• Non ci sono risultati.

CAPO I Disposizioni generali

TC 31 CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE Recto

5. Ufficio doganale del garante (numero

7. L'ufficio di garanzia certifica che il titolare del regime sopra designato ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato:

Unione europea — Islanda — Macedonia — Norvegia — Svizzera — Turchia — Andorra* — San Marino*

8. Menzioni particolari

9. Termine di validità prorogato fino al gg/mm/aa compreso

Fatto

126 a ………. il ………..

(luogo) (data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)

Fatto

a………..……. il …………..……..

(luogo) (data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)

* Solo per le operazioni di transito unionale

Verso

10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

12. Firma del titolare del regime*

11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

12. Firma del titolare del regime*

* Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome e qualifica di chi firma.

CAPO VII

CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA

TC33 — CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA Recto

127

1. Valido fino al Giorno Mese/Anno 2. Numero

3. Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)

4. Ufficio doganale del garante (numero di riferimento)

5. Importo di riferimento

Codice valuta

In cifre In lettere

6. L'ufficio doganale di garanzia certifica che al titolare del regime sopra designato è stato concesso un esonero dalla garanzia valido per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato:

Unione europea — Islanda — Macedonia — Norvegia — Svizzera — Turchia — Andorra*

— San Marino*

7. Menzioni particolari

8. Termine di validità prorogato fino al

gg/mm/aa compreso

Fatto a

a ………. il ………..

(luogo) (data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)

Fatto a

a ……….…. il …………..………..

(luogo) (data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)

* Solo per le operazioni di transito unionale

Verso

128 9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del

regime

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

11. Firma del titolare del regime*

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

11. Firma del titolare del regime*

* Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome e qualifica di chi firma.

129 CAPO VIII

ISTRUZIONI RELATIVE AI CERTIFICATI DI GARANZIA GLOBALE E DI ESONERO DALLA GARANZIA

1. Menzioni da apportare sul recto dei certificati

Dopo il rilascio del certificato non può essere apportata alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle menzioni figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.1 Codice valuta

Gli Stati membri indicano nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di esonero dalla garanzia il codice ISO ALFA 3 (ISO 4217) della valuta utilizzata.

1.2 Menzioni da apportare sul verso dei certificati

Se il titolare del regime si è impegnato a presentare tutte le sue dichiarazioni di transito presso un unico ufficio doganale di partenza, la denominazione di detto ufficio è apposta in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale o nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.3 Diciture apposte sui certificati in caso di proroga del termine di validità

In caso di proroga del periodo di validità del certificato, l'ufficio doganale di garanzia compila la casella 9 del certificato di garanzia globale o la casella 8 del certificato di esonero dalla garanzia.

2. Menzioni da apportare sul verso dei certificati — persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito

2.1 Al rilascio del certificato, o in un qualsiasi altro momento durante il periodo di validità dello stesso, il titolare del regime designa sotto la sua responsabilità, sul verso del certificato, le persone da lui autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione comporta l'indicazione del cognome e nome della persona autorizzata, seguiti dalla firma di detta persona. Il titolare del regime deve convalidare con la sua firma la designazione di ogni persona autorizzata. Il titolare del regime ha la facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.

2.2 Il titolare del regime può annullare in qualsiasi momento l'iscrizione del nome di una persona autorizzata, fatta sul verso del certificato.

2.3 La persona che figura sul verso di un certificato presentato a un ufficio doganale di partenza è il rappresentante autorizzato del titolare del regime.

3. Requisiti tecnici

3.1. Per il formulario dei certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia è utilizzata una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:

130

— di colore verde per i certificati di garanzia globale;

— di colore azzurro per i certificati di dispensa dalla garanzia.

3.2. Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.

3.3. È compito degli Stati membri provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue.

3.4. Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere firmata dall'autore e vistata dalle autorità doganali.

131

TITOLO VIII

132

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO

Documenti correlati