• Non ci sono risultati.

commi 2-4 –Disposizioni in materia di versamento di

La norma interviene su alcuni aspetti della disciplina finanziaria e tributaria degli enti locali.

Innanzi tutto secondo luogo si interviene sulla disciplina della TARES da applicare nell’anno 201369.

Un primo intervento riguarda la scadenza e il numero delle rate, nonché il loro ammontare. In proposito si dispone che le prime rate (ad esclusione dell’ultima) possono essere versate dai contribuenti in base a quanto dovuto per gli anni precedenti (TARSU, TIA1, TIA2) mentre nell’ultima rata – prevista per ottobre - dovrà essere incluso il conguaglio su base annua della nuova tariffa e, alla stessa scadenza, sarà versata anche la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 2, lettere a) e b)).

Il gettito della maggiorazione standard è attribuito allo Stato (e non all’ente locale, come disposto dalla previgente normativa) e, conseguentemente, per l’anno 2013, non si applica la riduzione delle risorse ai comuni prevista dal comma 13-bis dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 (tale riduzione era stata stimata in 1 miliardo nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 201/2011). A tal fine, si dispone l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale70, per l’anno 2013, di 943 milioni di euro (da 890,5 milioni a 1.833,5 milioni) (comma 2, lettere c), d) ed e)).

Rimane confermata la facoltà per i comuni di aumentare la maggiorazione TARES fino a 0,40 euro per metro quadrato; in tal caso, si conferma la spettanza del maggior gettito (rispetto a 0,30 euro) all’ente locale (comma 2, lettera f)).

Un ulteriore intervento interessa la disciplina sulla riscossione del tributo in quanto, in luogo del regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 201371, si dispone che i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (comma 2, lettera g))

69 Si interviene sull’articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011.

70 Articolo 1, comma 380, lettera c) della legge n. 228 del 2012.

71 Articolo 1, comma 35, D.L. n. 201 del 2011.

Infine, si introduce una tipologia di area esente dalla TARES (comma 3).

Viene inoltre modificata la disciplina IMU. Le modifiche riguardano:

 il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione. Si sostituisce il precedente termine (90 giorni dalla data dell’atto di variazione) con il nuovo termine fissato al 30 giugno dell’anno successivo (comma 4, lettera a));

 la sostituzione del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 il quale, nella versione previgente, stabiliva le modalità di pubblicazione in internet delle deliberazioni comunali riguardanti le aliquote e le detrazioni dall’imposta nonché l’efficacia retroattiva al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione delle delibere pubblicate. La nuova formulazione non ripropone la suddetta efficacia retroattiva (comma 4, lettera b)).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica afferma quanto segue.

I commi da 2 a 4 intervengono sulla disciplina TARES per l’anno 2013.

Il comma 2 lettera a) non determina effetti finanziari. Infatti la norma attribuisce al comune la facoltà di intervenire sul numero e sulla scadenza delle rate con la conseguenza che il versamento della prima rata potrebbe essere anche anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio.

Il comma 2 lettera b) ha carattere procedurale, in quanto consente ai comuni di utilizzare, per le prime due rate, i bollettini prestampati per il pagamento della TARSU, TIA1 O TIA2, mentre per il pagamento dell’ultima rata dovranno essere applicati i criteri indicati nel comma 2 lettera c) in relazione alla maggiorazione standard.

Il comma 2 lettera c) dispone la riserva all’erario del gettito relativo alla maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato. Tale disposizione non determina effetti finanziari in quanto la relazione tecnica originaria riferita all’art. 14 del decreto-legge 201/2011 stimava in circa 1 miliardo di euro l'effetto, in termini di maggiori entrate, di tale maggiorazione. In sede di modifiche introdotte con la legge di stabilità 2013 (art. l, comma 380), la quota parte delle predette maggiori entrate a favore di comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna (943 milioni di euro) è stata considerata ai fini della determinazione finale del fondo di solidarietà comunale in attuazione del comma 13-bis del predetto articolo 14. Conseguentemente, atteso che per l'anno 2013 le maggiori entrate in questione sono acquisite al bilancio statale e non più destinate ai comuni, si rende necessario reintegrare il predetto fondo per il corrispondente ammontare di 943 milioni di euro al fine di assicurare la neutralità finanziaria della modifica in esame. La lettera d) prevede che non trovi applicazione il comma 13-bis del citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 e la lettera e) opera le necessarie variazioni contabili alla dotazione del citato Fondo di solidarietà per l'importo suindicato.

Alla lettera f) non si ascrivono effetti, tenuto conto sia del fatto che alla disposizione originaria, riguardante la facoltà di aumentare la maggiorazione standard fino a 0,40 euro non furono ascritti effetti di gettito, sia perché allo stato tale facoltà non risulta sia stata esercitata e comunque nulla è scontato nei tendenziali. Non determina effetti la previsione normativa di cui alla lettera g) che consente per l'anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 3, sostituendo il comma 4 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, ripropone di fatto le stesse disposizioni presenti nella disciplina TARSU. La norma in esame non determina variazioni sul gettito.

Le disposizioni del comma 4, in materia di IMU, sono di carattere procedurale, senza effetti sul gettito.

La relazione tecnica illustra anche una disposizione riferita ad un comma 2 (non presente nel testo normativo) in base alla quale le disposizioni del comma precedente avrebbero trovato applicazione anche nel caso in cui il comune preveda l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne le modifiche introdotte per l’anno 2013 alla disciplina TARES si segnala quanto segue:

 l’attribuzione all’Erario del gettito della maggiorazione standard risulta compensato dall’incremento del fondo di solidarietà comunale. La neutralità finanziaria di tale procedura è subordinata all’ipotesi in base alla quale la dotazione iniziale del predetto fondo (operata con la legge di stabilità 2013) sia stata considerata al netto della predetta quota di maggiorazione. Ove confermata tale ipotesi, volta ad escludere la duplicazione dell’attribuzione di risorse al predetto fondo, andrebbero forniti dei chiarimenti riguardo alla modalità con le quali procedere al recupero delle somme nei confronti dei comuni incapienti;

 ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito alla quota (57 milioni) della maggiorazione standard riferita agli enti territoriali diversi da quelli inclusi nel fondo di solidarietà comunale, tenuto conto che per l’anno 2013 non opera il meccanismo di recupero previsto dal sopra richiamato comma 13-bis;.

 il rinvio del pagamento della maggiorazione standard all’ultima rata potrebbe comportare dei problemi di liquidità per gli enti locali. Questi ultimi, infatti, hanno già manifestato le loro difficoltà finanziarie dovute al mancato incasso della prima rata (prorogata da gennaio a luglio 2013). Sul punto andrebbero forniti elementi volti ad escludere effetti negativi sulla finanza pubblica in termini di oneri per interessi e di difficoltà nell’espletamento del servizio.

Ulteriore conferma andrebbe acquisita in merito al termine di scadenza dell’ultima rata che, a normativa vigente, è fissata nel mese di ottobre 2013:

ciò in considerazione della necessità di evitare effetti sul bilancio dello Stato al

quale dovrà affluire la maggiorazione, che si tradurrebbero in oneri sui saldi complessivi di finanza pubblica;

 andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità di erogazione delle somme necessarie ai comuni per lo svolgimento dei servizi indivisibili. Ciò in considerazione del fatto che le risorse necessarie, reperite attraverso il versamento della maggiorazione standard, non sono più riscosse in corso d’anno direttamente dai comuni, ma saranno riscosse dall’Erario in concomitanza con l’ultima rata;

 in merito all’estensione dell’ambito di esenzione dalla TARES disposta dal comma 2, si rileva che la norma – anche se finalizzata ad un allineamento con il precedente regime tributario – appare suscettibile di recare effetti negativi per la finanza pubblica. Sul punto è opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Andrebbe inoltre chiarita la specifica contenuta nella relazione tecnica che illustra disposizioni contenute nel comma 2 non riscontrate nel testo pubblicato.

In merito alle modifiche introdotte alla disciplina IMU, si osserva che la mancata esplicita indicazione dell’effetto retroattivo al 1° gennaio delle deliberazioni pubblicate in internet nel corso dell’anno potrebbe determinare problemi interpretativi.

Sul punto, tuttavia, la relazione illustrativa allegata al provvedimento afferma che la norma non incide sui termini di adozione degli atti che devono essere, comunque, approvati nei termini previsti, per quanto riguarda le aliquote, dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ". Per quanto concerne, invece, i regolamenti occorre fare riferimento all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale "il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Alla luce delle indicazioni della relazione illustrativa, il venir meno della disposizione riferita alla retroattività delle delibere comunali appare neutrale dal punto di vista finanziario laddove continuino ad esplicare effetti le analoghe disposizioni richiamate dalla stessa relazione. In proposito appare utile una conferma. Si segnala, infine, che lo slittamento all’anno successivo del termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ai fini IMU potrebbe determinare ritardi nelle procedure di verifica e di accertamento dell’imposta.