2.4. I L NESSO DI COLLEGAMENTO : FORME E FONTI
2.4.1. I L COLLEGAMENTO OCCASIONALE
«Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano».181
«La contestuale stipulazione con un unico atto di due (o più) negozi distinti, strutturalmente e funzionalmente autonomi, aventi per oggetto il medesimo bene […], conserva alle singole dichiarazioni negoziali l’individualità e la disciplina giuridica propria del tipo negoziale in cui rispettivamente s’inquadrano, senza che le vicende dell’una si ripercuotano necessariamente in quelle dell’altra».182
180 Ad esempio – tenendo presente che l’accertamento di un tale rapporto è
inscindibilmente legato alle circostanze del caso concreto – la vendita di un fondo e l’appalto per l’edificazione di esso.
181 Così Cass., 27.03.2007, n. 7524, cit.; Cass., 21.09.2011, n. 19211, cit.; Cass.,
11.06.2001, n. 7852, cit.
182 Cass., 13.02.1992, n. 1751, in Giur. it., 1993, I, 1, p. 1076. Cfr. anche, fra le
tante, Cass., 05.04.1984, n. 2217, cit.; Cass., 17.11.1983, n. 6864, in Giur. it., 1984, I, 1, p. 1459; Cass., 02.07.1981, n. 4291, cit.
Ciò che si evince dalle succitate massime è che il
collegamento deve ritenersi “occasionale” o “materiale” e,
quindi, privo di rilievo giuridico quando più contratti siano
stipulati nel medesimo contesto documentale, senza tuttavia
essere esecutivi di un programma negoziale unitario. Le singole
dichiarazioni, funzionalmente autonome, dunque, sono
congiunte in modo casuale e mantengono la loro individualità,
cosicché la giustapposizione non influenza le reciproche
discipline.
183Il rapporto tra negozi è, dunque, meramente
esteriore.
184Tale circostanza può certamente costituire un indice di un
legame altro che accidentale, l’esistenza del quale deve però
ricavarsi e giustificarsi in forza di elementi del tutto diversi
dalla mera condivisione del supporto documentale.
In tali frangenti, dunque, parlare di collegamento tra
contratti implica un impiego improprio del termine, in quanto
manca qualsiasi forma di coordinamento tra contratti diversi
verso un fine unitario.
Contempla un caso tipico di collegamento occasionale l’art.
1911 c.c., in tema di coassicurazione, alla cui stregua, ciascun
assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurativa,
soltanto in proporzione alla rispettiva quota, anche se unico è il
contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
185La redazione uno actu di due o più negozi ha come unico
scopo la possibile economia di attività giuridica, evitando la
ripetizione di quelle operazioni preliminari alla stipulazione ed
183 Cfr. BATTELLI E., Il collegamento negoziale occasionale, cit., p. 137; DE MARI C.,
Collegamento negoziale materiale e legittimazione dell’azione di nullità, cit., p. 1077; DI NANNI C., Collegamento negoziale e funzione complessa, cit., p. 315 e ss.; RAPPAZZO A., I contratti collegati, cit., p. 23; MINUTILLO TURTUR R., I negozi collegati, cit., p. 255 e gli estremi giurisprudenziali ivi riportati.
184 Così FERRANDO G., I contratti collegati, cit., p. 262.
185 Osserva DI NANNI C., Collegamento negoziale e funzione complessa, cit., p. 317,
nota 72, che anche l’art. 256 c.c., che fa salva l’efficacia del riconoscimento di figlio naturale nel testamento, contempla un’ipotesi tipica di collegamento occasionale tra negozi.
il necessario svolgimento delle trattative per giungere
all’accordo.
La nozione di collegamento occasionale si spiega, in
prospettiva storica, nel momento in cui si abbia presente che,
nei primi studi comparsi in Italia sui rapporti complessi,
trovava consensi la convinzione che il legame tra più
prestazioni fosse rilevante solo se capace di avvincerle in un
solo contratto, mentre si riteneva che, di converso, in presenza
di più contratti, l’eventuale comunanza di scopo economico non
determinasse alcuna conseguenza giuridica.
186Giurisprudenza e dottrina odierne negano ogni rilevanza a
tale forma di collegamento in virtù dell’ovvia considerazione
che più negozi possono documentarsi in un unico atto e più atti
documentare un unico negozio.
187In questo senso, si è giustamente segnalato che il
collegamento occasionale, proprio perché idoneo a descrivere il
fatto della documentazione di più contratti in unico atto, «non
sembra costituire un capitolo della connessione tra negozi,
bensì della teoria del documento giuridico, da cui finisce per
186 In tal senso FERRANDO G., I contratti collegati, cit., p. 262, riferendosi alle tesi
formulate da DE GENNARO G., I contratti misti, cit., p. 61 e ss., la quale suggerisce di abbandonare la nozione e condivisibilmente ammonisce: “se per brevità di linguaggio si ritiene utile continuare ad impiegarla, occorre avere ben chiaro che la sua definizione può risultare solo in negativo dalla mancanza di collegamento in senso tecnico”.
187 In dottrina, cfr., per tutti, GALGANO F., Diritto civile e commerciale2, cit., p. 188
e ss. Contra BARBA V., La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale, cit., p. 34, il quale sostiene, da una parte, che ai contratti occasionalmente collegati non può applicarsi il principio del simul stabunt simul cadent, ma che, dall’altra, tale rapporto è tutt’altro che irrilevante sul piano ermeneutico. Ai sensi dell’art. 13622
c.c., infatti, la conclusione di un contratto potrebbe rappresentare, rispetto ad altro, del quale si svolga l’interpretazione, un comportamento anteriore e/o coevo e/o posteriore alla conclusione del primo, cioè un comportamento alla luce del quale selezionare il significato dell’accordo indagato. Per quanto concerne la giurisprudenza si vedano i riferimenti riportati da DI NANNI C., I negozi collegati nella recente giurisprudenza (note critiche), cit., p. 135.
ricevere e di cui deve sfruttare tutte le potenzialità di
disciplina».
188Sul piano processuale, l’autonomia dei negozi solo
esteriormente collegati si traduce nella carenza, in chi sia parte
di uno solo di essi, dell’interesse e della legittimazione ad agire
per l’accertamento dell’invalidità o inefficacia degli altri
contratti.
189Possiamo, quindi, rapidamente concludere che il
collegamento occasionale è, in via di principio, irrilevante per
l’ordinamento giuridico.
190188 BARBA V., La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale, cit., p. 35. 189 Cfr. Cass., 13.02.1992, n. 1751, cit.
190 DI SABATO F., Unità e pluralità di negozi, cit., p. 428, nota n. 39, pur ritenendo
che il nesso occasionale derivante dalla contestualità di stipulazione sia di regola privo di specifiche conseguenze sul piano dell’ordinamento giuridico, non ne esclude a priori la rilevanza: emblematiche, al riguardo, sarebbero l’ipotesi della nullità del contratto per difetto di forma nel caso di unico contesto o quella di vizio derivante ad entrambi i negozi dalla incapacità di uno dei contraenti. Egli, tuttavia, precisa giustamente che in questi casi “non è l’unione produttiva di effetti, ma è la presenza o meno di certi elementi e requisiti che reagisce sui due negozi allo stesso modo per il solo fatto di essere comune a entrambi”.
Occorre, peraltro, rilevare che se in astratto collegamento funzionale e collegamento occasionale sono assolutamente distinguibili, nella pratica tale nettezza talvolta si affievolisce, come testimonia il caso – deciso da Cass., 19.01.1995, n. 559, in Fall., 1995, p. 1187 e riportato da RAPPAZZO A., I contratti collegati, cit., pp. 25-26 – di un ricavo netto da sconto non consegnato dalla banca allo scontatario bensì accreditato su di un conto corrente a quest’ultimo intestato: appare incerto se tale accredito equivalga a materiale consegna di denaro ovvero esso costituisca esecuzione del rapporto di conto corrente. Se il collegamento tra annotazione in conto e rapporto di conto corrente ha natura meramente occasionale, come in tale frangente ha sostenuto la Suprema Corte, lo sconto non si innesta nel profilo funzionale dell’anticipazione bancaria e rimane negozio autonomo, con la conseguenza che la relativa operazione non costituisce una forma di utilizzazione del conto e di ripristino della disponibilità concessa con l’apertura di credito in conto corrente.