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Interesse come elemento di fattispecie e interesse come elemento del fatto Compatibilità

Nel documento Abuso del diritto e scopo illecito (pagine 82-84)

fatto. Compatibilità di metodo analitico e rilevanza giuridica dell’interesse.

L’interesse non è diverso da qualsiasi altro dato della realtà storica e naturale, che può essere assunto da una norma come elemento di una fattispecie cui sia ricollegato un effetto. Non si vede un ostacolo logico per considerare l’interesse come potenziale oggetto del procedimento sussuntivo230.

Se si conviene su questa premessa, l’indagine sulla rilevanza dell’interesse svolgerà i due consueti momenti logici: il momento interpretativo e quello applicativo.

Il primo è volto a determinare se lo scopo sia un elemento della fattispecie attributiva del diritto soggettivo. Si tratta di assegnare significato alla fonte attributiva del diritto soggettivo, la quale può essere legale o autonoma: in altre parole, si tratta di stabilire cosa significhi sotto il profilo teleologico la disposizione legale che attribuisce il diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato, previsto dalla legge all’art. 1373 c.c. o la clausola contrattuale che conferisce alla parte il diritto di recedere ad nutum231. Siamo nel campo

228 A. FALZEA, Introduzione alle scienze giuridiche6, cit., p. 211.

229 A. FALZEA,Introduzione alle scienze giuridiche6, cit., p. 256. Va tuttavia segnalato come lo

sviluppo dell Zweckjurisprudenz di von Jhering si sia mossa in una direzione molto diversa, approdando, per il tramite della Interessenjurisprudenz di Ph. Heck, nella «giurisprudenza delle valutazioni» (Wertungsjurisprudenz), che, postulando il fondamento ultimo della applicazione del diritto la coscienza delle valutazioni (delle scelte di valore) dell’ordinamento, consente all’interprete, in caso di lacune, di ricorrere a criteri di integrazione extralegali. Sul punto v. G. ORRÙ,voce Giurisprudenza degli interessi, consultabile in Digestonline, Pluris, p. 5/14.

230 C. RESTIVO, Contributo ad una teoria del abuso del diritto, cit., p. 122.

231 È l’indagine nomologica, che ha ad oggetto esclusivamente il testo della norma, contenuta

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della scienza interpretativa, che ha ad oggetto il testo (della clausola contrattuale o della fattispecie legale di attribuzione del diritto soggettivo). Essa consegna all’interprete un criterio di giudizio: enucleati gli interessi perseguibili, identifica in astratto quali condotte, considerato lo scopo che perseguono, possano qualificarsi come validi atti di esercizio del diritto.

L’interesse è riguardato in questa fase come elemento strutturale della fattispecie attributiva del diritto: vale a guidare l’interprete nel definire la sfera

di proiezione della norma all’esterno, sul mondo dei fatti umani.

Una volta ricostruito il rilievo dell’interesse nella definizione della fattispecie attributiva del diritto avremo “la premessa di una successiva valutazione, destinata a svolgersi non più in ipotesi ma nel terreno di un dato reale, storicamente apprezzabile”232.

Si disporrà del criterio per qualificare i fatti della realtà, per applicare il diritto al fatto233: solo allora potrà rispondersi alla domanda del se quel

particolare, concreto e irripetibile fatto umano vale come atto di esercizio del diritto234 (momento applicativo).

Ove l’atto di esercizio del diritto consista in una dichiarazione (il che è la regola, si pensi alla d. di recesso, di esercizio del diritto di opzione, di riscatto, disdetta, etc.) prima di procedere al momento applicativo occorrerà un altro

una ipotesi di fatto è ricollegato l’effetto giuridico. Tale fenomeno è definito anche con il termine di “rilevanza interna”, su cui N. IRTI, voce Rilevanza, cit., p. 1101.

232 CORDERO, voce “Giudizio” che leggo in N. IRTI, voce Rilevanza, cit. p. 1100 nt. 12.

233 Il linguaggio spesso sacrifica il rigore all’economia. Parliamo quindi di fattispecie e fatto, ma

dovremmo più propriamente discorrere di schema del fatto eventuale e schema del fatto esistente. Giacché il fatto non esiste prima di essere pensato, e dal momento in cui è pensato diventa

schema o rappresentazione del pensiero. E così quando parliamo di applicazione della norma al

fatto, riassumiamo in realtà il procedimento puramente logico consistente nel predicare la conformità o adeguatezza dello schema del fatto esistente (fatto) allo schema del fatto eventuale (fattispecie). Sul tema v. N. IRTI, voce Rilevanza, cit., p. 1107 e s. e note

corrispondenti.

234 È la c.d. rilevanza esterna, che esprime la relazione logica tra concetto normativo e dato

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giudizio interpretativo. Il quale allora avrà ad oggetto sia la norma che il fatto235.

Non sfuggirà che il vero nodo della discussione è nel giudizio interpretativo, e trae in scena l’incessante confronto di analitici ed ermeneutici. L’interesse infatti, almeno di regola, rifugge il testo e spesso non si lascia ridurre entro simboli linguistici. Si misura fuori e accanto alle dichiarazioni, si rende percepibile attraverso condotte e dati della realtà che si presentano come circostanze.

Si prenda a esempio il caso del recesso ad nutum di cui si è più sopra discorso. Il ricorrente lamentava che il reale interesse perseguito dall’autore del recesso era quello di ristrutturare la rete di lavoro dipendente sottraendosi all’obbligo previdenziale di liquidare il TFR236. Tale interesse non si lascia

isolare dalla dichiarazione di recesso, e si percepisce in base alla concomitante circostanza di aver stipulato un contratto con gli ex dipendenti con cui si conveniva che essi divenissero concessionari. Tale scopo, che si intende qualificare vietato o consentito, sta fuori dalla dichiarazione, e il suo rilievo dipende dalla misura di ammissione di criteri extra-testuali nell’assegnazione di significato alla dichiarazione di recesso.

In altre parole, si tratta di riscostruire la rilevanza giuridica del «contesto» rispetto al «testo»237. Il pensiero analitico non rifiuta il controllo

teleologico sulla condotta in sé, ma si propone di cercare nella legge i criteri di rilevanza dello scopo, la «disciplina normativa del contesto».

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