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Capo V. Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

3.9 CHIOSTRI,CORTILI, PARCHI, GIARDINI E ORTI

3.9.1 SA, SAM, CT, CTN, ES Conservare la partizione interna di giardini e cortili che abbiano mantenuto una configurazione storica di interesse. Non alterare l'equilibrio ecologico di parchi e giardini, qualora siano necessari interventi sulle infrastrutture (canalizzazioni, sistemi di irrigazione e di coltivazione, accessi,ecc).

Non è consentita la pavimentazione delle aree scoperte adibite ad orti o giardini, salvo che per la formazione di marciapiedi a protezione degli edifici o per la creazione di percorsi pedonali, da realizzare comunque con sistemi drenanti; non è consentita l'asfaltatura di pavimentazioni esistenti in ciottoli, pietra o cotto.

Conservare gli esemplari arborei di dimensioni ed età tali da rappresentare un riferimento morfologico; operare sostituzioni puntuali dei soli alberi, arbusti e piante compromessi, mantenendo le specie originarie, nel rispetto del Regolamento del Verde.

Mantenere ed enfatizzare in particolare gli elementi legati all'acqua, ovvero all'andamento della rete idrica di superficie come ai manufatti che hanno contribuito a caratterizzare il paesaggio (canali, piccoli specchi, fontane, chiuse). Installare scale anti-incendio, ascensori o piattaforme elevatrici nelle corti secondarie, in cavedi e chiostrine, accostati alle parti edilizie di minor pregio architettonico e artistico, avendo cura di non impegnare i coni ottici degli androni e i corridoi di ingresso principali.

Escludere la realizzazione di pannelli fotovoltaici o termici posizionati al suolo.

E’ esclusa la realizzazione di autorimesse interrate di cui all’art. 27-E19 >> sotto a giardini, chiostri e corti.

3.9.3 SA, SAM Conservare e mantenere in buono stato le pavimentazioni originarie o storiche di interesse, le recinzioni, cancelli, arredi esterni, ecc, sostituendo solo gli elementi non più riparabili con altri aventi medesimi forma, materiale e colore.

Limitare lo spostamento degli elementi di arredo fissi e delle decorazioni di chiostri, cortili e giardini per le sole operazioni di loro manutenzione e pulizia

3.9.5 CT, CTN, ES Realizzare nuove pavimentazioni di corti, chiostrine e cavedi mantenendo i caratteri di coerenza (partiture e colori) delle parti di pregio storico, culturale e testimoniale dell'edificio se esistenti.

Conservare gli elementi caratteristici delle aree di pertinenza esterne quali recinzioni, cancelli, arredi esterni, ecc., sostituendoli solo nel caso in cui non siano più riparabili con altri simili per forme, materiali e colori esistenti.

4 Ricostruzione di edifici storici crollati o demoliti

4.1 Come previsto dall’azione 2.4c della Disciplina del PUG>>è ammessa la ricostruzione di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza nei termini di Legge. L’intervento di

ricostruzione, assimilato dalla norma ad intervento di ristrutturazione edilizia, è intervento di ripristino tipologico, nel rispetto di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente. Per la realizzazione dell’intervento è necessario reperire adeguata documentazione della organizzazione tipologica originaria, individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il ripristino prevede la valorizzazione degli elementi architettonici mediante:

− il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici (mantenendo la lettura dell’elemento architettonico anche in caso di tamponamento);

− il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e rapporti spaziali tra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti e chiostri;

− il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

Trattandosi di ripristino tipologico, l’eventuale impossibilità di raggiungimento delle prestazioni richieste deve essere documentata, dimostrando di raggiungere comunque le migliori prestazioni possibili.

4.2 Il sedime e la sagoma sono modificabili esclusivamente nel territorio rurale, al fine di migliorare la protezione ambientale del patrimonio edilizio esistente in relazione alla interferenza con infrastrutture esistenti, dimostrata dalla presenza di fasce di rispetto ad infrastrutture oppure alla presenza di “aree in dissesto” e “aree di possibile evoluzione del dissesto” indicate nella Tavola dei vincoli e relative schede >>. Il sedime del nuovo edificio deve essere contiguo al perimetro delle fasce o delle aree sopra indicate nel punto più vicino all'edificio preesistente, salvo motivazioni di carattere paesaggistico avallate dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ove previsto. In caso di più edifici dovranno essere ripristinate le relazioni spaziali della corte.

5 Riferimenti

5.1 Per quanto riguarda gli elementi di interfaccia tra edificio e spazio pubblico altre norme sono contenute nei capi II, V e VI del presente Regolamento.

5.2 Il Comune adotta specifiche Linee guida per gli interventi nella città storica>>per promuovere e valorizzare la cura del paesaggio urbano storico, per quanto disposto dall’azione 2.4a della Disciplina del PUG>>.

art.74 Cimiteri monumentali e storici

1 Indicazioni

1.1 Il Cimitero comunale della Certosa, fondato nel 1801 sul sito dell’antica Certosa di San Gerolamo di Casara (XIV secolo) è il cimitero monumentale e storico di Bologna. E’ un bene culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004. La Disciplina del PUG >> nell’azione 2.4b riconosce il Cimitero della Certosa come tessuto specializzato della città storica.

1.2 Le norme tecniche per la progettazione, costruzione e manutenzione delle sepolture private sono contenute nel Regolamento di polizia mortuaria comunale. Il Consiglio comunale può approvare il Piano regolatore cimiteriale per pianificare l’assetto interno dei cimiteri esistenti e l'eventuale espansione nelle aree di rispetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nei venti anni successivi all’approvazione dello stesso.

art.75 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani Articolo non trattato