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La Cina e il principio di non interferenza sulla propria sovranità

LA SOVRANITA' TERRITORIALE IN CINA NELL'EPOCA CONTEMPORANEA

5. SOVRANITA' E MULTILATERALISMO

5.1 LA CINA E LA COMUNITA' INTERNAZIONALE

5.1.2 La Cina e il principio di non interferenza sulla propria sovranità

Come abbiamo visto, quindi, “il processo di integrazione globale ha imposto al legislatore cinese uno sforzo importante nella tutela dei diritti fondamentali e l'avvio di una serio confronto con le organizzazioni internazionali”24

; inoltre entrare a far parte di questo processo richiede l'adempimento di alcune disposizioni che spesso si scontrano con il principio, sempre sostenuto alla leadership cinese, di non-interferenza esterna sulla propria sovranità.

In tal senso non sorprende che la Cina, come altre grandi potenze quali Stati Uniti e Russia, abbia deciso di non aderire alla Corte Penale Internazionale; il timore di Pechino, almeno formalmente, è che questa Corte possa diventare uno strumento per interferire negli affari interni di terzi Stati con il pretesto di salvaguardare i diritti umani25. Tuttavia, è molto più probabile che Stati potenti, come la Cina e gli Stati Uniti, temano che alcune delle loro condotte possano essere prese in considerazione dalla Corte Penale Internazionale. Inoltre non va sottovalutato il fatto che se la RPC decidesse di ratificare il Rome Statute dovrebbe (o almeno sarebbe consigliabile visto il cosiddetto concetto di complementarità26 previsto nel

Rome Statute) rivedere anche il proprio codice penale, la legge di procedura penale e la stessa

Costituzione27. Quindi non si può che constatare che se da unaparte Pechino è oggi uno degli attori maggiori in questo mondo multipolare, dall'altra parte però non è disposto ad esporsi a tal punto da aderire ad una organizzazione quale la Corte Penale Internazionale, ossia un'organizzazione che avrebbe il potere di ritenere uno Stato incapace o non disposto ad investigare e a giudicare un crimine e interferire così nel suo sistema legale interno, infatti “some State, like China, may regard this proceeding as an interference with its criminal judicial sovereignty, since China always regards her legal system as a matter within her absolute sovereignty”28

.

Rilevante è poi che la Cina, nonostante sia oggi uno dei maggiori Paesi a livello internazionale e si definisca un “grande Paese responsabile”, non abbia ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici. Non possiamo negare che con il processo di

24 CAVALIERI, Letture di diritto..., cit., p.38.

25 Si veda WANG Zonglai, HU Bin, “China's Reform and Opening-up..., cit., p. 200.

26 La Corte Penale Internazionale ha una funzione complementare rispetto alla legislazione penale nazionale, ciò vale a dire che può intervenire solo quando uno Stato è incapace o non disposto ad investigare e a giudicare un crimine. Questo dovrebbe incentivare gli Stati, che hanno aderito al Rome Statute, ad adeguare la propria legislazione nazionale. Si veda SALERNO, Diritto internazionale..., cit., pp. 315-320.

27 Si veda YANG Lijun, “On the Principle of Complementarity in the Rome Statute of the International Criminal Court”, Chinese Journal of International Law, 4, 1, 2005, pp. 121-132.

http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/4/1/121.full.pdf, 22-04-2013. 28 Ibid.

integrazione nella comunità internazionale, anche l'approccio verso i diritti umani è cambiato; simbolo di questo nuovo atteggiamento è stata la pubblicazione del primo white paper sui diritti umani nel 1991. Tuttavia Pechino continua a ribadire, come attesta il white paper, che si oppone “to interfering in other countries' internal affairs on the pretext of human rights” e che “respect for each country's sovereignty and non-interference in internal affairs are universally recognized principles of international law, which are applicable to all fields of international relations, and of course applicable to the field of human rights as well”. La RPC ha ratificato quasi tutti i trattati internazionali che riguardano i diritti umani, con eccezione del Patto internazionale sui diritti civili e politici29

, e di conseguenza cambiamenti vi sono stati anche nella legislazione interna: in particolare nel 2004 è stata introdotta una clausola nella Costituzione che afferma che “lo Stato rispetta e protegge i diritti umani”. Tuttavia l'atteggiamento cinese sembra quello di ritenersi responsabile solamente nei confronti delle convenzioni a cui ha preso parte, sottolineando che la Cina, rispettando i principi universali che guidano i diritti umani, “insist that the historical, cultural and religious characteristics of a country or a region must be taken into account and respected”30

. Non ratificando il Patto internazionale sui diritti civili e politici, Pechino ha dimostrato ancora una volta la duplice politica estera che persegue la leadership cinese: da una parte infatti vediamo un Paese che partecipa attivamente nel processo multilaterale, ma dall'altra un Stato che continua a ribadire con fermezza il rispetto del principio di sovranità e di non-interferenza.

29 Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e quello sui diritti economici sociali e culturali (ICESCR) sono stati entrambi firmati dalla Cina tra il 1997 e il 1998 (forse non è un caso che ciò avvenne subito dopo il ritorno di Hong Kong alla madrepatria). Solo nel marzo del 2001 Pechino ha ratificato il ICESCR, mentre il ICCPR non è ancora stato ratificato. Probabilmente tale scelta deriva dal fatto che mentre il ICESCR crea degli obblighi programmatici, ossia prescrive degli obiettivi, il ICCPR crea degli obblighi che limitano l'azione dello Stato nella sfera individuale. Non sorprende che la Cina tra i due Patti abbia ratificato quello sui diritti economici sociali e culturali: in quanto Paese in via di sviluppo la protezione di questi diritti è un prerequisito per lo sviluppo dello Stato, pensiamo ad esempio al diritto all'istruzione o al lavoro. Infine va notato che il Patto internazionale sui diritti civili e politici tocca temi sensibili, quali il diritto a un processo equo e giusto (art.14) e la pena di morte (art.6.2); e come abbiamo già visto parlando della WTO, in Cina vi sono due grandi debolezze al fine di garantire dei processi equi: la subordinazione degli organi giurisdizionali al potere politico e la bassa professionalità dei magistrati. Per maggiori informazioni si veda Katie LEE, “China and the International Covenant on Civil and Political Rights: Prospects and Challenges”, Chinese Journal of International Law, 6, 2, 2007, pp. 445-474.

http://0-chinesejil.oxfordjournals.org.library.hct.ac.ae/content/6/2/445.full.pdf+html, 28-05-2013.

30 WANG Zonglai, HU Bin, ““China's Reform and Opening-up..., cit., p. 199. Per un approfondimento sul dibattito tra diritti umani e sovranità in Cina si veda CARLSON, Unifying China, Integrating with..., cit. , pp. 146-183.

5.2 LA CINA, MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI