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Collocamento Obbligatorio delle altre categorie protette

Affrontando questo tema, dobbiamo premettere che, in generale, la normativa che riguarda il Collocamento delle altre categorie protette di cui all'art. 18 della Legge n. 68/99 è veramente di difficile lettura perché molto complessa e poco chiara. Lo sono in particolar modo le regole che riguardano i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le categorie ad essi equiparate, tra cui vi sono gli orfani ed il coniuge superstite dei lavoratori deceduti per fatto di lavoro.

Frequentemente, ne consegue anche una difforme interpretazione ed applicazione della legge da parte dei Servizi competenti (Centri per l'Impiego).

Di questo mettiamo continuamente a conoscenza nelle nostre schede informative pubblicate su www.superabile.it e nelle nostre risposte ai quesiti proposti dagli utenti del Servizio.

L'art. 18 comma 2 Legge n. 68/99 prevede che “in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale”.

Purtroppo, a distanza di oltre 20 anni, questa disciplina organica, che avrebbe potuto e dovuto sciogliere i molteplici dubbi interpretativi, non è ancora intervenuta.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che, negli anni, numerosi provvedimenti legislativi si sono succeduti e talvolta sovrapposti, mentre c'è stato un continuo ampliamento delle originarie categorie protette prevista dall'art. 18 Legge n. 68/99 per l'intervento di numerosi provvedimenti legislativi, che hanno man mano aggiunto molte nuove categorie.

Quali sono le altre categorie protette

Pertanto, ad oggi le categorie protette che hanno diritto al Collocamento Obbligatorio, ognuna con propri requisiti e prerogative, sono quelle di seguito elencate:

- orfani e coniugi superstiti delle persone decedute per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause (art. 18 Legge n. 68/99);

- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale (art. 18 Legge n. 68/99);

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

- profughi italiani rimpatriati di cui alla legge n. 763/81 (art. 18 Legge n. 68/99);

- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, anche se non in stato di disoccupazione (art. 1 comma 2 Legge n. 407/98 e successive modificazioni ed integrazioni);

- familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (art. 1 comma 2 Legge 407/98 e successive modificazioni ed integrazioni);

- testimoni di giustizia (art. 7 Decreto-legge n. 101/2013);

- orfani per crimini domestici (art. 6 Legge n. 4/2018);

- orfani disastro hotel Rigopiano (art.11-septies, comma 2 Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135);

- care leavers: giovani che al compimento del 18° anno di età vivono al di fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (art. 67 bis Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34);

- vittime del contagio da Covid 19 e loro familiari: coniuge, figli, fratelli se conviventi e a carico della vittima del dovere, i genitori se unici superstiti (art. 16-bis Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34).

In considerazione della numerosità delle categorie protette e della complessità della normativa, in questa trattazione ci occuperemo in particolare di quelle categorie protette che sono di interesse per l'INAIL:

- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di lavoro (cosiddetti equiparati), esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale;

- orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell'invalidità riportata per tale causa;

- vittime del contagio da Covid 19 e loro familiari

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Iscrizione alle liste speciali delle altre categorie protette

Per usufruire del Collocamento Obbligatorio, tutte le categorie protette devono essere in ogni caso iscritte negli elenchi speciali tenuti dai Centri per l'Impiego.

Per iscriversi alle liste speciali del Collocamento è necessario, in generale, essere in possesso dello stato di disoccupazione, ma ciò non è richiesto per tutte le categorie.

Per alcune categorie protette di nostro interesse come gli orfani ed il coniuge superstite dei deceduti per fatto di lavoro, per le vittime di Covid e loro familiari non è richiesto lo stato di disoccupazione.

I due elenchi che seguono sullo stato di occupazione/disoccupazione costituiscono un esempio evidente delle differenze di trattamento che vi sono tra le varie categorie protette.

Categorie protette per le quali è possibile l'iscrizione solo se in possesso dello stato di disoccupazione

- orfani/coniugi superstiti delle persone grandi invalidi guerra e per servizio (art. 18 Legge n. 68/99);

- figli e coniugi di coloro che sono stati riconosciuti grandi invalidi (per cause di lavoro, servizio, guerra (cosiddetti equiparati), esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale (art. 18 Legge n. 68/99);

- profughi italiani rimpatriati di cui alla legge n. 763/81 (art. 18 Legge n. 68/99);

- orfani per crimini domestici (art. 6 Legge n. 4/2018);

- care leavers (art. 67 bis Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34)

Categorie protette per le quali è possibile l'iscrizione anche se occupate La Legge n. 68/99 prevede che possano iscriversi al Collocamento Mirato, anche se occupati, i soggetti di cui alla Legge n. 407/98 e successive modifiche, nonché le categorie ad esse equiparate quali:

- vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari (Legge n. 407/98);

- orfani o in alternativa coniugi superstiti di vittime del lavoro (Legge n. 244/07);

- testimoni di giustizia (art. 7 Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013; D.M. n. 204/2014);

- orfani disastro hotel Rigopiano (art.11-septies, comma 2 Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135);

- vittime del contagio da Covid e loro familiari (art. 16-bis Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34).

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Tornando alle categorie di nostro interesse, si ricorda che, in base all'art. 1, comma 2 DPR n. 333/2000, possono essere iscritti negli elenchi del Collocamento Obbligatorio i soggetti di cui alla Legge 407/1998, anche se non in possesso dello stato di disoccupazione e perciò, concludendo:

- i figli e il coniuge delle persone grandi invalidi del lavoro possono essere iscritti, solo se in possesso dello stato di disoccupazione;

- gli orfani e il coniuge superstite delle persone grandi invalidi del lavoro possono essere iscritti, anche se non in possesso dello stato di

disoccupazione, in virtù del fatto che l'art. 3 comma 123 Legge n. 244/2007 ha esteso agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di

persona deceduta per fatto di lavoro le disposizioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata previste dalla Legge n. 407/98;

- vittime del Covid e loro familiari possono essere iscritti, anche se non in possesso dello stato di disoccupazione, in virtù del fatto che l’art. 16-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha esteso anche a questa categoria le disposizioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata previste dalla Legge n. 407/98.

Stato di disoccupazione

I "disoccupati" ai sensi dell’art. 19 comma 1 Decreto Legislativo n.

150/2015 - come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera i) Decreto Legislativo n. 185/2016 - sono “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, relativo a reddito di cittadinanza e quota 100, ha introdotto novità sullo stato di disoccupazione.

L’art. 4 comma 15-quater, pur non modificando l’art. 19 comma 1 Decreto Legislativo n. 150/2015, specifica che "per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917": al momento, come precisato dalla Circolare Anpal n. 1/2019,

€ 8.145 annui nel caso di lavoro dipendente ed € 4.800 annui nel caso di lavoro autonomo nel corso dell'anno solare).

Attualmente, in base alle disposizioni del Decreto Legge n. 4/2019, i requisiti

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- svolgimento di un lavoro subordinato o autonomo da cui derivi un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8145 annui nel caso di lavoro dipendente ed € 4.800 annui nel caso di lavoro autonomo nel corso dell'anno solare).

Pertanto, le persone in possesso dei suddetti requisiti sono in status di disoccupazione e possono iscriversi o rimanere iscritti al Collocamento ordinario e obbligatorio.

Per le persone con contratti di lavoro a termine fino a sei mesi, a prescindere dall'ammontare del reddito, lo stato di disoccupazione è sospeso, per la durata del contratto, come avveniva in precedenza.

Si ricorda che, per effetto del Decreto Legge n. 4/2019, sono superate le

norme sullo stato di disoccupazione introdotte dal Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui tutti coloro che svolgevano una qualsiasi attività

lavorativa, anche di scarsissima entità, erano considerati occupati, non potevano rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e non si potevano iscrivere nelle liste del Collocamento o perdevano il diritto all'iscrizione.

Collocamento obbligatorio e iscrizione alle liste speciali di coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di lavoro

(cosiddetti equiparati)

Il senso di questo "cosiddetti equiparati" non ci è mai parso chiarissimo, ma riteniamo che si riferisca alla possibilità per questa categoria di usufruire del Collocamento Obbligatorio come per gli orfani o in alternativa il coniuge superstite delle persone decedute per fatto di lavoro. Si fa notare comunque che nell'art. 18 Legge n. 68/99 non si parla di equiparati.

Mentre l'equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata riguarda esclusivamente gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro. Infatti, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - all'art. 3 comma 123 - prevede che le disposizioni relative al Collocamento Obbligatorio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Legge n. 407/1988, art. 1 comma 2) sono estese, anche

"agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro", compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa.

Pertanto, la possibilità di iscriversi al Collocamento Obbligatorio anche se occupati riguarda soltanto gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro.

I coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, come già precisato, devono essere necessariamente in possesso dello stato di disoccupazione.

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Inoltre, per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, l'iscrizione negli elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi sussiste, qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del Collocamento Obbligatorio, senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

L'art. 1 comma 3 DPR n. 333/2000 prevede che i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro possano iscriversi negli elenchi del Collocamento Obbligatorio, solo se erano minori o di età inferiore a 21 anni (se studenti di Scuola Media Superiore) o 26 anni (purché studenti universitari a carico, al momento in cui il genitore è stato dichiarato permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa): Riconoscimento della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.

915.

Collocamento obbligatorio e iscrizione alle liste speciali per gli orfani o in alternativa per il coniuge delle persone decedute per fatto di lavoro La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – all’art. 3 comma 123 - prevede che le disposizioni relative al Collocamento Obbligatorio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Legge n. 407/1988, art. 1 comma 2) sono estese, anche “agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa e prescindendo, se orfani, dalla minore età al momento del decesso del genitore.

È così riconosciuto a queste categorie un trattamento di maggior favore non previsto per altre categorie protette come, per esempio, i superstiti delle vittime di guerra e per servizio.

Come si vede, la norma è inequivocabile nel prevedere che il coniuge superstite possa usufruire del Collocamento Obbligatorio in alternativa agli orfani. Nulla viene specificato in merito alle modalità di applicazione e alle procedure da seguire. Si ritiene però che se il coniuge superstite si iscrivesse alle liste speciali e venisse avviato al lavoro con le norme del Collocamento Obbligatorio, il figlio non potrebbe più avvalersene. Se, però, invece la vedova non trovasse una occupazione tramite il Collocamento Obbligatorio, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, il figlio potrebbe subentrare. Non abbiamo alcuna certezza di ciò perché, per nostra esperienza, ogni Ufficio applica regole e modalità diverse, anche perché il Collocamento è di competenza regionale.

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Modalità di attuazione del Collocamento Obbligatorio

Per usufruire del Collocamento Obbligatorio previsto dalla Legge n. 68/99, è necessaria l'iscrizione negli elenchi dei Servizi dell'Impiego, che presuppone lo stato di disoccupazione.

La Legge n. 407/98, al fine di rendere comunque operativo il beneficio dell'assunzione obbligatoria, ha introdotto un’eccezione, prevedendo che l'assunzione obbligatoria, ricorrendo i requisiti stabiliti, spetta anche ai soggetti già occupati, mentre l'art. 1 comma 2 D.P.R. n. 333/2000 espressamente ammette l'iscrizione negli elenchi degli aspiranti al Collocamento Obbligatorio per i soggetti destinatari della Legge n. 407/98, anche se non dispongano dello stato di disoccupazione.

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (o i loro coniugi e orfani superstiti) e gli orfani e i coniugi superstiti delle persone decedute sul lavoro, per potersi iscrivere non hanno l'obbligo di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità o di versare in stato di disoccupazione.

Per usufruire del Collocamento Obbligatorio, anche se occupate, le persone interessate devono iscriversi negli appositi elenchi presso i Servizi per l'impiego, compilando la modulistica in uso e fornendo le autodichiarazioni previste nelle forme di legge ovvero esibendo la documentazione attestante il possesso dello status di beneficiario della Legge n.407/98. Per esempio, i superstiti delle vittime del lavoro devono presentare apposita certificazione rilasciata dall’Inail, come previsto dall'art. 1 comma 5 Legge n. 68/99 e dal DPR n. 1124/65.

Modalità delle assunzioni

Per le assunzioni nelle imprese pubbliche e private, il riferimento resta il Centro per l'Impiego di competenza.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione, si ricorda che i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati all'assunzione delle categorie protette individuate all'art. 18 comma 2 Legge n. 68/99 nella seguente misura:

- datori di lavoro che occupano da 50 a 150 dipendenti: un lavoratore

- datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti: 1% dei lavoratori dipendenti.

È necessario qui ricordare quanto avvenuto in passato e poi corretto con successivo intervento legislativo. Infatti, con una modifica contenuta nell'art. 5 comma 7 Decreto Legge n. 102/2010, convertito nella Legge n. 126/2010, viene introdotta una novità per quanto riguarda il Collocamento Obbligatorio ai sensi della Legge n. 68/99: alle categorie appartenenti alla Legge n. 407/98 ed equiparati (Legge n. 266/05 e Legge n. 244/2007), in sostanza ai familiari vittime della Criminalità Organizzata e Comune del Terrorismo e orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro non si applica

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la quota di riserva già prevista dall'art. 18 comma 2 Legge n. 68/99, intendendo con ciò che per queste categorie si debba applicare la quota del 7% prevista per la categoria delle persone con disabilità.

In seguito, questa norma viene corretta con l'interpretazione autentica fornita dalla Legge 11 marzo 2011, n. 25, con cui si ribadisce che la quota del 7%

prevista dall'art. 3 Legge n. 68/99 è ad esclusivo beneficio delle persone con disabilità e che le categorie qui menzionate devono rientrare nella quota dell'1%

stabilita dall'art. 18 Legge n. 68/99.

Si rileva, comunque, che la Circolare Ministero Lavoro 22 gennaio 2010, n. 2 aveva già stabilito che gli orfani o in alternativa il coniuge superstite di coloro che sono deceduti per "fatto di lavoro" vanno a soddisfare, cosi come tutti i soggetti normodotati elencati nell'art. 18 Legge n. 68/99, nella Legge n. 407/90 e nella Legge n. 466/80, la quota d'obbligo prescritta dall'art. 18 comma 2 Legge n. 68/99 e sono computabili esclusivamente in tale quota di riserva.

Assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Particolari agevolazioni sono previste anche per le assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni che, però, ad oggi non trovano piena applicazione e di cui si riferisce in sintesi.

Le categorie delle vittime del terrorismo, criminalità, dovere e lavoro possono essere assunte con chiamata diretta nominativa:

- nei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni fino al quinto livello retributivo;

- per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo fino al 10% dei posti vacanti per i livelli dal sesto all’ottavo (Legge 17 Agosto 1999, n. 288; Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2003).

È' doveroso sottolineare che, in questo Pacchetto Informativo, affrontiamo un tema quanto mai controverso, inserito in un quadro normativo molto complesso, in cui diverse disposizioni legislative, spesso anche poco chiare, si sono negli anni sovrapposte.

Inoltre, si rileva che le Regioni hanno una competenza specifica su occupazione, collocamento obbligatorio e stato di disoccupazione.

Abbiamo più volte riscontrato diversità di comportamento da parte degli Uffici competenti e difformità nell'applicazione della normativa, in particolare su tre aspetti:

- minore età al momento del decesso del genitore - stato di disoccupazione

- decorrenza dei benefici ai fini del Collocamento Obbligatorio

Infatti alcuni Centri per l'Impiego richiedono la minore età al momento del decesso del genitore e lo stato di disoccupazione come requisiti per effettuare

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decorrono dal 1° gennaio 1967, secondo quanto è previsto dall'art. 82 commi 5 e 6 Legge n. 388/2000.

Per questo è auspicabile un intervento finalizzato ad armonizzare le diverse disposizioni per pervenire ad una disciplina più omogenea in materia di Collocamento Obbligatorio per le categorie di cui all'art. 18 Legge n. 68/92.

Collocamento obbligatorio e iscrizione alle liste speciali per le vittime del Covid-19 e loro familiari

Le norme del Collocamento in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono state estese a operatori sanitari vittime del Covid-19 e loro familiari (art. 16-bis Decreto Legge n. 34/2020).

L'art. 1 comma 1 Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione ha disposto l'introduzione dell'art. 16-bis al Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Rilancio), che estende le norme del Collocamento in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a operatori sanitari vittime del Covid-19, che si aggiungono alle altre categorie protette di cui all’art. 18 Legge n. 68/99.

Questo il titolo dell'art. 16 bis: "Estensione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da Covid-19".

Pertanto, l'applicazione delle norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata viene estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari, nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia, alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio.

Questo implica che il coniuge e i figli superstiti, i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, potranno godere del diritto al Collocamento Obbligatorio, anche se non disoccupati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del

Le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del

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