È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.
6.4
Assistenza 6.1
Abilitazione al servizio
6.2
Accesso al servizio 6.3
Codice Pin
UNICO 2011 - Enti non commerciali ed equiparati
UNICO 2011 - Enti non commerciali ed equiparati
Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi – Redazione del rendiconto Gli enti non commerciali che effettuano occa-sionalmente raccolte pubbliche di fondi devo-no redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi del-l’art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il rendi-conto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l’accerta-mento relativo al periodo d’imposta cui il ren-diconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 del codice civile.
Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti cia-scuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricor-renze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime.
Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa con-cernente le entrate e le spese anzidette e de-ve essere redatto indipendentemente dal regi-me contabile adottato.
Associazioni sindacali agricole
Per le attività di assistenza fiscale resa agli as-sociati dalle associazioni sindacali e di cate-goria operanti nel settore agricolo, gli obbli-ghi di tenuta delle scritture contabili sono limi-tati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro. Al riguardo, occorre preci-sare che per l’individuazione degli incassi conseguiti nell’esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio IVA, in base al qua-le assumono riqua-levanza anche gli introiti risul-tanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non ri-scossi (ciò in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).
Gli obblighi contabili relativi a detta attività so-no limitati alla tenuta del registro previsto dal citato D.L. n. 331 del 1993.
Pertanto, per le altre attività commerciali even-tualmente esercitate dalle associazioni sinda-cali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 va riferito esclusi-vamente ai ricavi conseguiti nell’esercizio di dette altre attività commerciali.
Associazioni sportive dilettantistiche – Condizioni per le agevolazioni fiscali Ai sensi del comma 17 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella de-nominazione sociale la finalità sportiva e la ra-gione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e se-guenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridi-ca di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 10 febbraio 2000, n. 361.
Entrambe le tipologie di associazioni devono adottare la denominazione indicata dal com-ma 17 citato e sono tenute ad adeguare il contenuto degli statuti o degli atti costitutivi al-le disposizioni del comma 18.
Si precisa che le associazioni sportive dilettan-tistiche continuano a fruire, senza soluzione di continuità, delle agevolazioni previste dalle vi-genti disposizioni e possono beneficiare di quelle introdotte dall’art. 90 della legge n.
289 del 2002, sempre che adeguino gli sta-tuti con le modalità e nei termini ai sensi dell’ar-ticolo 90, comma 18, come modificato dal D.L. 22 marzo 2004 n. 72 convertito con mo-difiche dalla Legge 21 maggio 2004 n.128.
Le associazioni sportive dilettantistiche si costi-tuiscono con atto scritto nel quale deve tra l’al-tro essere indicata la sede legale. Nello statu-to devono essere espressamente previsti ai sensi del comma 18 dell’art.90 citato:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con riferimento all’orga-nizzazione di attività sportive dilettantisti-che, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nes-sun caso, essere divisi fra gli associati, an-che in forme indirette;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previ-sione dell’elettività delle cariche sociali;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti econo-mico-finanziari, nonché le modalità di ap-provazione degli stessi da parte degli orga-ni statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della associazione.
Il comma 18-bis fa divieto agli amministratori delle associazioni sportive dilettantistiche di ri-coprire la medesima carica in altre società o as-sociazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o discipli-na associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Attività agricole connesse
Le attività connesse a quella agricola principa-le che realizzano la conservazione, commer-cializzazione e valorizzazione, considerate autonomamente, non possono dar luogo ad attività connesse diversamente da quelle che realizzano una sostanziale “manipolazione” o
“trasformazione” dei prodotti agricoli. Le atti-vità di conservazione, commercializzazione e valorizzazione prese di per sé singolarmente
non possono mai produrre reddito agrario ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) del TUIR, bensì reddito di impresa ai sensi dell’ar-ticolo 55 del TUIR (si veda in proposito la re-lazione di accompagnamento al decreto mini-steriale del 19 marzo 2004). È da sottolinea-re comunque che le psottolinea-redette attività rientrano senz’altro nell’ambito di applicazione dell’ar-ticolo 32 del TUIR quando riguardano prodot-ti propri, ossia ottenuprodot-ti dall’esercizio dell’atprodot-ti- dell’atti-vità agricola principale (coltivazione del fon-do, del bosco, allevamento) dell’imprenditore agricolo. Nel caso in cui l’attività di conserva-zione, commercializzazione e valorizzazione abbia ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi non possono essere assoggettate al regime di determinazione del reddito previsto all’articolo 32 del TUIR. Considerato che, quando tali attività non sono esercitate con-giuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione viene a mancare ogni con-nessione con l’attività agricola principale, si ri-tiene che producano redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposi-zioni in tema di redditi d’impresa contenute nell’articolo 56 del TUIR e siano, quindi, esclu-si anche dall’applicazione del regime forfeta-rio di cui allo stesso articolo 56-bis del TUIR.
È il caso di sottolineare, infatti, che la norma di cui all’articolo 56-bis trova applicazione con riguardo alle stesse attività connesse (di manipolazione e trasformazione) richiamate nel disposto dell’articolo 32 del TUIR, rispetto al quale tuttavia si differenzia in quanto pre-suppone che le stesse attività abbiano ad og-getto tipologie di beni diverse da quelle elen-cate nel decreto ministeriale.
Le attività di trasformazione riconducibili al re-gime previsto dall’articolo 56-bis del TUIR so-no quelle attività che concerso-noso-no le trasforma-zioni in prodotti diversi da quelli compresi nel-la tabelnel-la allegata al decreto ministeriale cita-to. Devono, in particolare, ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 56-bis citato le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase succes-siva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ul-teriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale ai sensi del-l’articolo 2135 del codice civile.
Infine si precisa che nei regimi dei redditi agra-ri (articolo 32) e dei redditi d’impresa forfettiz-zati (articolo 56-bis) possono rientrare anche i redditi prodotti da attività agricole connesse di manipolazione e trasformazione realizzate uti-lizzando prodotti acquistati da terzi al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamen-to della struttura produttiva. Possono, inoltre, es-sere ricondotti ai citati regimi impositivi anche i redditi prodotti nell’esercizio di attività con-nesse che comportino l’utilizzo di prodotti acquistati da terzi per un miglioramento della gamma di beni complessivamente offerti
dal-APPENDICE
l’impresa agricola, semprechè i beni acquista-ti siano riconducibili al comparto produtacquista-tivo in cui opera l’imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura).
Per ulteriori precisazioni si possono consultare le circolari del 14 maggio 2002, n. 44, e del 15 novembre 2004, n.44, dell’Agenzia del-le Entrate.
Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
Non si considerano destinati a finalità estra-nee all’esercizio dell’impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:
– i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associa-zioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 no-vembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la de-ducibilità del costo di tali beni;
– le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diret-ta l’attività d’impresa, che, in alternativa al-la usuale eliminazione dal circuito commer-ciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n.
460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
– i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che pre-sentino imperfezioni, alterazioni, danni o vi-zi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializ-zazione o la vendita, rendendone necessa-ria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ON-LUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’ac-quisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estra-nee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’ar-ticolo 85, comma 2, del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrut-ti agli effetdistrut-ti dell’imposta sul valore aggiunto.
La possibilità di fruire delle agevolazioni re-cate dalle citate disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al ri-spetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
– la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolasti-che, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodot-ti editoriali e di dotazioni informaprodot-tiche non più commercializzati e non più idonei alla com-mercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la
de-ducibilità del costo di tali beni. Le disposizio-ni attuative del citato art. 54 sono state detta-te dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoria-le e di dotazione informatica e quella di pro-dotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.
Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni
Nel caso di cessione di diritti reali di godimen-to e, in particolare, del diritgodimen-to di usufrutgodimen-to e del-la nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualifica-zione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni non qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipa-zione al capitale o al patrimonio della società partecipata pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati di altre partecipazioni.
La percentuale di capitale sociale rappresen-tata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rappor-to tra il valore dell’usufrutrappor-to o della nuda pro-prietà e il valore della piena propro-prietà.
Percentuale ceduta =
valore nominale azioni x valore usufrutto o nuda proprietà valore piena proprietà
Il valore dell’usufrutto e quello della nuda pro-prietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concer-nenti l’imposta di registro).
Viceversa costituiscono cessioni di partecipazio-ni qualificate quelle che rappresentano una per-centuale di partecipazione al capitale o al pa-trimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o me-no di titoli negoziati in mercati regolamentati.
Comuni ad alta densità abitativa Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli im-mobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizza-zioni dei proprietari e quelle degli inquilini mag-giormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all’art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
• nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firen-ze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Ro-ma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
• negli altri comuni capoluoghi di provincia;
• nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 no-vembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
• nei comuni della Campania e della Basilica-ta colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.
Il sopracitato art. 8 della L 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presen-te che, se in seguito all’aggiornamento periodi-co operato dal CIPE, il periodi-comune ove è sito l’im-mobile non rientri più nell’elenco di quelli ad al-ta tensione abial-tativa, il locatore non è più am-messo a fruire dell’agevolazione fiscale previ-sta sin dall’inizio del periodo d’impoprevi-sta in cui interviene la delibera del CIPE.
Contributi o liberalità (art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR)
Devono considerarsi contributi “per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato” quelli la cui conces-sione sia specificamente condizionata dalla legge all’acquisizione di beni strumentali am-mortizzabili, quale che sia la modalità di eroga-zione degli stessi (attribueroga-zione di somme in de-naro, riconoscimento di crediti d’imposta, ecc.).
Tali beni concorrono alla formazione del red-dito secondo le regole di competenza econo-mica ai sensi dell’art. 109 del TUIR. Si preci-sa che le regole per il trattamento dei contribu-ti per l’acquisto di beni ammorcontribu-tizzabili riguar-dano solo i contributi per l’acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell’eser-cizio in corso al 1° gennaio 1998 o in eserci-zi successivi.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso al-la formazione del reddito avverrà automatica-mente sotto forma di minori quote di ammorta-mento deducibili nei periodi d’imposta di du-rata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nel-l’attivo al lordo del contributo ricevuto, il con-corso alla formazione del reddito d’impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sot-to forma di quote di risconsot-to proporzionalmen-te corrispondenti alle quoproporzionalmen-te di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammorta-mento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, oc-correrà procedere oltreché al rinvio della de-duzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo im-putata al conto economico ad essa proporzio-nalmente corrispondente.
Si ricorda che per espressa previsione della lett. b) del comma 3 del citato art. 88 del TUIR, resta ferma l’applicazione delle agevo-lazioni connesse alla realizzazione di investi-menti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo uni-co delle leggi sugli interventi nel mezzogior-no di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, UNICO 2011 - Enti non commerciali ed equiparati
per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabi-le, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provve-dimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in osse-quio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).
Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti L’art. 26, comma 1, del Tuir, prevede il riconosci-mento di un credito d’imposta per le imposte ver-sate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti co-me da accertaco-mento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal pre-detto procedimento occorre rideterminare il red-dito riferibile all’immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e quindi ricalco-lare l’imposta dovuta: la differenza tra l’imposta a suo tempo liquidata e l’imposta così ricalcola-ta costituisce credito d’imposricalcola-ta ai fini dell’IRES.
Eventi eccezionali
1. Vittime di richieste estorsive e dell’usura Soggetti che, esercitando un’attività imprendi-toriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professio-ne, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguen-za di fatti delittuosi commessi, anche al di fuo-ri di un vincolo associativo, per il perseguimen-to di un ingiusperseguimen-to profitperseguimen-to. Per le vittime delle sud-dette richieste estorsive, l’art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha di-sposto la proroga di tre anni dei termini di sca-denza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con con-seguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
3. Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo
Soggetti con domicilio fiscale o sede opera-tiva, alla data del 6 aprile 2009, nei comu-ni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in
ta-le data nella regione Abruzzo per i quali la Ordinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780 ha previsto la sospensione, dal 6 aprile al 30 novembre 2009, dei termini re-lativi agli adempimenti ed ai versamenti tribu-tari scadenti nel medesimo periodo. Detti ter-mini sono stati prorogati al 30 giugno 2010 dall’Ordinanza Ministeriale n. 3837 del 30 dicembre 2009 limitatamente ai soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa nei comuni del cratere (eccetto gli istituti di credi-to e assicurativi). L’articolo 39 del decrecredi-to – legge 31 maggio 2010, n. 78, ha ulterior-mente prorogato i termini di sospensione fino al 20 dicembre 2010 per le persone fisiche titolari di redditi di impresa e di lavoro auto-nomo e per i soggetti diversi dalle persone fi-siche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, entrambi con domicilio fisca-le o sede operativa nei comuni del cratere.
4. Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti dall’alluvio-ne verificatasi in data 1° ottobre 2009 nella provincia di Messina
Soggetti con domicilio fiscale o sede operati-va, alla data del 1° ottobre 2009, nei comu-ni colpiti dall’alluvione verificatasi in tale data nella provincia di Messina per i quali il decre-to 8 otdecre-tobre 2009, ha previsdecre-to la sospensio-ne, dal 1°ottobre 2009 al 1°novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo
Soggetti con domicilio fiscale o sede operati-va, alla data del 1° ottobre 2009, nei comu-ni colpiti dall’alluvione verificatasi in tale data nella provincia di Messina per i quali il decre-to 8 otdecre-tobre 2009, ha previsdecre-to la sospensio-ne, dal 1°ottobre 2009 al 1°novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo