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Nel primo codice penale per il Regno d’Italia «l’impulso di brutale malvagità» viene previsto dall’art. 366 n. 3 come qualifica aggravante dell’omicidio volontario. Questa norma era il risultato di un lungo itinerario. Il progetto del 1868346 prevedeva all’art. 284 lett. e la pena della reclusione di venticinque anni per l’omicidio «commesso senz’altra causa che l’impulso di brutale malvagità».347 L’omicidio volontario semplice veniva punito con la reclusione da venti a ventiquattro anni in forza dell’art. 285. Appare evidente la volontà di eliminare ogni pratica specificità all’ipotesi di omicidio brutale.

Occupandosi del riordinamento del titolo XII sui «reati contro la vita e l’integrità personale», il progetto del 1870 agli artt. 281 e 282 poneva l’omicidio brutale fra quelli puniti con la reclusione a vita «sembrandole che presenti i caratteri da meritare tale pena […] per la qualità delle persone […] o per la loro indole speciale» e formulava la relativa disposizione nell’art. 334, lett. e:

345 Cfr. P. Vico, Omicidio, in Digesto italiano, XVII, Torino, 1904-1908, p. 232.

346 Senza parlare dei più lontani tentativi, preme ricordare che il primo progetto del Codice penale

venne redatto nel 1868 da quella Commissione che risultò composta dalla fusione delle due Commissioni nominate l’una con decreto del 15 novembre 1865 per «studiare e proporre la riforma del sistema delle pene da servire di base alla formazione del nuovo Codice penale»; l’altra con decreto del 12 gennaio 1866 per «compilare il progetto del nuovo codice», valendosi anche dei risultati e delle conclusioni alle quali sarebbe giunta la prima. La prima Commissione era composta da Pisanelli, in qualità di presidente, Arabia, Bellazzi, Boschi, Giuliani, Lavini, Mancini, Morelli, Paoli, Peri e Ambrosoli; la seconda da Pisanelli – sempre in qualità di presidente, Marzucchi – in qualità di vice-presidente, Arabia, Carrara, Conforti, De Filippo, Mancini, Paoli, Pessina, Sellitto, Tecchio, Vacca, Ambrosoli, De Foresta, Vaccarone, cui furono in seguito aggiunti Costa, Ellero, Tolomei, Tondi. Cfr. Progetto del codice penale del Regno d’Italia (libro primo) presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Taiani), seduta del 23 novembre 1886, in Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera dei deputati, legislatura XVI, sessione prima 1886-1887, dal 10 giugno 1886 al 4 settembre 1887 (V. Regio Decreto n. 4899, pubblicato il 7 settembre 1887, III, n. 74, Roma, 1887, pp. 1-2.

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L’omicidio volontario è punito con la reclusione a vita quando è commesso per solo impulso di brutale malvagità.348

Nel progetto del ministro Paolo Onorato Vigliani (1814-1900), invece, la fattispecie veniva omessa senza che se ne esplicitassero i motivi: nessuna osservazione da parte della Commissione senatoria e del Senato.349

Fu invece in seno alla Commissione del 1876 che il senatore De Falco propose di aggiungere l’aggravante della brutale malvagità. Ma il penalista Raffaele Conforti (1804-1880)350 osservava351 che tale circostanza può talvolta essere anche semplicemente indizio di crassa e stupida ignoranza, e pertanto non le si dovrebbe riconoscere l’efficacia di una vera e propria aggravante. Se pure essa fosse il prodotto criminoso di un’indole feroce e perversa, può essere sufficientemente calcolata dal giudice nella latitudine della pena che è rimessa alla sua prudente estimazione.352 Ma il primo progetto Zanardelli all’art. 322 n. 3 prevedeva la pena dell’ergastolo nell’ipotesi di reato commesso per solo impulso di brutale malvagità. Nella Relazione viene evidenziato che la somma gravità di questo reato si intende agevolmente se si consideri l’allarme sociale che esso può suscitare, ingenerando nei consociati la sensazione di essere in balia di criminali imprevedibili proprio perché privi di qualsiasi movente.353

348 Il progetto del codice penale pel Regno d’Italia, II, verbale n. 49, Firenze, 1870, pp. 335-336. 349 Progetto di legge per l’approvazione del codice penale del Regno d’Italia presentato al Senato

dal ministro di grazia e giustizia Vigliani nella tornata 24 febbraio 1874, Roma, 1874, artt. 363-370.

350 Per un inquadramento biografico e ideologico si veda G. Monsagrati, Conforti Raffaele, in

Dizionario biografico degli Italiani, Roma, 1982, pp. 806-810.

351 Il Conforti presentò le sue osservazioni in qualità di vicepresidente del Senato dal 20 novembre

1876 al ministero di Grazia e Giustizia nel primo governo Cairoli (24 marzo 1878), cfr. G. Monsagrati, Conforti Raffaele, in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, 1982, p. 809.

352 Verbali, n. 12, p. 129.

353 Relazione e progetto lasciato in corso di studio dal Ministro Zanardelli con le modificazioni

proposte dal Ministro Savelli, in Allegati al progetto del codice penale del Regno d’Italia (Savelli), tornata del 26 novembre 1883, Roma, 1883, p. 126.

144 Le stesse considerazioni si ritrovano nei progetti Savelli354 e Pessina355 e confluiscono nel secondo ed ultimo progetto Zanardelli all’art. 346 n. 3 che, definiva l’omicidio «qualificato e soggetto alla pena dell’ergastolo per ragione dell’intrinseca malvagità del fatto quando è commesso per solo impulso di brutale malvagità».

Mentre la Commissione della Camera dei deputati non sollevava obiezioni, quella senatoria nella tornata del 14 giugno 1888 osservava che l’‘omicidio per brutale malvagità’, che il progetto Zanardelli annovera fra gli omicidi qualificati, si vorrebbe classificato fra quelli aggravati per i quali all’art. 346 si prevedeva la pena della reclusione da ventidue a ventiquattro anni, accostando così tale tipologia a quella dell’omicidio premeditato. La Commissione senatoria sottolineava che in fondo si trattava di una figura assai rara di omicidio, a cui il giudice poteva fare agevolmente ricorso nelle ipotesi di omicidi senza causa apparente.

Carsicamente l’omicidio per malvagità era colto nella sua pratica valenza di consentire al giudice il superamento dell’impasse nell’incapacità di individuare la causa.

Dal punto di vista della Commissione senatoria, non si nega che il cinismo di chi uccida per voluttà manifesti nel colpevole una profonda perversione ma si sostiene che esso trova maggiore analogia con l’omicidio accompagnato da sevizie, piuttosto che con l’omicidio premeditato. Se la nequizia è parimenti manifesta nelle due tipologie di omicidi, vi è un tratto caratteristico che li distingue, giacché il ‘brutale’ emana da un moto improvviso di un animo aperto alle violenze; il ‘premeditato’ costituisce invece il portato di una deliberazione maturamente presa da un animo perverso, nel quale la riflessione, anziché ravvivare il sentimento del dovere, reca nuovi incitamenti al delitto. Chi uccide per sola brutalità dovrebbe incorrere nel massimo rigore del sistema penale, al fine di difendere la società dal

354 Progetto del codice penale del Regno d’Italia presentato alla Camera dei deputati nella tornata

del 26 novembre 1883 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Savelli) con la relazione ministeriale, Roma, 1883, art. 327, n. 3: «Si applica la pena dell’ergastolo, se il delitto è commesso […] per solo impulso di brutale malvagità».

355 Progetto di codice penale pel Regno d’Italia presentato dall’onorevole Savelli alla Camera dei

deputati nella tornata del 26 novembre 1883 confrontato con le modificazioni proposte dal Ministro di Grazia e Giustizia (Pessina), Roma, 1885, art. 344, n. 3.

145 pericolo permanente che emana dalla ferocia di chi corre al più efferato dei delitti con una leggerezza che è superata soltanto dalla sua profonda malvagità.356 Nella Commissione di revisione, il senatore Calcedonio Inghilleri (1836-1926), contesta la possibilità stessa di un omicidio per solo impulso di brutale malvagità, in quanto ove esistesse, significherebbe avere agito in stato di pazzia e quindi dovrebbe essere assegnato alle strutture sanitarie. La qualifica che informa il cosiddetto omicidio sine causa sarebbe priva di fondamento giuridico e di materiale esistenza, poiché – a detta dell’Inghilleri – coloro che uccidono senza motivo sono soltanto poveri dementi. L’omicidio, in quanto reato, non può esistere se non in presenza di una causa. Anche nel caso – già citato – dell’uomo che, per provare il valore della sua polvere tirò un colpo di fucile a un infelice che neppure conosceva357esiste un motivo, quello di provare l’efficienza della sua arma.