sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è da utilizzare per l’acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbo-namento e, comunque, non può superare (Segue: Testo del decreto-legge) (Segue: Testo del decreto-legge compren-dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
Art. 35.
Art. 34-bis.
primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non supe-riore a 35.000 euro. Il buono reca il nomi-nativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del com-puto del valore dell’indicatore della situa-zione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del be-neficiario del buono.
l’importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non supe-riore a 35.000 euro. Il buono reca il nomi-nativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del com-puto del valore dell’indicatore della situa-zione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del be-neficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 mi-lione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma infor-matica per l’erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, me-diante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d’informatica Spa e CONSAP – Concessio-naria servizi assicurativi pubblici Spa. Even-tuali economie derivanti dall’utilizzo delle
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 mi-lione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma infor-matica per l’erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, me-diante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d’informatica Spa e CONSAP – Concessio-naria servizi assicurativi pubblici Spa. Even-tuali economie derivanti dall’utilizzo delle (Segue: Testo del decreto-legge) (Segue: Testo del decreto-legge compren-dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
Art. 35.
risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l’erogazione del beneficio di cui al comma 1.
risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l’erogazione del beneficio di cui al comma 1.
(Servizi di trasporto pubblico locale)
Articolo 36.
(Servizi di trasporto pubblico locale) 1. Al fine di consentire l’erogazione dei
servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgi-mento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al de-creto del Presidente del Consiglio dei mini-stri adottato ai sensi dell’articolo 2 del de-creto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sosteni-bili, di concerto con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sosteni-1. Al fine di consentire l’erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgi-mento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al de-creto del Presidente del Consiglio dei mini-stri adottato ai sensi dell’articolo 2 del de-creto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui tra-sporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mo-bilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comu-nicati dalle stesse. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mo-(Segue: Testo del decreto-legge) (Segue: Testo del decreto-legge compren-dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
Art. 36.
Art. 35.
bili e al Ministero dell’economia e delle fi-nanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evi-denze fornite dai gestori dei servizi di tra-sporto pubblico locale, gli stessi servizi ag-giuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 58.
bilità sostenibili e al Ministero dell’econo-mia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1° aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle ap-posite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’arti-colo 58.
2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente arti-colo sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo tri-mestre 2022 fermo restando che l’eroga-zione avviene con le modalità di cui al terzo periodo del comma 1.
2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente arti-colo, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province au-tonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022, fermo restando che l’erogazione avviene con le modalità di cui al terzo periodo del comma 1.
Articolo 36-bis.
(Interpretazione autentica di norme del de-creto del Presidente della Repubblica 26 ot-tobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità
turistico-ri-creative)
1. Le disposizioni dell’articolo 10,