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Indice. Note esplicative e disposizioni procedurali. Esportazione

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Academic year: 2022

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Indice

Esportazione di prodotti originari ... 3

1 Principio ... 3

2 Le prove dell'origine ... 3

2.1 Certificati di circolazione delle merci EUR.1 (compresi i certificati di circolazione delle merci EUR.1 Cina) e EUR-MED ... 3

2.1.1 In generale ... 3

2.1.2 Compilazione/lingua ... 4

2.1.3 Rettificazioni ... 4

2.1.4 Indicazioni sul recto del modulo EUR.1 ... 4

2.1.5 Indicazioni a tergo del 2° e 3° foglio del modulo EUR.1 ... 6

2.1.6 Esame preliminare ... 7

2.1.7 Rilascio posticipato ... 7

2.1.8 Rilascio di duplicati ... 8

2.2 Rilascio della dichiarazione d'origine sulla fattura o della dichiarazione d’origine sulla fattura EUR-MED nella procedura normale ... 9

2.2.1 In generale ... 9

2.2.2 Tenore delle dichiarazioni d'origine ... 9

2.2.3 Esigenze ... 9

2.2.4 Prove ... 10

2.2.5 Definizione di "invio" ... 10

2.2.6 Dichiarazioni d’origine per parecchi invii di prodotti originari identici (concerne unicamente l’accordo col Canada) ... 10

2.2.7 Rilascio posticipato ... 10

2.3 Rilascio di prove d'origine nella procedura semplificata (Esportatore autorizzato) ... 11

2.3.1 Testo della dichiarazione d’origine sulla fattura nella procedura semplificata ... 11

3 Prescrizioni di carattere generale... 11

3.1 Rinuncia alla prova dell'origine ... 11

3.2 Riesportazione di prodotti originari ... 12

3.2.1 Riesportazione di merci non sdoganate ... 12

3.2.2 Riesportazione dal libero traffico ... 12

3.3 Validità delle prove dell'origine ... 12

3.4 Custodia dei documenti ... 12

3.5 Responsabilità dell'esportatore ... 12

3.6 Controllo a posteriori ... 12

3.7 Ceuta e Melilla (solo accordo Svizzera-CE) ... 13

3.8 Andorra e San Marino (solo accordo Svizzera-CE) ... 13

4 Disposizioni procedurali ... 13

4.1 Procedimento all'esportazione ... 13

(2)

4.2 Esportazioni in invii parziali ... 14 4.3 Imposizione con regime di ammissione temporanea o libretto ATA ... 14 4.4 Traffico di perfezionamento e di riparazione ... 14

(3)

Esportazione di prodotti originari

1 Principio

Una merce può ottenere il trattamento preferenziale (franchigia di dazio o riduzione di dazio) soltan- to se adempie le condizioni contrattuali d'origine dell'accordo di libero scambio entrante in linea di conto e se viene presentata una prova valida dell'origine.

All’esportazione le prove dell'origine possono essere allestite per:

a) prodotti originali svizzeri secondo la parte "Disposizione in materia d'Origine", cifra 2;

b) merci che sono state lavorate sufficientemente in Svizzera (cfr. parte "Disposizione in materia d'Origine", cifra 3);

c) prodotti originari di una parte contraente che in Svizzera hanno goduto del trattamento prefe- renziale e che qui non hanno subito un'ulteriore lavorazione o al massimo un'operazione mini- ma (cfr. cifra 3.2);

d) merci importate in Svizzera come prodotti originari di uno Stato contraente, ma che non hanno subito qui una lavorazione sufficiente (cumulo).

2 Le prove dell'origine

a) certificati di circolazione delle merci EUR.1 (compresi i certificati di circolazione delle merci EUR.1 Cina) e EUR-MED;

b) dichiarazione dell'origine sulla fattura, allestita nella procedura normale;

c) dichiarazione dell'origine sulla fattura, allestita nella procedura semplificata (Esportatore auto- rizzato).

Gli accordi con Singapore, la Repubblica di Corea, il Canada, Hong Kong, le Filippine,Ecuador (solo esportazione) e Indonesia non prevedono alcun certificato di circolazione delle merci ma solo dichiarazioni dell’origine sulla fattura.

L'accordo con i CCG prevede momentaneamente solo i certificati di circolazione delle merci EUR.1.

In tal senso, la dichiarazione del fornitore prevista negli accordi con la Tunisia e il Canada non è valida come prova dell’origine. Tale dichiarazione viene utilizzata per merci, che hanno subito una lavorazione insufficiente in Svizzera, ossia per quelle merci che non si caratterizzano come prodotti originari (cfr. parte "Disposizione in materia d'Origine", cifre 3.3.3 risp. 3.3.4).

2.1 Certificati di circolazione delle merci EUR.1 (compresi i certificati di circolazione delle merci EUR.1 Cina) e EUR-MED

2.1.1 In generale

Il modulo EUR.1 risp. EUR-MED (CCM) è composto di due fogli separabili:

- il primo foglio, il CCM vero e proprio, serve da prova dell'origine ed è destinato all'autorità doganale del Paese di destinazione; esso viene consegnato merce alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, se le condizioni per il rilascio del CCM sono adempite e l'espor- tazione della merce è avvenuta o è assicurata;

- il secondo foglio serve da proposta per l'ottenimento di un CCM; a esportazione effettuata esso rimane presso l'amministrazione delle dogane svizzere.

Nel caso del set di moduli emessi dalla Svizzera, una copia del 2° foglio è inserita come foglio aggiuntivo.. Essa è destinata all'esportatore o all'ufficio che esegue l'esame preliminare.

All'ufficio doganale d'esportazione vanno consegnati unicamente il primo e il terzo foglio (copia per l'ufficio doganale d'esportazione). Il secondo foglio (copia per l'esportatore o per l'ufficio inca- ricato dell'esame preliminare) rimane presso l'esportatore o presso l'ufficio incaricato dell'esame preliminare.

Il CCM è un modulo ufficiale la cui riproduzione non autorizzata è vietata. Quale contrassegno esso reca un numero di serie.

Il CCM è rilasciato unicamente su richiesta scritta all'esportatore (il retro del terzo foglio, firmato dall’esportatore, vale come richiesta).

(4)

L'esportatore può incaricare un suo rappresentante (p. es. una ditta di spedizioni) della richiesta del CCM. Anche in questo caso l'esportatore è responsabile dell'esattezza del CCM. A tale sco- po, l’esportatore rilascerà una procura contenente tutte la indicazioni dettagliate (in particolare per quel che concerne la richiesta), su come allestire un CCM. Le procure di natura generica, quali “la persona X è autorizzata ad allestirci un CCM”) non sono sufficienti. Su richiesta dell’ufficio doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare questa procura. Si può utilizzare un Formulario Procura, a disposizione su Internet.

2.1.2 Compilazione/lingua

Il CCM dev'essere compilato a mano o a macchina in una delle lingue previste dai relativi accor- di; se è steso a mano, si userà l'inchiostro o la penna a sfera e si scriverà in stampatello.

Nell’ambito degli accordi con gli Stati SACU, Giappone e i CCG dev’essere utilizzato unicamente il CCM redatto in quattro lingue e la prima cedola riempita in lingua inglese. Nel traffico con la Colombia, il Perù e i Paesi dell'America centrale sarà utilizzato unicamente il CCM redatto in quattro lingue e la prima cedola riempita in lingua inglese o spagnola. La prima cedola del CCM EUR.1 Cina sarà riempita in lingua inglese.

2.1.3 Rettificazioni

Le raschiature e le correzioni sovrapposte non sono ammesse. Le modificazioni devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle giuste. Ogni modi- ficazione dev'essere autenticata sia dal richiedente, sia dall'ufficio doganale d'esportazione.

CCM che presentano lacune formali d’importanza minima possono essere completati o modifica- ti dalle case di spedizione (prima del rilascio da parte del UD!). Altre lacune formali come la mancanza della firma dell'esportatore, la mancanza di indicazioni alla rubrica 8 relative alle

"marche" e ai "numeri"; "qualità e genere dei colli", ecc. possono essere rimediate solamente dall'esportatore o se presentata la relativa procura, da un suo rappresentante. Eccezion fatta per i casi in cui viene presentata una relativa procura, le case di spedizione non sono neppure auto- rizzate ad apportare modificazioni o aggiunte alla proposta di rilascio di un CCM (retro del foglio 3).

2.1.4 Indicazioni sul recto del modulo EUR.1

2.1.4.1 EUR.1

(EUR.1 Cina veggasi cifra 2.1.4.3)

Sulla prima pagina vanno compilate almeno le seguenti rubriche:

- Rubrica 1 Esportatore:

Dev'essere indicato l'esportatore svizzero, anche quando il CCM è eventualmente allestito da un mandatario.

Trattandosi di una merce zonale importata in Svizzera e riesportata in nome e per conto di una ditta estera, alla rubrica 1 del CCM dev'essere indicato il nome del rappresentante sviz- zero (p. es. una casa di spedizioni).

Secondo il testo stampato va pure indicato il Paese (Svizzera).

- Rubrica 4 Paese d'origine:

Come Paese d'origine, a seconda del caso, dev'essere indicata la Svizzera o un’altra Parte contraente (cfr. parte "Disposizione in materia d'Origine", cifra 5). Siccome l’UE è una parte contraente della Svizzera, si dovrà indicare la menzione “UE” o “CE” per quel che riguarda i Paesi di destinazione dell’UE. Per il Regno Unito si possono utilizzare sia l'abbreviazione UK che GB.

- Rubrica 5 Paese di destinazione:

Qui, si deve indicare la Parte contraente corrispondente. Siccome l’UE è una parte con- traente della Svizzera, si dovrà indicare la menzione “UE” o “CE” per quel che riguarda i Paesi di destinazione dell’UE. Per il Regno Unito si possono utilizzare sia l'abbreviazione UK che GB.

(5)

- Rubrica 7 Osservazioni:

Accordo di libero scambio col Messico: nel caso di prodotti giusta l'appendice 2(a) all'allega- to I, AELS-Messico si dovrà indicare, a seconda del caso, la corrispondente osservazione.

- Rubrica 8 Numero d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci:

Le merci vanno descritte secondo gli usi commerciali con sufficiente precisione per permet- terne l'identificazione. Lo spazio "Designazione delle merci" va riempito in modo tale da rendere impossibile ogni ulteriore abusiva aggiunta. Non è ammesso lasciare spazi liberi fra le righe; immediatamente dopo l'ultima iscrizione dev'essere tracciata una riga orizzontale e l'eventuale spazio libero va sbarrato.

Trattandosi di invii misti contenenti prodotti originari e merci di origine terza, nella casella

"Designazione delle merci" vanno menzionati solamente i prodotti originari, tralasciando quelli di origine terza.

Se, trattandosi di invii comprendenti diverse merci, nel CCM si rinvia a una fattura o lista al- legata, è sufficiente che i prodotti originari e quelli di Paesi terzi siano designati chiaramente nella lista o nella fattura.

Per prodotti esportati verso il Messico e il Cile si dovrà indicare la voce SA a quattro cifre.

- Rubrica 9 Peso lordo o altre misure:

Di regola si deve indicare il peso lordo.

Se si tratta di un invio misto comprendente prodotti di Paesi terzi, devono essere indicati so- lamente i pesi dei prodotti originari.

- Rubrica 12 Dichiarazione dell'esportatore:

Luogo e data dell'allestimento come pure firma dell'esportatore risp. del suo mandatario.

Se il CCM è allestito da un mandatario dell'esportatore, nella rubrica 12 dev'essere indicato il nome dell'esportatore e quello del mandatario (p. es. "... [nome del mandatario] p.o. e i.s. il... [nome dell'esportatore]").

Si raccomanda di compilare anche le rubriche facoltative. Ciò vale in particolare per la rubrica

"Fatture".

La rubrica 11 "Visto della dogana" è compilata dall'ufficio doganale d'esportazione.

2.1.4.2 EUR-MED

Nella rubrica 4, oltre alle indicazioni presenti sul modulo EUR. 1 (cifra 2.1.4.1) dev’essere con- trassegnata con una crocetta la relativa finca e nel caso devono essere indicati i Paesi con i qua- li ha avuto luogo il cumulo.

2.1.4.3 EUR.1 Cina

Oltre alle indicazioni giusta la cifra 2.1.4.1 va osservato che:

- Rubrica 3 „Consignee„

Il campo deve obbligatoriamente essere riempito.

- Rubrica 6 „Transport detail„

Se conosciute, si aggiungeranno pure indicazioni come vie di trasporto, numeri della lettera di vettura e simili.

- Rubrica 8 „Item number; marks and numbers; number and kind of packages; descrip- tion of goods„

Su un certificato d'origine si possono elencare, al massimo 50 articoli.

Gli articoli devono essere numerati e la voce SA (a sei cifre) e il criterio d'origine corrispon- dente indicati secondo la seguente selezione:

(6)

Criterio Da indicare nel CCM:

The product is “wholly obtained” in the territory of a Party, as referred to in Article 3.3 of the Agreement or the product specific rules in Annex II.

WO

The product was produced in a Party exclusively from ma- terials originating from one or both Parties conforming to the provisions of Chapter 3.

WP

The product was produced in the territory of one or both Parties, using non-originating materials and fulfils the Prod- uct Specific Rules and other applicable provisions of Chap- ter 3.

PSR

Fra un articolo e l'altro non si devono lasciare spazi vuoti. Se non viene occupato tutto lo spazio della rubrica, dopo l’ultimo articolo si dovrà tracciare una linea con il simbolo „*“ o „\”

oppure barrare gli spazi non utilizzati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

Beispiele:

- Rubrica 10 „Invoices“

Il campo deve obbligatoriamente essere riempito.

2.1.5 Indicazioni a tergo del 2° e 3° foglio del modulo EUR.1

Il verso contiene la dichiarazione dell'esportatore in cui egli attesta l'esattezza del CCM allestito.

Compilando il CCM, versione carta carbone, non si deve dimenticare di togliere le carte carbone, poi di reintrodurre l'ultima all'inverso. Bisogna evitare di riportare le indicazioni sul primo foglio, il CCM propriamente detto.

a) Descrizione della fattispecie

Nella prima casella in bianco l'esportatore deve descrivere la fattispecie in virtù della quale i prodotti menzionati sul recto adempiono le condizioni dell'accordo che entra in linea di con- to. Dalle indicazioni deve risultare che i prodotti adempiono effettivamente le regole d'origi- ne. Al posto di una copiatura dettagliata può essere indicata l’affermazione “Tutte le condi- zioni sono soddisfatte per allestire una prova dell’origine”.

Tuttavia, può anche essere utilizzata una descrizione più precisa.

Esempi di casi concreti contenenti possibili descrizioni (non esaustivi):

10 Cartons, marked 55555, adress Consignee, 1-10 1. Ball bearings, 8482.10, PSR

2. Needle roller bearings, 8482.40, PSR

****************************************************************

1 wooden case, marked with adress and 45689 Ball bearings, 8482.10, PSR

(7)

Esportazione verso l'UE di tronchi d'albero abbattuti in Svizzera: „Prodotto indigeno sviz- zero“ o anche „interamente fabbricato od ottenuto"“

Esportazione verso la Tunisia di bastoni da passeggio lavorati sufficientemente in Sviz- zera (regole della Lista, salto di voce): „fabbricati con legno del capitolo 44“ o anche „la- vorati in modo sufficiente“

Riesportazione di attaccapanni non lavorati in Svizzera, importati dall'UE con prova dell'origine e con origine UE: "riesportati allo stato immutato“

Resta inteso che le indicazioni non devono essere contraddittorie (p. es. "riesportati allo sta- to immutato“ e Paese d'origine "Svizzera"). L'indicazione del nome del prodotto e della voce di tariffa sono in ogni caso facoltative.

b) Presentazione dei mezzi di prova

Nella seconda casella in bianco vanno elencati tutti i documenti che permettono di compro- vare irreprensibilmente l'origine del prodotto. Se però, trattandosi di parecchi fornitori di ma- teriali, tale prescrizione dovesse causare particolari complicazioni, è sufficiente indicare al- meno dove possono essere consultati o ottenuti i documenti giustificativi, p. es.:

"I documenti giustificativi sono presso l'esportatore"

Al momento del rilascio del CCM i documenti giustificativi devono trovarsi presso l'esporta- tore. Possono essere:

- dichiarazioni del fornitore per materiali acquistati all’interno del Paese - quietanze doganali/decisioni d’imposizione dazio per le merci importate - calcolazioni

- rapporti di fabbricazione, ecc.

Poiché non tutte le domande possono essere sottoposte ad un esame dettagliato, all'atto dell'esportazione i documenti vanno presentati all'ufficio doganale d'esportazione solo su espressa richiesta di quest'ultimo.

L’esportatore deve firmare la sua dichiarazione nella rubrica prevista, in basso a destra.

2.1.6 Esame preliminare

L'esportatore può presentare la domanda di rilascio di un CCM ad uno degli uffici incaricati dell'esame preliminare (v. parte "Uffici abilitati").

Tali uffici devono verificare i fattori determinanti e, se necessario, possono eseguire dei rileva- menti. L'esame preliminare ha lo scopo di chiarire se la merce destinata all'esportazione ha il ca- rattere di prodotto originario. Per l'esame preliminare va riscossa una tassa.

Se le condizioni per il rilascio del CCM sono adempite, l'ufficio che esegue l'esame preliminare lo attesta apponendo a tergo del modulo di domanda il timbro, la data e la firma. Il modulo (CCM e proposta) è poi consegnato all'esportatore che lo presenterà con i documenti d'esportazione (di- chiarazione d'esportazione, lettera di vettura) all'ufficio doganale d'esportazione. Quest'ultimo ri- lascia il visto.

2.1.7 Rilascio posticipato

Se, in seguito a un errore o omissione involontaria o a circostanze particolari, un CCM non è sta- to rilasciato, esso può essere rilasciato posticipatamente.

Un rilascio a posteriori può parimenti essere effettuato quando un CCM emesso all'esportazione non è stato accettato dall'autorità doganale dello Stato di destinazione per ragioni formali.

In tali casi l'esportatore deve indicare sul retro della domanda luogo e data dell'esportazione co- me pure il motivo del rilascio posticipato.

La rubrica 7 "Osservazioni" dev'essere provvista di una delle seguenti annotazioni:

italiano: «RILASCIATO A POSTERIORI»

francese: «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

tedesco: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

(8)

inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY»

spagnolo: «EXPEDIDO A POSTERIORI»

Per le esportazioni nell’ambito degli ALS con disposizioni d’origine secondo il modello EUR-MED, la menzione dev’essere indicata obbligatoriamente in lingua inglese, anche se il CCM, per il resto, è compilato in un’altra lingua.

Se in un accordo è prescritto di compilare il CCM in determinate lingue (v.a. cifra 2.1.2), anche quest’ annotazione dovrà essere eseguita nella lingua corrispondente.

Se all’esportazione si è allestito un modulo EUR. 1 invece di un modulo EUR-MED, la rubrica 7 del modulo EUR-MED dev’essere provvista dell’indicazione “ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR. 1 n° …….. (data e luogo della stesura)").

In caso di rilascio a posteriori di un CCM la proposta deve in ogni caso essere esaminata circa la sua esattezza da un ufficio abilitato all'esame preliminare e vistato dallo stesso.

Le domande di rilascio a posteriori di un CCM vanno indirizzate all'ufficio incaricato degli esami preliminari nella cui circoscrizione l'esportatore ha il suo domicilio (v. parte "Uffici abilitati"), alle- gando alle stesse:

- un modulo EUR.1 risp. EUR-MED integralmente riempito

- una prova dell'avvenuta esportazione (copia della decisione d'imposizione esportazione bol- lata dalla dogana, duplicato della lettera di vettura, ecc.)

- copia delle fatture emesse all'esportazione

- tutti i mezzi di prova a convalida dell'origine delle merci esportate.

L'ufficio incaricato dell'esame preliminare riscuote una tassa.

A esame preliminare avvenuto, gli uffici dell'UDSC incaricati dell'esame preliminare certificano nella rubrica 11 del CCM la validità della dichiarazione. Nel caso in cui l'esame preliminare è eseguito da una camera di commercio, quest'ultima annota accanto al visto dell'esame prelimi- nare l'ufficio d'esportazione e la data dell'esportazione. In seguito la camera di commercio invia il CCM (per l'apposizione del visto nella rubrica 11) e la domanda di rilascio del CCM all'uffici dell'UDSC incaricati dell'esame preliminare nel cui territorio di competenza è domiciliato l'espor- tatore.

Altri organismi non effettuano vidimazioni posticipate.

2.1.8 Rilascio di duplicati

In caso di furto, smarrimento o distruzione di un CCM, l'esportatore può chiedere un duplicato, che sarà rilasciato sulla scorta dell'originale della domanda conservata presso l’Amministrazione delle dogane.

La casella 7 "Osservazioni" del duplicato dev'essere provvista di una delle seguenti annotazioni:

italiano: «DUPLICATO»

francese: «DUPLICATA»

tedesco: «DUPLIKAT»

inglese: «DUPLICATE»

spagnolo: «DUPLICADO»

Per le esportazioni nell’ambito degli ALS con disposizioni d’origine secondo il modello EUR-MED, la menzione dev’essere indicata obbligatoriamente in lingua inglese, anche se il CCM, per il resto, è compilato in un’altra lingua.

Se in un accordo è prescritto di compilare il CCM in determinate lingue (v.a. cifra 2.1.2), anche quest’ annotazione dovrà essere eseguita nella lingua corrispondente

Il duplicato dev'essere munito della data del CCM originale ed è valido a decorrere da questo giorno. Nell'accordo con la Cina l'annotazione «DUPLICATE» dev'essere provvista della data e del numero del CCM originale.

(9)

La domanda di rilascio di un duplicato dev'essere indirizzata all'ufficio dell'UDSC incaricati dell'esame preliminare nel cui territorio di competenza risiede la sede dell'esportatore. De- vono essere allegati:

- un modulo EUR.1 risp. EUR-MED integralmente riempito

- una prova dell'avvenuta esportazione (copia della decisione d'imposizione esportazione, duplicato della lettera di vettura ecc.).

I documenti concernenti l’origine non devono essere esibiti.

Per l'autenticazione del duplicato è riscossa una tassa.

Altri organismi non effettuano vidimazioni posticipate.

2.2 Rilascio della dichiarazione d'origine sulla fattura o della dichiarazione d’origine sulla fattura EUR-MED nella procedura normale

2.2.1 In generale

Invece di presentare un CCM, l'esportatore può apporre la dichiarazione d'origine sulla fattura, sempre che il valore dei prodotti originari (prezzo franco fabbrica) non superi fr. 10’300.--.Per i valori limite indicati in valuta estera, vedi parte valori limite. Il valore limite negli accordi con il Pe- rù e la Colombia ammonta a € 6'000.- / USD 8'500 (cfr. art. 20 dei rispettivi Allegati V degli ac- cordi). Gli accordi con Singapore, la Repubblica di Corea, il Canada, Hong Kong, le Filippine, l'Indonesia e Ecuador (solo esportazione dalla Svizzera) non prevedono alcun CCM e quindi nel traffico delle merci con questi Paesi non esistono nessun limiti di valore per l’allestimento di dichiarazioni dell’origine sulla fattura. Nel quadro dell’accordo col Giappone e con la Cina la di- chiarazione d’origine può essere allestita unicamente da esportatori autorizzati (cfr. cifra 2.3).

Gli invii possono inoltre contenere merci non originarie di qualsiasi valore. Tali merci dovranno essere particolarmente evidenziate nella fattura.

2.2.2 Tenore delle dichiarazioni d'origine

v. parte prove dell'origine.

2.2.3 Esigenze

La dichiarazione d'origine dev'essere compilata in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo (vedi testo della dichiarazione d'origine su fattura). Gli accordi con Singapore, la Repubblica di Corea, gli Stati SACU, Giappone, Cina, Fillipine e Indonesia prevedono unicamente la lingua inglese mentre quelli col Perù, la Colombia, i Paesi dell'America centrale e Ecuador sia la lin- gua inglese che quella spagnola, l’accordo col Canada invece sia quella inglese che quella fran- cese. Cambiamenti del testo ufficiale non sono permessi.

Per quanto possibile, essa va dattilografata, stampata o apposta mediante impronta di bollo (nell'accordo con la Cina, obbligatoriamente). Se è manoscritta, si scriverà in stampatello utiliz- zando l'inchiostro o la penna a sfera.

La dichiarazione d'origine dev'essere firmata dall'esportatore di proprio pugno. Non sono am- messe firme copiate o facsimili. La firma dev'essere seguita, in stampatello, dal cognome della persona che ha firmato la dichiarazione. Il firmatario dev'essere alle dipendenze dell'esportatore;

non è permesso dare l'autorizzazione (procura) a terze persone, eccezion fatta per gli ac- cordi con Singapore, la Repubblica di Corea, il Canada e Hong Kong.

Nell’accordo col Canada, per le dichiarazioni trasmesse direttamente dall’esportatore all’importatore per via elettronica, la firma nella dichiarazione d’origine non è necessaria.

Eccezion fatta per le dichiarazioni nell'ambito dell'accordo con la Cina, luogo e data non devono essere indicati, se risultano già apposte sul documento in un altro spazio.

La dichiarazione d'origine va apposta sulla fattura stessa o su una sua copia. Moduli stampati separati non sono permessi. Invece della fattura commerciale si può però anche utilizzare un bollettino di consegna o qualsiasi altro documento commerciale nel quale la descrizione della merce in oggetto sia sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione.

(10)

E' consentito apporre detta dichiarazione a tergo della fattura; ciò non è tuttavia consigliabile poi- ché ne potrebbero risultare problemi all'atto dell’imposizione nel Paese di destinazione.

Al fine di evitare difficoltà al momento dell’imposizione nel Paese di destinazione, bisogna oltrac- ciò osservare quanto segue:

- la dichiarazione d'origine va apposta sul foglio della fattura, sul quale figura l'importo defini- tivo,

- laddove sono possibili diverse versioni linguistiche, si consiglia di allestire la dichiarazione in una lingua comprensibile nel Paese di destinazione (nei casi in cui la lingua non è di per sé prescritta in modo corrispondente),

- per escludere malintesi, i prodotti non originari vanno chiaramente contrassegnati come tali sulla fattura.

Trattandosi di invii postali, la dichiarazione d'origine può pure essere apposta nella dichiarazione doganale CN 22/CN 23 o in un foglio allegato a tale documento.

2.2.4 Prove

La dichiarazione d'origine sulla fattura può essere rilasciata, come d'altronde per il CCM, sola- mente se tutti i giustificativi attestanti il carattere originario delle merci sono disponibili.

Su richiesta, l'esportatore è tenuto a esibire in qualsiasi momento tutti i documenti necessari a dimostrare il carattere originario delle merci.

2.2.5 Definizione di "invio"

Una dichiarazione d'origine sulla fattura può essere rilasciata per un invio costituito da uno o più colli, sempre che all'atto della stesura il limite di valore dei prodotti originari non sia superato.

Trattasi di un invio uniforme, se esso:

a) è spedito contemporaneamente dal medesimo esportatore al medesimo destinatario;

b) è scortato da un unico documento di trasporto che si riferisce alla spedizione dall'esportato- re al destinatario (lettera di vettura, polizza di carico aerea o marittima, bollettino di spedi- zione postale, bollettino di spedizione); in mancanza del documento basta una fattura globa- le;

c) costituisce un unico invio in relazione al genere di trasporto scelto.

Le presenti prescrizioni vanno interpretate come segue:

- Un invio di collettame formato da uno spedizioniere o da un trasportatore non è considerato come un invio unico.

- Se per motivi commerciali, merci di un esportatore destinate al medesimo importatore sono inviate in più partite separate ad uno spedizioniere, ogni partita per la quale è stata compila- ta una fattura può essere considerata come un invio unico e scortata da una dichiarazione d'origine sulla fattura.

- Se più pacchi sono spediti per posta e per ognuno di essi è stato compilato un documento di spedizione particolare, essi potranno essere considerati come un invio unico a condizione che siano stati ordinati contemporaneamente e scortati da un'unica fattura. Nel caso in pa- rola nonché in casi analoghi può essere allestita una sola dichiarazione sulla fattura, qualo- ra il limite di valore di tutta la merce sia stato rispettato.

2.2.6 Dichiarazioni d’origine per parecchi invii di prodotti originari identici (concerne unicamente l’accordo col Canada)

Un esportatore può emettere una dichiarazione d’origine per più invii contenenti prodotti originari identici e destinati allo stesso importatore in un’altra Parte contraente, spediti in uno spazio di tempo di 12 mesi. Il periodo dev’essere indicato dall’esportatore nella dichiarazione.

2.2.7 Rilascio posticipato

Il rilascio posticipato di dichiarazioni d'origine sulla fattura può essere effettuato anche dopo l'av- venuta esportazione della merce. Se essa è rilasciata dopo che la rispettiva merce è stata an- nunciata per lo sdoganamento alle autorità doganali dello Stato d'importazione, la dichiarazione d'origine deve essere presentata, nella maggior parte degli accordi, alle citate autorità doganali

(11)

entro due anni dalla data d'importazione. Nell'accordo con la Cina son previste altre regolamen- tazioni (v.a. cifra 2.3).

2.3 Rilascio di prove d'origine nella procedura semplificata (Esportatore autorizzato)

L’Amministrazione delle dogane può permettere a un esportatore di allestire delle prove d'origine nell'ambito di una procedura semplificata. Per quanto concerne la dichiarazione su fattura non è stato fissato alcun limite riguardante il valore dell'invio, a condizione che in particolare l'importatore spedisca regolarmente prodotti originari e dia garanzia circa il controllo del carattere originario de- gli stessi. Domande intese all'ottenimento della qualifica di "Esportatore autorizzato" vanno inviate alle rispettive Direzioni circondariali delle dogane competenti;

dettagli veggasi:

Esportatore autorizzato. In questa informazione troverete anche indicazioni inerenti alla procedura speciale nell’accordo con la Cina.

2.3.1 Testo della dichiarazione d’origine sulla fattura nella procedura semplificata

(V. parte "Prove dell'origine").

Per il resto valgono le prescrizioni della cifra 2.2 e in particolare le esigenze contenute nell'auto- rizzazione.

Gli esportatori autorizzati sono generalmente dispensati dall'apporre la firma a mano sulla dichia- razione d’origine.

Tenore in altre lingue contrattuali v. parte "Prove dell'origine.

3 Prescrizioni di carattere generale 3.1 Rinuncia alla prova dell'origine

Nei casi seguenti, di solito, nel Paese d'importazione si rinuncia alla presentazione di una prova dell'origine:

- per i piccoli invii spediti da privati a privati qualora il loro valore non superi un certo limite (vedi qui sotto);

- per merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, qualora il loro valore non superi un certo limite (vedi qui sotto).

Ciò vale solamente nel caso in cui si tratti d’importazioni di carattere non commerciale, per le quali è fatto valere che esse ottemperano le condizioni per l'applicazione dell'accordo e sempre che non sussistano dei dubbi in merito all'esattezza di tale affermazione.

Come esportazioni non aventi carattere commerciale si considerano quelle che consistono in pro- dotti per l'uso e il consumo personale del destinatario o viaggiatore o che sono destinati alla sua economia domestica. La loro natura nonché la loro quantità devono consentire di escludere ogni fine commerciale.

Accordo col Canada:

- „casual goods“1: senza valore limite - Merci commerciali: US$: 1’200.- Accordo col Giappone:

- Invii con un valore doganale totale non eccedente JPY 200’000.-

Per i limiti del valore nei diversi accordi e in valuta estera vedi volantino.

1Veggasi MEMORANDUM D11-4-13:RULES OF ORIGIN FOR CASUAL GOODS REGULATIONS risp. MÉMORANDUM D11-4- 13: RÈGLES D’ORIGINE DES MARCHANDISES OCCASIONNELLES

(12)

L'accordo con la Cina prevede regolamentazioni che si basano su delle disposizioni cinesi. Onde attenersi a queste precise regolamentazioni, gli esportatori che desiderano beneficiare di un'even- tuale rinuncia a prove dell'origine sono pregati di rivolgersi alle autorità cinesi.

3.2 Riesportazione di prodotti originari 3.2.1 Riesportazione di merci non sdoganate

Per merci che, accompagnate da una prova d'origine, entrano in Svizzera da uno Stato con- traente e vengono riesportate in uno Stato contraente della relativa Zona di libero scambio risp.

di cumulo, può essere allestita una nuova prova dell'origine.

Un proprietario domiciliato all'estero, può incaricare un suo rappresentante svizzero ad allestire un CCM.

Se per la riesportazione viene allestito un CCM, la prova dell'origine primitiva dev'essere esibita all'ufficio doganale.

L'autenticazione del nuovo CCM può essere eseguita unicamente dall'ufficio doganale presso il quale si trova la merce, risp. da quello competente alla sorveglianza.

Le merci possono essere sottoposte, in Svizzera, a trattamenti che servono al mantenimento del loro stato.

Veggasi in tal senso le rispettive istruzioni sulle prove dell’origine nel quadro degli accordi di libe- ro scambio (ALS) per merci riesportate senza essere tassate (p. es. da deposito franco dogana- le).

3.2.2 Riesportazione dal libero traffico

Per merci che hanno fruito di un trattamento preferenziale all'importazione in Svizzera o da uno Stato contraente, che si trovano nel libero traffico e vengono in seguito riesportate in uno Stato contraente della relativa Zona di libero scambio risp. di cumulo, può parimenti essere allestita una prova dell'origine.

3.3 Validità delle prove dell'origine

Per principio le prove dell'origine (CCM e dichiarazione d'origine sulla fattura) posseggono una va- lidità limitata (veggasi Panoramica degli accordi di libero scambio per i prodotti industriali). Entro tale termine esse devono essere presentate all'autorità doganale dello Stato d'importazione. (fatto salvo la procedura speciale Cina per dichiarazioni d'origine, vedi Esportatori autorizzati).

3.4 Custodia dei documenti

L'esportatore che allestisce una dichiarazione dell'origine, deve custodire per almeno tre anni co- pia di tale dichiarazione e della fattura che ha rilasciato.

Tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci, per le quali l'esportatore ha emes- so una prova dell'origine, devono pure essere custoditi durante almeno tre anni.

3.5 Responsabilità dell'esportatore

L'esportatore di una merce si assume la piena responsabilità circa l'esattezza delle prove dell'ori- gine richieste o emesse da lui o dal suo mandatario. In particolare egli dev'essere in possesso di tutti i documenti comprovanti il carattere originario della merce e se necessario dei materiali utiliz- zati.

Le prove dell'origine sono dei documenti. Essi possono perciò essere modificati o completati so- lamente da chi li ha rilasciati. Eccezioni v. cifra 2.1.3.

3.6 Controllo a posteriori

Le autorità doganali dello Stato di destinazione hanno il diritto di chiedere alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il controllo a posteriori della prova dell'origine. Queste effettuano il con- trollo presso l'esportatore e ne comunicano il risultato allo Stato di destinazione.

(13)

L'autorità doganale dello Stato d'esportazione ha pure la facoltà di verificare in modo autonomo la legittimità del carattere originario di una merce.

Le persone o le ditte che rilasciano prove dell'origine, nonché tutti coloro che partecipano all'espor- tazione, in particolare i fabbricanti del prodotto e i fornitori dei materiali sono tenuti a rilasciare le informazioni richieste, a permettere di consultare libri contabili, atti aziendali e altri documenti, nonché di controllare i processi di fabbricazione, qualora l'esame posticipato lo esiga. Le persone incaricate dei rilevamenti sono inoltre autorizzate a eseguire in ogni tempo e senza preavviso visi- te sul posto.

Tutte le costatazioni fatte in sede di controllo a posteriori, sottostanno al segreto d'ufficio. Si dovrà tuttavia procedere ad un annuncio, giusta le disposizioni relative all’assistenza amministrativa del corrispondente accordo allo Stato di destinazione.

Qualora si costati che prove dell'origine o dichiarazioni dei fornitori sono state rilasciate a torto, co- loro che le hanno approntate possono essere puniti con multa sino a fr. 40'000.--. Essi devono inoltre prevedere i seguenti inconvenienti:

- risarcimento dei danni al compratore della merce per tributi doganali pagati posticipatamente, multe e relative conseguenze;

- controllo a posteriori di ulteriori prove d'origine;

- controlli approfonditi degli invii futuri da parte dello Stato d'importazione;

- perdita di clienti;

- revoca dell'autorizzazione per l'applicazione di procedure semplificate.

3.7 Ceuta e Melilla (solo accordo Svizzera-CE)

Ceuta e Melilla sono considerate come un territorio unico.

L'esportatore o il suo mandatario deve apporre nella casella 2 del CCM EUR.1 le annotazioni

"Svizzera" e "Ceuta e Melilla". Per i prodotti originari di Ceuta e Melilla il loro carattere originario dev'essere inoltre indicato nella casella 4 del CCM EUR.1. L'abbreviazione "CM" va apposta in modo ben leggibile nella dichiarazione sulla fattura.

All'atto della loro importazione in Ceuta e Melilla i prodotti originari della Svizzera beneficiano dello stesso trattamento dei prodotti originari della CE.

3.8 Andorra e San Marino (solo accordo Svizzera-CE)

All'atto della loro importazione nel Principato di Andorra o nella Repubblica di San Marino i prodot- ti originari della Svizzera beneficiano dello stesso trattamento dei prodotti originari della CE.

4 Disposizioni procedurali 4.1 Procedimento all'esportazione

Il CCM dev'essere presentato all'ufficio doganale d'esportazione per il rilascio, unitamente alla domanda di rilascio (3° foglio del modulo) debitamente compilata e alla dichiarazione d'esporta- zione. In quest'ultima va iscritto il numero del CCM. I giustificativi comprovanti l'origine devono es- sere esibiti all'ufficio doganale solamente su richiesta.

Le dichiarazioni d'origine sulla fattura vanno annotate nella dichiarazione d'esportazione.

L’ufficio doganale timbra e firma il CCM nella rubrica 11 "Visto della dogana".

Il foglio intercalare "Copia per l'ufficio abilitato all'esame preliminare o per l'esportatore" non va presentato all'ufficio doganale. Se presentato, esso va restituito non timbrato.

Non appena l'esportazione è assicurata o avvenuta, l'ufficio doganale d'esportazione consegna al- la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione il CCM provvisto del visto. L'inoltro del CCM all'amministrazione delle dogane dello Stato d'importazione non è compito dell'amministrazione doganale svizzera.

Bisogna far sì che esse, tramite la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, vengano presen- tate all'ufficio doganale d'esportazione, perché vi apponga il visto (riguarda soltanto il CCM) e che scortino l'invio all'atto dell’imposizione nel Paese d'importazione.

(14)

4.2 Esportazioni in invii parziali

Per principio va presentato un certificato d'origine per ogni invio.

I prodotti smontati o non smontati ai sensi della RG 2 a) del SA, sono classificati come un tutto in una voce di tariffa. I prodotti classificati nelle sezioni XVI e XVII come pure alle voci 7308 e 9406 del SA, conformemente a questa regolamentazione che sono esportati in invii parziali successivi, possono, su domanda dell’esportatore, essere considerati come formanti una sola unità ai sensi dell’origine, ed è possibile presentare, al momento dell’esportazione del primo invio parziale, una sola prova dell’origine per il tutto (a condizione che le regole d’origine siano rispettate). Va notato che in tali casi, la dichiarazione all’importazione nel Paese in cui viene importata la merce dev’essere eseguita conformemente alle condizioni fissate da questo paese. Si consiglia di chiari- re anticipatamente tali condizioni nel Paese d’importazione. Per quel che concerne i CCM, l’ufficio doganale di rilascio controllerà la completezza dell’esportazione della merce (p. es mediante “Sca- rico parziale” su una fotocopia del CCM).

Sono escluse le esportazioni nel quadro degli accordi col Giappone e la Cina.

Negli accordi con Hong Kong e con gli Stati dell’America centrale, la regolamentazione si estende alle merci di ogni genere che sono classificate in una sola voce di tariffa ai sensi della RG 2 a) del SA e che vengono esportate in invii parziali.

Nell’accordo Col Canada, la regolamentazione concerne non solo le costruzioni della voce 7308 ma si estende a tutte le costruzioni dei capitoli 72-83.

4.3 Imposizione con regime di ammissione temporanea o libretto ATA

Per il rilascio di prove dell'origine per prodotti esportati con regime di ammissione temporanea o con libretto ATA fanno stato le prescrizioni generali.

4.4 Traffico di perfezionamento e di riparazione

Nel traffico di perfezionamento e di riparazione attivo, un CCM o una dichiarazione d'origine sulla fattura possono essere allestiti, all'atto della riesportazione, soltanto per la merce al completo. Le prove dell'origine concernenti unicamente il materiale nuovo non sono ammesse. Ne consegue che, già all'importazione, la merce da perfezionare o da riparare dev'essere scortata da una prova dell’origine, se quest’ultima dev’essere rilasciata all’esportazione.

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