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Testo della dichiarazione d’origine sulla fattura nella procedura semplificata

2.3 Rilascio di prove d'origine nella procedura semplificata (Esportatore autorizzato)

2.3.1 Testo della dichiarazione d’origine sulla fattura nella procedura semplificata

Per il resto valgono le prescrizioni della cifra 2.2 e in particolare le esigenze contenute nell'auto-rizzazione.

Gli esportatori autorizzati sono generalmente dispensati dall'apporre la firma a mano sulla dichia-razione d’origine.

Tenore in altre lingue contrattuali v. parte "Prove dell'origine.

3 Prescrizioni di carattere generale 3.1 Rinuncia alla prova dell'origine

Nei casi seguenti, di solito, nel Paese d'importazione si rinuncia alla presentazione di una prova dell'origine:

- per i piccoli invii spediti da privati a privati qualora il loro valore non superi un certo limite (vedi qui sotto);

- per merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, qualora il loro valore non superi un certo limite (vedi qui sotto).

Ciò vale solamente nel caso in cui si tratti d’importazioni di carattere non commerciale, per le quali è fatto valere che esse ottemperano le condizioni per l'applicazione dell'accordo e sempre che non sussistano dei dubbi in merito all'esattezza di tale affermazione.

Come esportazioni non aventi carattere commerciale si considerano quelle che consistono in pro-dotti per l'uso e il consumo personale del destinatario o viaggiatore o che sono destinati alla sua economia domestica. La loro natura nonché la loro quantità devono consentire di escludere ogni fine commerciale.

Accordo col Canada:

- „casual goods“1: senza valore limite - Merci commerciali: US$: 1’200.- Accordo col Giappone:

- Invii con un valore doganale totale non eccedente JPY 200’000.-

Per i limiti del valore nei diversi accordi e in valuta estera vedi volantino.

1Veggasi MEMORANDUM 13:RULES OF ORIGIN FOR CASUAL GOODS REGULATIONS risp. MÉMORANDUM D11-4-13: RÈGLES D’ORIGINE DES MARCHANDISES OCCASIONNELLES

L'accordo con la Cina prevede regolamentazioni che si basano su delle disposizioni cinesi. Onde attenersi a queste precise regolamentazioni, gli esportatori che desiderano beneficiare di un'even-tuale rinuncia a prove dell'origine sono pregati di rivolgersi alle autorità cinesi.

3.2 Riesportazione di prodotti originari 3.2.1 Riesportazione di merci non sdoganate

Per merci che, accompagnate da una prova d'origine, entrano in Svizzera da uno Stato con-traente e vengono riesportate in uno Stato concon-traente della relativa Zona di libero scambio risp.

di cumulo, può essere allestita una nuova prova dell'origine.

Un proprietario domiciliato all'estero, può incaricare un suo rappresentante svizzero ad allestire un CCM.

Se per la riesportazione viene allestito un CCM, la prova dell'origine primitiva dev'essere esibita all'ufficio doganale.

L'autenticazione del nuovo CCM può essere eseguita unicamente dall'ufficio doganale presso il quale si trova la merce, risp. da quello competente alla sorveglianza.

Le merci possono essere sottoposte, in Svizzera, a trattamenti che servono al mantenimento del loro stato.

Veggasi in tal senso le rispettive istruzioni sulle prove dell’origine nel quadro degli accordi di libe-ro scambio (ALS) per merci riesportate senza essere tassate (p. es. da deposito franco dogana-le).

3.2.2 Riesportazione dal libero traffico

Per merci che hanno fruito di un trattamento preferenziale all'importazione in Svizzera o da uno Stato contraente, che si trovano nel libero traffico e vengono in seguito riesportate in uno Stato contraente della relativa Zona di libero scambio risp. di cumulo, può parimenti essere allestita una prova dell'origine.

3.3 Validità delle prove dell'origine

Per principio le prove dell'origine (CCM e dichiarazione d'origine sulla fattura) posseggono una va-lidità limitata (veggasi Panoramica degli accordi di libero scambio per i prodotti industriali). Entro tale termine esse devono essere presentate all'autorità doganale dello Stato d'importazione. (fatto salvo la procedura speciale Cina per dichiarazioni d'origine, vedi Esportatori autorizzati).

3.4 Custodia dei documenti

L'esportatore che allestisce una dichiarazione dell'origine, deve custodire per almeno tre anni co-pia di tale dichiarazione e della fattura che ha rilasciato.

Tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci, per le quali l'esportatore ha emes-so una prova dell'origine, devono pure essere custoditi durante almeno tre anni.

3.5 Responsabilità dell'esportatore

L'esportatore di una merce si assume la piena responsabilità circa l'esattezza delle prove dell'ori-gine richieste o emesse da lui o dal suo mandatario. In particolare egli dev'essere in possesso di tutti i documenti comprovanti il carattere originario della merce e se necessario dei materiali utiliz-zati.

Le prove dell'origine sono dei documenti. Essi possono perciò essere modificati o completati so-lamente da chi li ha rilasciati. Eccezioni v. cifra 2.1.3.

3.6 Controllo a posteriori

Le autorità doganali dello Stato di destinazione hanno il diritto di chiedere alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il controllo a posteriori della prova dell'origine. Queste effettuano il con-trollo presso l'esportatore e ne comunicano il risultato allo Stato di destinazione.

L'autorità doganale dello Stato d'esportazione ha pure la facoltà di verificare in modo autonomo la legittimità del carattere originario di una merce.

Le persone o le ditte che rilasciano prove dell'origine, nonché tutti coloro che partecipano all'espor-tazione, in particolare i fabbricanti del prodotto e i fornitori dei materiali sono tenuti a rilasciare le informazioni richieste, a permettere di consultare libri contabili, atti aziendali e altri documenti, nonché di controllare i processi di fabbricazione, qualora l'esame posticipato lo esiga. Le persone incaricate dei rilevamenti sono inoltre autorizzate a eseguire in ogni tempo e senza preavviso visi-te sul posto.

Tutte le costatazioni fatte in sede di controllo a posteriori, sottostanno al segreto d'ufficio. Si dovrà tuttavia procedere ad un annuncio, giusta le disposizioni relative all’assistenza amministrativa del corrispondente accordo allo Stato di destinazione.

Qualora si costati che prove dell'origine o dichiarazioni dei fornitori sono state rilasciate a torto, co-loro che le hanno approntate possono essere puniti con multa sino a fr. 40'000.--. Essi devono inoltre prevedere i seguenti inconvenienti:

- risarcimento dei danni al compratore della merce per tributi doganali pagati posticipatamente, multe e relative conseguenze;

- controllo a posteriori di ulteriori prove d'origine;

- controlli approfonditi degli invii futuri da parte dello Stato d'importazione;

- perdita di clienti;

- revoca dell'autorizzazione per l'applicazione di procedure semplificate.

3.7 Ceuta e Melilla (solo accordo Svizzera-CE)

Ceuta e Melilla sono considerate come un territorio unico.

L'esportatore o il suo mandatario deve apporre nella casella 2 del CCM EUR.1 le annotazioni

"Svizzera" e "Ceuta e Melilla". Per i prodotti originari di Ceuta e Melilla il loro carattere originario dev'essere inoltre indicato nella casella 4 del CCM EUR.1. L'abbreviazione "CM" va apposta in modo ben leggibile nella dichiarazione sulla fattura.

All'atto della loro importazione in Ceuta e Melilla i prodotti originari della Svizzera beneficiano dello stesso trattamento dei prodotti originari della CE.

3.8 Andorra e San Marino (solo accordo Svizzera-CE)

All'atto della loro importazione nel Principato di Andorra o nella Repubblica di San Marino i prodot-ti originari della Svizzera beneficiano dello stesso trattamento dei prodotprodot-ti originari della CE.

4 Disposizioni procedurali 4.1 Procedimento all'esportazione

Il CCM dev'essere presentato all'ufficio doganale d'esportazione per il rilascio, unitamente alla domanda di rilascio (3° foglio del modulo) debitamente compilata e alla dichiarazione d'esporta-zione. In quest'ultima va iscritto il numero del CCM. I giustificativi comprovanti l'origine devono es-sere esibiti all'ufficio doganale solamente su richiesta.

Le dichiarazioni d'origine sulla fattura vanno annotate nella dichiarazione d'esportazione.

L’ufficio doganale timbra e firma il CCM nella rubrica 11 "Visto della dogana".

Il foglio intercalare "Copia per l'ufficio abilitato all'esame preliminare o per l'esportatore" non va presentato all'ufficio doganale. Se presentato, esso va restituito non timbrato.

Non appena l'esportazione è assicurata o avvenuta, l'ufficio doganale d'esportazione consegna al-la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione il CCM provvisto del visto. L'inoltro del CCM all'amministrazione delle dogane dello Stato d'importazione non è compito dell'amministrazione doganale svizzera.

Bisogna far sì che esse, tramite la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, vengano presen-tate all'ufficio doganale d'esportazione, perché vi apponga il visto (riguarda soltanto il CCM) e che scortino l'invio all'atto dell’imposizione nel Paese d'importazione.

4.2 Esportazioni in invii parziali

Per principio va presentato un certificato d'origine per ogni invio.

I prodotti smontati o non smontati ai sensi della RG 2 a) del SA, sono classificati come un tutto in una voce di tariffa. I prodotti classificati nelle sezioni XVI e XVII come pure alle voci 7308 e 9406 del SA, conformemente a questa regolamentazione che sono esportati in invii parziali successivi, possono, su domanda dell’esportatore, essere considerati come formanti una sola unità ai sensi dell’origine, ed è possibile presentare, al momento dell’esportazione del primo invio parziale, una sola prova dell’origine per il tutto (a condizione che le regole d’origine siano rispettate). Va notato che in tali casi, la dichiarazione all’importazione nel Paese in cui viene importata la merce dev’essere eseguita conformemente alle condizioni fissate da questo paese. Si consiglia di chiari-re anticipatamente tali condizioni nel Paese d’importazione. Per quel che concerne i CCM, l’ufficio doganale di rilascio controllerà la completezza dell’esportazione della merce (p. es mediante “Sca-rico parziale” su una fotocopia del CCM).

Sono escluse le esportazioni nel quadro degli accordi col Giappone e la Cina.

Negli accordi con Hong Kong e con gli Stati dell’America centrale, la regolamentazione si estende alle merci di ogni genere che sono classificate in una sola voce di tariffa ai sensi della RG 2 a) del SA e che vengono esportate in invii parziali.

Nell’accordo Col Canada, la regolamentazione concerne non solo le costruzioni della voce 7308 ma si estende a tutte le costruzioni dei capitoli 72-83.

4.3 Imposizione con regime di ammissione temporanea o libretto ATA

Per il rilascio di prove dell'origine per prodotti esportati con regime di ammissione temporanea o con libretto ATA fanno stato le prescrizioni generali.

4.4 Traffico di perfezionamento e di riparazione

Nel traffico di perfezionamento e di riparazione attivo, un CCM o una dichiarazione d'origine sulla fattura possono essere allestiti, all'atto della riesportazione, soltanto per la merce al completo. Le prove dell'origine concernenti unicamente il materiale nuovo non sono ammesse. Ne consegue che, già all'importazione, la merce da perfezionare o da riparare dev'essere scortata da una prova dell’origine, se quest’ultima dev’essere rilasciata all’esportazione.

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