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Al comma 2 dell’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e

rego-lamentari in materia edilizia, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le se-guenti parole: « Salvo quanto previsto dal quarto periodo, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi rea-lizzati in forza di un titolo abilitativo ri-lasciato ai sensi dell’articolo 12 del de-creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo ».

Articolo 8.

(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore

agricolo)

Articolo 8.

(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore

agricolo) 1. Nell’applicazione degli « Orientamenti

dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 » di cui alla Comunica-zione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rin-novabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agri-colo, zootecnico e agroindustriale per la re-alizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge) (Segue: Testo del decreto-legge compren-dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 7-bis.

Art. 8.

Art. 7.

dei predetti aiuti, è altresì consentita la ven-dita in rete dell’energia elettrica prodotta.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. L’efficacia del presente articolo è su-bordinata all’autorizzazione della Commis-sione europea ai sensi dell’articolo 108, pa-ragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di comunità energe-tiche rinnovabili)

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di comunità energe-tiche rinnovabili)

1. All’articolo 20 del decreto-legge 1°

marzo 2022, n. 17, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

1. Identico.

« 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costi-tuire comunità energetiche rinnovabili nazio-nali anche con altre pubbliche amministra-zioni centrali e locali anche per impianti su-periori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell’arti-colo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai re-gimi di sostegno del medesimo decreto legi-slativo anche per la quota di energia condi-visa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete ricono-sciuti per l’illuminazione pubblica. ».

2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il persegui-mento della resilienza energetica nazionale,

2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il persegui-mento della resilienza energetica nazionale, (Segue: Testo del decreto-legge) (Segue: Testo del decreto-legge compren-dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

Art. 8.

le Autorità di sistema portuale possono, an-che in deroga alle previsioni di cui all’arti-colo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pia-nificazione energetica e ambientale di cui al-l’articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in co-munità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza su-periore a 1 MW.

le Autorità di sistema portuale possono, an-che in deroga alle previsioni di cui all’arti-colo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pia-nificazione energetica e ambientale di cui al-l’articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in co-munità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza su-periore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di VIA)

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di VIA) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

1. Identico:

a) all’articolo 8, comma 2-bis, nono pe-riodo, le parole « con diritto di voto » sono sostituite dalle seguenti: « senza diritto di voto »;

a) identica;

b) all’articolo 23, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di cui all’articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, nonché la competente Direzione ge-nerale del Ministero della cultura avviano la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richie-dono al proponente la documentazione inte-grativa, assegnando un termine perentorio

b) all’articolo 23:

Vedi numero 3).

(Segue: Testo del decreto-legge) (Segue: Testo del decreto-legge compren-dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

Art. 9.

per la presentazione non superiore a trenta giorni. »;

1) al comma 1, dopo la lettera g)