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Circolare del con

di esecuzione della presente legge , ri co-nosciuti necessari per la conse r va zio ne dell'immobile e per accertare esigen ze llell'igiene e della incolumità puhhlica.

Art. 40.

Oneri e vincoli non indennizzabili, Nessuna indennità è dovuta per i vin-col] di zona e per le limitazioni e gli oneri relativi all'allineamento ed il izio delle nuove costruzioni.

Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubhlico passaggio che il Co-mune creda di imporre su lle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quel-le esi stenti. Rimangono a car-ico del Co-mune la cos tr u zio n e e manutenzione dcI pavimento e la illuminazone dei portici soggetti alla predetta ser vitù .

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

E TRANSITORIE Art. 41.

Sanzioni penali.

Salvo quanto è sta b il ito con l'articolo 344 del testo unico delle leggi sa n i ta r ie , approvatoconla legge27 luglio 1934-XII, n. 1265, per le contravvenzioni alle nor-me dei regolamenti locali d'igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a lire ottantamila per la violazione del divieto sta b il ito nel-l'art. 28, primo comma, ovvero per l'ino s-se r va n za delle norme, prescrizioni c

mo-Circolare del con

Il i Prefetti della Repubblica

Loro Sedi Div. XXIII· N. 2495

Ili Sigg. Provveditori Regionali Alle Opere Pubbliche

Loro Sedi Oc;C;F.TTO: Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 • Istruzioniper la formazione dei piani regolatori comunali : generali e particola-reggiati.

PREMESSA

La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, come è noto, venne emanata allo scop o , fra l'altro, di dare una disciplina unitaria ed organica alla formazione dei piani regolatori comunali, distinguendoli in piani regolatori generali - estesi al-l'intero territorio comunale- e in piani particolareggiati di esecuzione. La esigen-za di una tale discip'lina era determinata dalla esis te n za di numerosi piani rego-latori approvati con leggi sp e cial i, con-tenenti norme sp ess o divergenti fra loro, e in deroga ai principi della legge 25 giu-gno 1865, n. 2359, su ll e espropriazioni per pubblica utilità, i cui istituti erano divenuti inadeguati. Peraltro, nell'intento di attuare un graduale passaggio dalla precedente alla nuova regolamentazione,

dulità ese cutive prevedute nell'art. 32, primo co m m a ;

b)l'arresto fino ad un mese e l'am-menda fino a lire ottantamila neicas i pre-veduti dall'art. 32, terzo comma, per l'i-nizio dei lavori sen za licenza o per la prosecuzione di essi non ostuntel'ordine di sos p e ns io n e dato dal podestà.

Per le contravvenzioni di cu i alla l eI-teraa)èammessa l'oblazioneco n l'osser-vanza delle norme stah ìl ite negli articoli 107e segue n ti del testo unico della legg e comunale e provinciale, approvato co n decreto 3 marzo 1934.XlI, n. 383.

Art. 42.

Vulùlitù dei piani regolutori precedente-mente approvati.

Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima del-la data di entrata in vigore della pre-sen te legge, resta limitata a dieci anni dalla datastess a nel cas o in cu i esso ven-ga a scad e re oltre detto periodo.

Trascorso tal termine, i Comuni inte-ressati devono proced ere alla revision e del piano regolatoreesis te n te od alla for-mazione di un nuovo piano regolato re l,' norme della presente legge.

Art. 43_

Servizi tecnici comunali o consorziali.

Entro un decennio dall'entrata in vigo-re della presente legge per i Comuni sp r o vvis ti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità,verrà provve-duto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi c nelle forme che sa ra n n o sta h il iti con se pa ra te dispo sizioni.

l'art. 42 della citata legg eurbanistica fis-sò in dieci anni il termine entroil quale i Comuni avrebbero dovuto procedere al-la revisione dei piani esi stenti o alla foro muzione di nuovi piani seco nd o le norme della legge stes sa . Detto termine, con l'art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, è sta to prorogato al 31 dicembre 1955, in considerazionedelle difficoltà che, sp e-cie in conseguenza della guerra, hanno impedito ai Comuni di adeguarsi al nuo-vo ordinamento.

Col ritorno alla normalità- e, so p r a t -tutto, in vista delle se m p re più pressanti esige nze connesse all'incremento edilizio, per il quale il Governo va predisponendo programmi e provvidenze di vasta porta-ta - non è più ammissibile che i Comu-ni, specie quelli più importanti,

differi-.~CI"10 ulteriormente la formazione del

proprio piano regolatore secondo i detta-mi della legge urbanistica. In relazione all'urgenza che ne deriva, non è da preve-dere una ulteriore dilazione del termine già prorogato, ed è necessario pertanto che i Comuni, rendendosi conto della situa z io ne su a cce n n a ta, affrontino sen z' al -tro lo st ud io dei piani in oggetto, adot-tando, nel più breve termine i provve-dimenti concreti per la progettazione, adozione ed istruttoria dei piani stess i.

Ciò costitui sce,ormai, un precisoobbligo per quei Comuni che so n o sta ti inclusi

Art. 44.

Norm e integrative e di esecuzione della legge.

Con decreti Reali, su proposta (lei Mi -nistro per i lavori puhblici, di co n ce r to coi Ministri interessati, sa ra n n u em a n a t i, a termini degli articoli l e 3 della legge 31 gennaio 1926-IV,n. 100,il regolamen-to di esecu zio n e della present e legge, nonchè le norme complementari cd 'inte-grative della legge stess a, che si rendes-se ro necessarie.

Art. 45.

Disposizioni finali.

Rimangono ferm e le disposizioni di legge che sta h il isco n o la co m p e te n za an-chedi altri Minist eri ed organico ns u lt i vi riguardo ai piani regola tori co m u nali cd ai regolamenti edilizi, nonchè quelle re-lative ai poteri del Minist ero delle co r -porazioni in materia di impianti indu-st r iali .

Sono abrogate tutte le altre dispo sizio-ni contrarie a quelle contenute nella pre-se n te legge o con essa incompatihili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigill o dello Stato, sia inserta nella Rac-colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiuu-que sp e tt i di osservarla e di farla o sser-vare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri,

addì 17 agosto 1942·XX VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Gorla - Vidussoni - Grandi- Di Revel - Bottai - Host Venturi - Ricci- Pa-colini,

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

nell'elenco approvato con Decreto inter-ministeriule 11 maggio 1954 (pu b bl ica to nella Gazzetta Uffieiale del 26 su ccess ivo , n. 120), ai se ns i dell'art. 8 della legge urbanistica.

Nè deve cos titu ire una remora la preo c-cupazione più volte affacciata dell'onere finanziario, giucchè questo, nei riguardi del piano generale, si riduce solt a n to al-la sp es a di progettazione, la quale si con-creta in cifre non eccessive, e sa r à, co-munque, largamente compensata dal van-taggio immediato di dotare il Comune dell'indispen sabile carta urbanistica, da attuarsi gradualmente nel tempo attrav er-so i piani particolareggiati.

L'esigenza di un ordinato assetto urba-nistico si presenta altresì per i Comuni che, essendo provvisti di un piano di ricostruzione, in conseguenza di danni hellici, abbiano necessità di sos titu ir l o co n un compiuto piano regolarore, in re-lazione al disposto dell'articolo Il d'ella legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Per iComuni danneggiati da terremoti.

la legge 11 dicembre 1952, n. 2467, sta b i-lisce che il Ministro dei Lavori Puhblici può fissare nuovi termini, con sca d en za non oltre il 15 aprile 1961, per l'attuazio-ne dei piani regolatori o di ampliamento di detti Comuni. Peraltro, nei casi in cu i non sia n o interventute proroghe l\i se ns i del!a citata legge, i Comuni interessati

non potranno esimersi dal predisporre anche essi un nuovo piano regolatore, giusta la legge urbanistica.

Il - PIANI REGOLATORI GENERALL COMUNALI E lNTERCOMUNALI.

l)Studio e impostazione.

Costituendo il piano regolatore gene-rale lo st r u me n to più importante per le attività costruttive e produttive del Co -mune, è indispensabile che venga posta la massima cura nel co nd u r re lo studio tecnico del programma urbanistico, il quale dovrà valere a tempo indeterrnina-to, e condizionerà quindi lo svil u p p o delle attività stess e almeno per parecchi anni.

fn relazione a quanto detto, è oppor-tuno che i Comuni si avvalgano di com-petenze specializzate, sia chequeste ven-gano organizzate nell'ambito dei propri uffici tecnici, sia che si manifesti la con-venienza di affidare, direttamente o me-diurne co n co rs i, a liberi professionisti l'incarieo di progettazione. In ogni caso, si richiama l'attenzione su ll a respon sahi-lità della scel ta dci tecnici progettisti, in quanto dall'oculata loro designazione di-pende in gran parte la riuscita dell'ini-ziativa.

Sempre in tema di indirizzo generale

"i deve far rilevare l'opportunità che a premessa del piano, vengano assunte quelle situazioni di carattere regionale, che i piani territoriali di coordinamento in corso di stu d io per cinscuna regione potranno mettere in evidenza. Ciò anche in relazione al disposto del 2° co m m a dell'articolo 6 della legge urbanistica il quale prescrive che i Comuni, il cui ter-ritor-io sia compreso in un piano territo-riale di coordinamento, so n o tenuti ad uniformare a questo il proprio piano re-golatore,

Nella stess a fase preliminare di stu -dio non dovrà essere tralasciato di accer-tare la convenienza di far luogo ad un piano lntercomunole, come previsto dal-l'art. 12 della legge urbanistica. In tal caso, ove l'iniziativa non sia sta ta presa da questo Ministero, il Comune o i Co-muni promotori dovranno concretare la loro richiesta producendo a questa Am-ministrazione centrale i se gu e nt i atti, per il tramite della Sezione urhanistica del competente Provveditorato alle 00.PP.:

Il) l'elenco dei Comuni da includere nel piano, insieme con una planimetria in iscalu non inferiore a l : 25.000, nella quale siano precisati i limiti amministra-tivi di ciascun Comune, l'estensione edi-lizia dei vari eentri abitati con l'indica-zione della relativa popolal'indica-zione, nonchè tutti gli altri elementi di carattere fisico ed economico conferenti allo scopo;

b) una relazione tecnica nella quale sia n o esposti dettagliatamente i motivi che inducono a proporre lo stu d io del piano intercomunale;

c) l'indicazione, anche in via di

mas-"ima,' dell'onere complessivopresumibile, sia finanziario ch e orgnnizzativo, e dei relativi criteri di ripartizione.

Indipendentemente (la quanto so p ra , come misura atta ad assicurare una rn-pida ed oculata impostazione dello stu -Ilio del piano regolatore, si potrà, - per i Comuni dovesi prospettino complessità Ili situ a zio n i e possibili interferenze fra diversi se tt o r i di attività, facenti capo ano

chead Amministrazioni sta ta l i- far Iuo-go ad una conferenza di servizi intesa a precisare le esigenze inerenti ai princi-pali problemi e, possibilmente, indicare le so lu zio n i più appropriate. A tal uopo i Comuni dovranno rivolgere apposita ri-chiesta a questo Ministero che si riserva Ili decidere se e in quale sede la confe-renza debba aver luogo.

2)Elementi di progetto.

In base all'art. 7 della legge

urbani-"t ica , il piano regolatore general e, sia r-omunale <:IIC intercomunale, si concreta in un programma contenente le direttive in base alle quali sa ra n n o sv il u p p a te le siste m a zio n i inerenti alle attività co strut-tive e produtstrut-tive, nell'ambito dell'intero territorio comunale, da svol ge rs i gradual-mente con opportuna elasticitànel tempo, nHIse n za peraltro un termine prcfissato, Esso, infatti, abilita i Comuni a formare i piani parricolureggiati di esecuzion e c a impedire che vengano eseguite co stru-zioni o trasformastru-zioni in difformità dei criterl direttivi essendo i proprietari di immobili obhlignti a rispettare le linee e le prescrizioni di zona indicate nel piano.

Gli elaborati di progetto, debitamen-te finnati dIIlITI ingegnere o da un archi-tetto. dovranno essere costituiti dai se -guenti elementi:

Il)sch e m a regionale con l'indicazione (Iella posizione e dell'importanza del Co-mune in rapporto ai centri di più diretto interesse;

b) planimetria, in iscala non infcrio-re a l :lO mila, di tutto il territorio comunale, con l'indicazione dello sta to di fatto esi stente, e cioè: altimetria del terreno, edifici esi stenti con distinaionc di quelli puhhlici, manufatti industriali, aree demaniali, immobili so gge tt i a tutela monumentale o paesi srica, zone so tt o p o -ste a vincoli di natura diversa, ed altri elementi di parricolare interesse urbani-stico ; inoltre dovrà essere indicata la tu-ponomastica;

c) planimetria in scal a non inferiore a l : 10.000, contenente:

- la divisione (lei territorio in zone in rapporto alle rispettive destinazioni (residenze, industria, agricoltura, sport, assistenza e cura, ecc.};

- l'indicazione delle aree destinate a formare sp azi di uso puhhl ico o so tto p o -ste a spe ciali se r vitù ;

- l'ubicazione delle se d i degli edifici puhhlini o di uso pubblico nonchè (Ielle opere ed impianti d'interesse collettivo;

d) planimetria in scal a non inferiore a I : 10.000'con l'indicazione delle rete stradale principale e delle altre vie di comunicazione (fe r ro via r ie , navigahili, erv.};

e) planimetric particolari in scal a maggiore di quelle indicate alle prece-denti lettere c) e d), là dove sia oppor-tuno - come nel caso di zone abitate da sis te m a re o da trasformare - un maggiore dettaglio degli elementi (li cui alle suddette lettere;

f) norme urbanistico-edilizie di ut-luazione, precisanti i caratteri e le limi-tazioni di zona (in d ice di sfru tt a m e n to edilizio), nonchè i vinro li attinenti alle particolari se r vi t ù, e contenenti gli ele-menti atti ad integrare il Regolamento

edilizio comunale ai se ns i dell'art. 33 della legge urbanistica;

g) relazione contenente:

- illustrazionegeneralee analitica tlel-lo sta to di fatto (a m b ie n te fisico, sto r ia , demografia ed economia, attrezzature so -dali e tecnologiche, edilizia, traffico e comunicazioni);

- indicazione dei principali problemi ed esige n ze conseguenztali all'analisi del-lo sta to di fatto, determinazione dei Iah-hisogni e so l u zio n i dei problemi riferiti ad un congruo periodo di tempo;

- illustrazione generale del progetto e dei criteri adottati per le più impor-tanti siste m a zio n i ;

- programma di attuazione e sua gra-duazione nel tempo.

La relazione, nei casidi maggiore com-plessità, sa rà hene venga integrata (la schemi grafici e da dati e documenti a necessario corredo.

Nel caso che i Comuni deliherino di avvalersi della facoltà di espropriare aree nelle zone di espansione. Ilisensi del pri-mo comma dell'urt . 18 della legge urba-nistica, il progetto dovrà essere altresì nccompagnato dai se gu e n ti elaborati.

h) planimetria catastale nella quale sia indicato il perimetro (Iella zona da espropriare;

i)piano finanziario contenente la stio ma so m m a r ia dei beni da espropriare, l'indicazione dei mezzi finanziari per provvedere alla sp esa e delle relative ga-ranzie che il Comune può offrire per l'ammortamento dei mutui che eventuul-mente intenda contrarre.

3)Procedura.

Il progetto di piano regolatore genera-le deve essere adottato dal Comune con apposita deliberu eonsiliare, da so tt o p o r -re all'approvazione della Giunta Provin-ciale Amministrativa. Dopo di che deve essere depositato negli Uffici comunali per un periodo di trenta giorni interi e consecutivi, compresi i festivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante un avviso, affisso all'albo pretorio, nel quale, oltre al rias-sunto della domanda diretta dal Sindaco al Ministero dei Lavori Puhhlici per ot-tenere l'approvazione del piano,sia no in-dicati il luogo, la durata e lo sco p o del deposito stesso con esp ress o riehiamo al-l'art. 9 della legge urbanistica, precisan-do che, sia Enti che privati, possono pre-sentare Closseruazioni n. Ili fini di lUI ap-por/o colluborutiuo dei citmdini II/ perle-zionument o del piano.

Uguale avvisodeve essereaffissoin luo-ghi di puhhlicu frequenza, inserito nel Foglio degli annunzi legali della provi n-eia, e, per i Comuni d i una l'erta impor-tanza puhhlicato su uno o più giornali di larga diffusione.

Presso gli uffici co m u n al i, nei quali viene eseguito il deposito del piano, de-ve essere tenuto un libro protocollo per registrare tutte le osservazioni, le quali devono essere presentat e per iscritto su competente l'arta legale, entro sessa n ta giorni, a decorrere da quello su cce ssi vo all'ultimo delle pubhlicazioni su in d ica tc . Decorso il termine utile il Segretario l'O

-munale ehiude il libro protocollo con una d ichiarnz io nc indicante il numero delle osservazioni presentate.

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ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETA INGEGNERI E ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 14 - N. 3 - MARZO 1960 ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETA INGEGNEHI E AHCHITETTI IN TOHINO - NUOVA SEHIE- A. 14 - N. 3 - ~IAHZO 1960

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In merit o alle osservazioni pr od ott e il Co m u ne deve , con apposit a deliber a con -sil iare - da ap p rov ars i anc he questa dalla G. P. A. - formulare le proprie eorurodcduzioni, ado tta nd o, nel con te m -po, le modifich e al piano ; consegue n ti all'a cco gliment o totale o .parziale di oso serv uzioni , A quest 'ultim o prop osito , si avvert e che le modifich e anzi de tte do-vrannorisultare da appo siti elabo ra tigra >

[ir-i nella stess a scala e co n la stess a rapo presentazione di cu i ai co rr is ponde n ti elaborati di progetto.

Espl etat a questa fase il pro ge tt o vie ne trasm esso con la domanda del Sind ac o redatta su com pe te n te car ta le gal e al Mi-nistero dei Lavori Pubhlici , per il tramite della Sezio ne Ur ban is tica, informandone , nel co n te m po , la Pref ettura. La Sezio ne rbanisti ca , riscontrata la re gol arità tec-nico-amministrativa de gli atti, dev e in ol-trare il progettoal Minist er o ,neltermine di ven ti giorn i, accompa gnandolo co n propria relazione.

La domanda dev e essere cor re d ata d:li segue n ti documenti:

a) deliberazione cons il iare con la quale è stato adottato il progetto del piano munita degli estre m i d ellapprova-zione della G.P.A. ;

b)originale in bollo del progetto del piano, e almeno quattro esem p lar i di esso in ca r ta sem pl ice, muniti della di-ch ia razio ne di confo r m ità all' originale:

così su ll' or ig in ale, come su gli esemp la r i in carta sem plice, debbono essere ripor-tati gli estre m i della deliberazione cons i-liare co n cu i il progetto èstato adottato; c) attestazione da cu i risulti che il piano finanziario - even tu almen te pro·

dolio - sia sta to approvato, oltre che dalla G.P.A., dai Ministeri dell'Interno c del Tesoro;

d) documenti in hollo co m p r ova n ti la regolarità della esegu ita pubblicazion e del piano, e preci sament e:

l) l'avvi so pubblicat o all'albo pre-torio;

2)un esem plare del fogli o degli annunzi legali della provincia ed un esem plare di ciasc u n o dei gio rn al i in cu i èsta to pubblicato l'a vvi sodi cu ial n. l;

3) il cer tifica to del Sind ac o com -provant e l'avvenuta pubblicazione per trenta giorni interi e consecu tiv i dell'avo viso di cu i al n. l;

4) il cer tificato con il quale il Sin · rlaco alle sta il regolare depo sit o della domanda e del piano negli Uffici com u

4) il cer tificato con il quale il Sin · rlaco alle sta il regolare depo sit o della domanda e del piano negli Uffici com u

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