art.27 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
1 Descrizione
L’attività edilizia è subordinata alla conformità dell’intervento alla normativa tecnica vigente. Gli interventi relativi agli edifici devono rispettare le indicazioni e le prescrizioni della Disciplina del PUG. Il presente Capo richiama gli obiettivi per una corretta progettazione degli interventi, elencandoli sotto forma di prestazioni richieste. L’elenco si propone di essere quanto più esaustivo per quanto riguarda le materie da trattare nella relazione tecnica dei progetti edilizi. Le prestazioni specifiche richieste sono oggetto del presente art. 27 e del successivo art. 28, nonché – ove necessario, in altri articoli, per la specificazione della normativa comunale; nel presente articolo si elencano le prestazioni da garantire con il progetto e la costruzione, mentre nel successivo art. 28 si fissano anche i diversi livelli prestazionali da conseguire per quanto indicato nelle azioni del PUG.
Inoltre, sempre in questi stessi articoli si descrivono i metodi di verifica dei progetti e delle opere eseguite.
Le prestazioni ed i livelli prestazionali possono essere differenziati in ragione:
− del tipo di intervento, distinguendo tra interventi di nuova costruzione e interventi sul patrimonio edilizio esistente; ai fini dell'applicazione della norma sono equiparati agli interventi di nuova costruzione gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione anche fuori sagoma e sedime, laddove non direttamente esplicitato;
− del tipo di uso, distinguendo tra gli usi di cui all’art. b2: in taluni casi, specificati individualmente nei punti degli articoli, l’obiettivo può essere diversamente articolato per attività afferenti un medesimo uso;
− delle componenti dell'edificio di cui al punto precedente. Ove la norma non specifichi il campo di applicazione, si deve intendere che essa sia riferita a tutti i tipi di intervento, di uso e a tutte le componenti dell'edificio. Per gli interventi parziali gli obiettivi devono essere verificati limitatamente alla parte di edificio oggetto di intervento.
2 Controllo delle prestazioni obiettivo e dei livelli prestazionali
La rispondenza dei progetti ai requisiti prestazionali richiesti dal Piano e dal Regolamento -secondo quanto stabilito al presente art. 27 e per la compatibilità ambientale nel contesto urbano di cui al seguente art. 28 è oggetto di controllo ante operam e di verifica post operam da parte dello Sportello Unico Edilizia che si avvale delle competenze specifiche degli altri Settori dell’Amministrazione e/o enti esterni, oltre alle normali procedure di cui all’art. c1>>.La verifica del raggiungimento delle prestazioni richieste può avvenire attraverso un sistema di certificazione esterna (sistema di rating). Tale sistema di certificazione deve essere accreditato in forme e modalità da definirsi attraverso le Disposizioni Organizzative di cui al punto 0.1i della Disciplina del PUG>>.
3 Prestazioni obiettivo
Di seguito si riportano le prestazioni richieste di cui al precedente comma 2:
E1 Inserimento dell’edificio nel contesto
L'intervento deve garantire l'inserimento dell'edificio nel contesto urbano, ambientale e la compatibilità delle destinazioni d’uso insediate.
> Prestazioni
1 Negli interventi di NC e RE (nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ampliamento), valorizzare i rapporti spaziali e visivi con l'intorno in cui l'edificio si inserisce, con riferimento: ai caratteri morfologici, ambientali, tipologici e storico-documentali; all'uso dei luoghi e alle abitudini di chi li frequenta; alla presenza di valori paesaggistici e dello skyline, favorendo la percezione di visuali di particolare pregio o di emergenze naturalistiche o storico-testimoniali, quali tracciati viari o fluviali storici o preesistenze architettoniche. In particolare:
− è preferibile che ogni intervento abbia un accesso diretto dalla strada pubblica. Non è in ogni caso ammesso utilizzare un accesso privato condiviso tra funzione produttiva e funzione residenziale;
− l’area di intervento deve essere connessa ai percorsi pedonali esistenti: in caso contrario l’attuatore deve farsi carico della realizzazione di tali opere direttamente funzionali all’insediamento;
− in caso di inserimento di funzione residenziale all’interno di un tessuto edilizio a prevalenza funzionale produttiva, agli edifici di progetto non si applicano le deroghe sulle distanze di cui al punto c2.1>>.
2 Mutamenti di destinazione d’uso e insediamenti di alcune funzioni in particolari contesti. In riferimento a specifiche azioni della Disciplina del PUG>>,il mutamento di destinazione d’uso e l’insediamento di determinate funzioni in particolari contesti deve essere accompagnato dagli approfondimenti di cui al capitolo 4.1.3 della Valsat
>>.
3 In riferimento all’Azione 2.4a della Disciplina del PUG>>, l’inserimento delle destinazioni d’uso ivi indicate attraverso NC, cambio di destinazione d’uso o frazionamento, sono ammesse nel rispetto delle prestazioni di cui all’obiettivo E19 “Dotazioni per la mobilità - Parcheggio per biciclette”>>ed E20 “Spazi per la raccolta differenziata”>>;
> Verifica delle prestazioni richieste
In sede di progetto. Le prestazioni di cui al punto 1 e 3 devono essere descritte e documentate anche con rendering, sezioni di skyline, viste prospettiche dell’intervento e del suo intorno nella Relazione tecnica redatta dal tecnico abilitato, parte integrante della documentazione progettuale presentata per l’ottenimento del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento.
In sede di progetto. Per le prestazioni di cui al punto 2 deve essere predisposta una relazione, corredata da dichiarazione di rispondenza alle prestazioni richieste in funzione del tipo di intervento, contenente una chiara e completa descrizione degli approfondimenti eseguiti per le valutazioni di compatibilità di cui al capitolo 4.1.3 della Valsat del PUG>>. Tale relazione dovrà essere parte integrante della documentazione progettuale da presentare per l’ottenimento del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento. Su richiesta del proprietario o dell'avente titolo, tale documentazione è parte integrante della richiesta di valutazione preventiva di cui all’art. 9.1>>.
E2 Resistenza meccanica e stabilità
Ai fini della resistenza meccanica e della stabilità dell'edificio occorre che l'opera edilizia fornisca adeguate e durabili garanzie di sicurezza in rapporto alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo normale esercizio.
> Prestazioni
1. In riferimento all’Azione 1.1a della Disciplina del PUG>>:
1.1 Gli interventi sulle strutture esistenti di un edificio devono tendere al miglioramento della risposta sismica delle strutture. Il grado di miglioramento sismico raggiunto dalla struttura potrà essere valutato attraverso il coefficiente di vulnerabilità sismica - 𝛇E, definito nelle Schede di approfondimento in appendice>>.
1.2 In tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione (NC, RE) o che comportino modifiche alle parti strutturali dell’organismo edilizio esistente, nel calcolo del Volume totale (VT) e altezza del fronte, non sono computate le sole eccedenze ( es: 30 cm - cm solaio strutturale esistente) derivanti dalla realizzazione degli eventuali maggiori spessori delle strutture necessari per il raggiungimento dell’obiettivo requisito di sicurezza antisismica. Per le prestazioni antisismiche potranno essere realizzati, in caso di strutture in cemento armato, solai strutturali fino a 30 cm di spessore e strutture a telaio con tutte le travi in altezza, fino ad un massimo di 40 cm.
1.3 Negli interventi di riqualificazione tramite restauro o RE e riattivazione delle attività di interesse strategico o categorie di edifici con affollamenti significativi che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, come sale cinematografiche, teatri, esercizi e centri commerciali superiori a 1500 mq di SV esistenti e le altre categorie di edifici di cui al punto B2.1 della DGR 1661/2009>>è obbligatoria la verifica tecnica prescritta dall’articolo 2 comma 3 della OPCM 3274/2003>>al fine di valutare la sicurezza sismica per tutelare la sicurezza di utenti e spettatori..
1.4 Le condizioni di stabilità degli edifici d'interesse culturale e testimoniale del Secondo Novecento - CTN di cui all’Azione 2.4d della Disciplina del PUG >>per le quali sono ammessi interventi di RE con demolizione e ricostruzione devono essere dimostrate tramite verifica effettuata da tecnico abilitato. Tale verifica deve accertare gravi e diffusi dissesti statici delle strutture o un grave deficit di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche quando esso è calcolato a seguito di una valutazione della sicurezza globale dell'intero edificio tale per cui il coefficiente di vulnerabilità sismica - 𝛇E, definito nelle Schede di approfondimento in appendice>>, risulti inferiore a 0,1.
1.5 In caso di demolizione e ricostruzione, ai fini della determinazione del volume utilizzabile, sono fatte salve le eccedenze derivanti dalla realizzazione degli eventuali maggiori spessori delle strutture necessari per il raggiungimento dell’obiettivo requisito di sicurezza antisismica.
> Verifica delle prestazioni richieste
In sede di progetto. Per quanto concerne le prestazioni richieste, la documentazione progettuale presentata per l’ottenimento del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento deve essere corredata da dichiarazione di rispondenza alle prestazioni richieste e la specifica Relazione tecnica redatta da tecnico abilitato deve darne dettagliata dimostrazione.
E3 Sicurezza in caso di incendio
Ai fini della sicurezza in caso di incendio, occorre che le opere edilizie siano progettate e realizzate in modo da: garantire per un determinato tempo la capacità portante dell'organismo edilizio e dei suoi componenti; limitare all'interno dell'organismo edilizio la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo; limitare la propagazione del fuoco agli organismi edilizi vicini; garantire agli occupanti l'edificio modi di fuga e di soccorso efficaci e tempestivi; tenere in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.
Per la realizzazione di un impianto antincendio per la parte che interessi aree pubbliche, fare riferimento al seguente art.
52.2>>.
> > Verifica delle prestazioni richieste
In sede di progetto. Le scelte progettuali effettuate in riferimento al presente obiettivo prestazionale devono essere descritte e documentate nella Relazione tecnica redatta dal tecnico abilitato, parte integrante della documentazione progettuale presentata per l’ottenimento del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento.
E4 Controllo delle emissioni dannose
Al fine di garantire adeguate condizioni di igiene, salubrità e benessere ambientale per gli occupanti, occorre che l'organismo edilizio, i suoi componenti, gli impianti, gli elementi di finitura e gli arredi fissi siano realizzati con materiali certificati che non producano emissioni interne di gas, sostanze aeriformi, polveri o particelle dannosi o molesti per gli utenti, sia in condizioni normali sia in condizioni critiche; occorre inoltre che essi conservino nel tempo tale caratteristica.
> Verifica delle prestazioni richieste
In sede di progetto. Le scelte progettuali effettuate in riferimento al presente obiettivo prestazionale devono essere descritte e documentate nella Relazione tecnica redatta dal tecnico abilitato, parte integrante della documentazione progettuale presentata per l’ottenimento del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento.
E5 Protezione dall’inquinamento elettromagnetico
Ai fini del benessere ambientale degli spazi interni ed esterni degli edifici è necessario che l'organismo edilizio e le sue pertinenze non siano esposti a campi elettromagnetici con livelli superiori agli obiettivi di qualità. In deroga a quanto sopra indicato, sono compatibili i livelli indicati all’art. 59.2.5>>e le limitazioni d’uso indicate nelle schede dei vincoli>>.
> Prestazioni
1 Negli interventi edilizi e negli interventi che prevedano cambi d'uso verso funzioni residenziali (A) e verso usi che prevedono spazi con permanenza di persone:
1.1 Adottare misure di riduzione del campo elettrico e magnetico dell'impianto di distribuzione.
1.2 Garantire il mantenimento della massima distanza tra gli spazi dell'organismo edilizio/edificio in cui si preveda la permanenza di persone e:
− le sorgenti di campo elettrico e magnetico esterne esistenti e di previsione;
− le cabine elettriche secondarie, quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori e ogni principale sorgente di campo magnetico interna all'edificio.
1.3 In caso di presenza di DPA o fasce di rispetto derivanti dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica esistente o di progetto, individuare le aree non soggette a permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere.
> Verifica delle prestazioni richieste
In sede di progetto. Per quanto concerne le prestazioni richieste, la documentazione progettuale presentata per l’ottenimento del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento deve essere corredata da dichiarazione di rispondenza alle prestazioni richieste e la specifica Relazione tecnica redatta da tecnico abilitato deve darne dettagliata dimostrazione.
In particolare ai fini dell’individuazione delle Aree non soggette a permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere di cui al punto 1.3, le tavole di progetto di natura edilizia devono rappresentare le fasce di rispetto derivanti dalla presenza di elettrodotti (aerei e interrati di alta e media tensione) e i volumi interessati dalla Distanza di prima approssimazione (Dpa), o dalla fascia di rispetto se identificata, anche derivanti dalle opere di schermatura delle cabine di trasformazione secondaria (MT/BT) come “area non soggetta a permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere”.
E6 Smaltimento delle emissioni (acque di scarico, fumi)
Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale per gli occupanti, e con particolare riguardo al benessere respiratorio, olfattivo e alla sicurezza degli ambienti edilizi, occorre che gli impianti di smaltimento dei prodotti di combustione e delle acque di scarico garantiscano un'efficace espulsione degli aeriformi, dei rifiuti solidi e liquidi, e un adeguato reintegro d'aria dall'esterno anche in ottemperanza alla DGR 1412/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di bacino padano 2017”>>.Gli impianti devono inoltre assicurare la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento e la massima economia d'esercizio.
> Prestazioni
1 Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell’aria siano tecnicamente le migliori possibili. Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, portato ad altezza di almeno un metro dalla quota della falda, in conformità alle prescrizioni della vigente normativa di settore (Allegato IX al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e Norme UNI-CIG 7129), nonché garantendo di non compromettere le normali condizioni di vivibilità degli immobili contermini; in caso di incompatibilità con le norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
2 L’opera deve essere progettata e costruita in modo da non compromettere l’igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:
a) sviluppo di gas tossici;
b) presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi;
c) emissione di radiazioni pericolose;
d) inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo;
e) difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi;
f) formazione di umidità su parti o pareti dell’opera;
3 I materiali a base di fibre minerali, devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre riconosciute pericolose per la salute pubblica in superficie e la cessione di queste all'ambiente.
> Verifica delle prestazioni richieste
In sede di progetto. Le scelte progettuali effettuate in riferimento al presente obiettivo prestazionale devono essere descritte e documentate nella Relazione tecnica redatta dal tecnico abilitato, parte integrante della documentazione progettuale presentata per l’ottenimento del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento.
E 7 Tenuta all’acqua
Il presente obiettivo costituisce indirizzo attinente il "buon costruire". Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale occorre che i paramenti e le chiusure esterne, sia verticali che orizzontali entro e fuori terra, non consentano infiltrazioni d'acqua all'interno degli spazi dell'organismo edilizio.
> Prestazioni
1. Nel progetto e nella realizzazione dell'organismo edilizio:
1.1 Garantire la tenuta alle infiltrazioni d'acqua degli elementi di tamponamento e chiusura dell'edificio (pareti esterne, coperture, solai delimitanti spazi aperti, infissi, pareti contro terra) e dei giunti tra gli elementi tecnici.
1.2 Garantire l'abbattimento dei fenomeni di condensa negli spazi umidi (ad es. bagni, cantine ecc.).
2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni per come individuate nella Tavola dei vincoli e relative schede>>
devono essere soddisfatte le prestazioni di cui al seguente punto E18>>.
> Verifica delle prestazioni richieste
In sede di progetto. Le scelte progettuali effettuate in riferimento al presente obiettivo prestazionale devono essere descritte e documentate nella Relazione tecnica redatta dal tecnico abilitato, parte integrante della documentazione progettuale presentata per l’ottenimento del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento.
E8 Controllo dell’illuminamento naturale
Al fine del mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo e di garantirne il benessere ottico-visivo occorre utilizzare al meglio l'apporto di luce naturale nell'edificio. L'illuminazione artificiale deve integrarsi a quella naturale contemperando le esigenze di benessere visivo con quelle di risparmio energetico.
> Prestazioni
1. Funzioni residenziali. In tutti gli interventi per funzioni residenziali, garantire un adeguato livello di illuminazione naturale, attraverso il Controllo del Fattore luce diurna medio - FLDm, come calcolato nella relativa Scheda di approfondimento in Appendice>>,la vista sull'esterno attraverso finestre e una buona distribuzione del livello di illuminamento in tutti gli spazi di attività principale o dove sia prevista presenza fissa di persone.
1.1 Per interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione (NC, RE) e nei cambi d’uso verso la destinazione residenziale (ad eccezione dei cambi d’uso negli edifici di interesse nei locali già destinati ad usi principali, a cui si applica il successivo punto 1.2), per tutti i vani, con esclusione dei servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala, ripostigli e altri vani secondari, occorre assicurare un valore di FLDm non inferiore al 2%. La superficie finestrata non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. I serramenti computabili ai fini del calcolo del FDLm, devono prospettare su spazi regolamentari (spazio libero quale via, piazza, cortile come definito all’art. 80>>, patio, ecc.). Inoltre, le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere posizionate e dimensionate in modo di permettere l’adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e la visione frontale lontana anche da persone sedute.
1.2 Nei restanti interventi su edifici esistenti e su edifici di interesse, nella dimostrata impossibilità per vincoli oggettivi, di raggiungere i livelli d'illuminazione naturale prescritti e di intervenire su numero e dimensione delle aperture esterne e per interventi su edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 05 luglio 1975, assumere come valore minimo del requisito, negli spazi di fruizione per attività principale, un FLDm = 1%, e la superficie finestrata non inferiore a 1/16 della superficie del pavimento.
1.3 L’illuminazione diurna dei locali con permanenza continua di persone deve essere naturale e diretta. I locali principali ad uso residenziale (soggiorno, cucina e camera da letto) devono essere provvisti di finestra con vetri trasparenti posta su piano verticale apribile tale da permettere la visuale esterna a persona seduta.
1.4 Nel caso di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, nel rispetto di quanto previsto dalla lr 11/1998>>, il rapporto aeroilluminante deve essere garantito per almeno il 50% della superficie richiesta da aperture poste su piani verticali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 69>>e 73>>.In caso di recupero su edifici di interesse SA o CT, almeno un ambiente principale deve rispettare la percentuale minima di superficie verticale.
2. Funzioni non residenziali. In tutti gli interventi per altri usi, diversi da quelli residenziali garantire un adeguato livello di illuminazione naturale, attraverso il Controllo del Fattore luce diurna medio - FLDm, come calcolato nella relativa Scheda di approfondimento in Appendice >>, la vista sull'esterno e una buona distribuzione del livello di illuminamento in tutti gli spazi di attività principale e in quegli spazi per attività secondaria nei quali siano previste postazioni di lavoro o presenza di persone.
2.1 Per interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione (NC, RE) e nei cambi d’uso verso nuove funzioni (ad eccezione dei cambi d’uso negli edifici di interesse nei locali già destinati ad usi principali, a cui si applica il successivo punto 2.2) negli spazi di fruizione per attività principale, occorre assicurare un valore di FLDm non inferiore al 2%. La superficie finestrata non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. I serramenti computabili ai fini del calcolo del FDLm, devono prospettare su spazi regolamentari (spazio libero quale via, piazza, cortile come definito all’art. 80>>, patio, ecc).
2.2 Nei restanti interventi su edifici esistenti e su edifici di interesse, nella dimostrata impossibilità per vincoli oggettivi, di raggiungere i livelli d'illuminazione naturale prescritti e di intervenire su numero e dimensione delle aperture esterne, assumere come valore minimo requisito negli spazi di fruizione per attività principale, un
2.2 Nei restanti interventi su edifici esistenti e su edifici di interesse, nella dimostrata impossibilità per vincoli oggettivi, di raggiungere i livelli d'illuminazione naturale prescritti e di intervenire su numero e dimensione delle aperture esterne, assumere come valore minimo requisito negli spazi di fruizione per attività principale, un