerichtszeitung, III, n. 41, 16 giugno 1861, ora in Scherz und Ernst in der

Jurisprudenz3, Leipzig, 1885, p. 3 e ss.

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garanzia giuridica sicché alla base di ogni norma del diritto è collocato l’interesse che si viene fissando attraverso il conflitto e il suo esito228– mi pare

difficilmente confutabile. Ma è la legge, come espressione del potere, a statuire la forma giuridica dell’interesse. Da quel momento gli altri interessi in conflitto divengono irrilevanti229.

Nel documento Abuso del diritto e scopo illecito (pagine 79-82)