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(Semplificazione e detassazione della cessione dei

La norma stabilisce l’esenzione da imposte, tasse e diritti dovute sulle cessioni dei crediti vantati nei confronti della P.A. L’esenzione non opera ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (comma 1).

L’autenticazione delle sottoscrizioni dei contratti di cessione può essere effettuata dall’ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui sia invece effettuata da un notaio, la misura dell’onorario è ridotta alla metà (comma 2).

Si prevede, infine, l’utilizzo - per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione - della piattaforma elettronica già istituita ai fini della surrogazione dei contratti di finanziamento64 (comma 3).

63 Decisione Eurostat del 31 luglio 2012 ‘The statistical recording of some operations related to tradecredits incurred by government units’.

64 Articolo 120-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 385/1993, ai sensi del quale il trasferimento del contratto mediante surrogazione avviene senza penali o oneri di qualsiasi natura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Maggiori spese

correnti (comma 1)

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Gli effetti di maggiore spesa, poiché riferiti ad uno stock di debiti (crediti vantati nei confronti della P.A. al 31 dicembre 2012) hanno carattere temporaneo e si stima che esauriscano i loro effetti in cinque anni a decorrere dal 2013.

La relazione tecnica illustra la stima effettuata degli oneri relativi all’esenzione disposta dal comma 1.

In proposito ricorda che gli atti di cessione dei crediti in esame sono assoggettati ad imposta di registro in misura fissa pari a 168 euro65. Per quanto concerne l’imposta di bollo la RT afferma che, in base a dati di fonte ABI, per ogni atto viene mediamente utilizzata una sola marca da bollo dell’importo di 14,62 euro. Complessivamente, il gettito tributario per ciascun contratto di cessione ammonta quindi a 182,60 euro.

Per la stima del valore dei contratti interessati dall’agevolazione la RT ricorda che, in base ai dati forniti dalla Banca d’Italia, l’ammontare dei debiti commerciali delle PA ammontano a circa 91 miliardi alla data del 31 dicembre 2011. Tale valore viene incrementato del 10% circa per tenere conto degli ulteriori incrementi per l’anno 2012 e viene ridotto per tenere conto dei contratti che sono già stati ceduti con la clausola pro soluto (circa 10 miliardi). L’ammontare dei debiti ottenuto (90 mld) viene parzialmente pagato in attuazione del provvedimento in esame (40 mld). La RT ipotizza che il 10% dei debiti rimanenti (50 mld) sia oggetto di cessione agli intermediari (5 mld).

Il valore medio dei contratti ceduti è stimato considerando che, tra i creditori, la quota maggiore è vantata da imprese di grandi dimensioni (oltre 500 addetti) e che sono le imprese di costruzioni a soffrire maggiormente per i ritardi dei pagamenti delle PA. Pertanto, la RT ritiene che l’ammontare medio dei crediti che verranno ceduti sia pari a 150.000 euro da parte di un numero di soggetti pari a circa 35.000 imprese.

65 In base al principio generale dell’alternatività tra imposta di registro e IVA, le operazioni che rientrano nel campo IVA sono soggette ad imposta di registro in misura fissa. Nel caso specifico, le operazioni di natura finanziaria rientrano nel campo IVA (come operazioni esenti).

Diversamente, le operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo IVA, sono assoggettate ad imposta di registro in misura proporzionale.

La RT stima quindi una perdita di gettito complessiva pari a circa 6,5 milioni di euro annui di cui 5,9 milioni per imposta di registro (168 euro x n. 35.000) e 0,6 milioni per imposta di bollo (14.62 euro x n. 35.000).

Infine, tenuto conto che l’agevolazione riguarda solo lo stock di debiti fino al 31 dicembre 2012, la RT ipotizza che la perdita si verificherà per 5 anni a decorrere dal 2013 considerando, prudenzialmente, che circa la metà dello stock dei crediti verrà ceduta a intermediari finanziari nel suddetto lasso temporale.

La RT afferma che il comma 2 introduce una misura di semplificazione consentendo all’Ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice di autenticare gli atti di cessione. Pertanto la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera il comma 3.

In merito ai profili di quantificazione si segnala quanto segue in riferimento alla disposizione contenuta nel comma 1.

In linea generale si considera che la stima è effettuata ipotizzando che - a fronte di un ammontare complessivo di debiti residui stimato in oltre 50 miliardi di euro al netto dei pagamenti previsti dal presente provvedimento - circa 25 miliardi di debiti della PA saranno oggetto di cessione agevolata e che la cessione dei crediti sarà effettuata in quote costanti nell’arco di cinque anni. In proposito, tenuto conto delle immediate esigenze di liquidità presenti nelle imprese, potrebbe apparire più prudenziale considerare una maggiore concentrazione delle cessioni dei crediti nei primi due anni di applicazione del beneficio. Per quanto concerne, invece, la stima del valore complessivamente ceduto dalle imprese, andrebbero fornite maggiori informazioni dirette a supportare l’ipotesi adottata.

Per quanto concerne, più specificatamente, i profili di quantificazione:

- ai fini della stima del minor gettito dovuto all’esenzione dell’imposta di bollo, è stato considerata la misura minima prevista dalla normativa vigente (14,62 euro ogni quattro pagine del contratto). Sul punto, potrebbe risultare prudenziale considerare una quota media maggiore della minima fissata per legge;

- per la stima del valore dei crediti che potrebbero essere oggetto di cessione agevolata la RT sottrae, alla stima dello stock dei crediti esistenti, il valore di 40 mld quali pagamenti effettuati in applicazione del provvedimento in esame. Sul punto si segnala che una quota dei 40 mld è destinata al rimborso di imposte;

- per la stima del numero delle cessioni interessate dalla disposizione, la RT considera principalmente le imprese che operano nel settore dell’edilizia che presentano la caratteristica di avere poche forniture di importo elevato. In base a tale ipotesi, la RT ritiene che il valore medio di ciascun credito ceduto possa essere stimato in circa 150.000 euro cui corrisponde un ridotto numero di crediti cedibili. Andrebbero esplicitati i dati su cui si basa il predetto valore medio tenuto conto che, ove tale valore non risulti da evidenze contabili, potrebbe risultare

prudenziale considerare un valore medio più contenuto, cui corrisponderebbe – a parità di debito complessivo della PA - un maggior numero di crediti potenzialmente cedibili;

- non risultano valutati gli effetti negativi di gettito relativi alle esenzioni delle tasse e dei diritti.

Infine, si chiedono chiarimenti in merito al comma 3 tenuto conto che la piattaforma prevista dalla norma richiamata è riferita alla gestione degli istituti di credito. In proposito, andrebbe precisato il coordinamento con la piattaforma prevista per i crediti certificati e con le procedure previste dal provvedimento in esame, assicurando comunque l’assenza di oneri a carico della finanza pubblica per eventuali servizi richiesti al settore bancario.

Articolo 9, comma 1 – Utilizzo in compensazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione

La norma66 consente l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei crediti di fornitura certificati - maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del SSN - per il pagamento di somme dovute a seguito di specifiche attività di accertamento.

Al fine di assicurare l’utilizzo univoco del credito certificato, viene previsto un meccanismo in base al quale l’Agenzia delle entrate comunica immediatamente il credito compensato alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio di certificazioni67.

Le regioni, gli enti locali e l’ente del SSN che effettuano la certificazione del credito devono versare, entro 60 giorni, la corrispondente somma alla contabilità speciale numero 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”. In caso contrario, la Struttura di gestione trattiene l’importo certificato dalle somme dovute all’ente interessato; ove tale recupero non sia possibile la Struttura di gestione informa il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e finanza che provvederanno a trattenere l’importo dalle somme dovute a qualsiasi titolo, ivi comprese le quote del fondo di riequilibrio comunale, del fondo sperimentale di riequilibrio e le quote di compartecipazione ai tributi erariali. I termini e le modalità di attuazione sono definiti con apposito decreto del MEF.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

66 Si introduce l’art. 28-quinquies nel D.P.R. n. 602/1973.

67 La piattaforma per la certificazione dei crediti consente alle imprese creditrici nei confronti della P.A. di richiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina variazioni sul gettito, trattandosi di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l’accertamento e il versamento delle entrate derivati dagli enti interessati.

In merito ai profili di quantificazione appaiono necessari ulteriori dati ed elementi di valutazione in merito ai possibili effetti finanziari recati dalla disposizione tenuto conto che la compensazione può essere effettuata tra debiti tributari risultanti dalle specifiche attività di accertamento e riscossione e crediti di fornitura vantati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del SSN.

In proposito si segnala che il meccanismo della compensazione in esame appare suscettibile di determinare:

 una riduzione per cassa delle entrate da accertamento. Qualora tali entrate siano state scontate nei tendenziali di finanza pubblica, la disposizione determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

 un’accelerazione del pagamento dei debiti della PA, in quanto l’estinzione del debito avviene attraverso un’operazione effettuata automaticamente dal contribuente-impresa creditrice.

I predetti effetti, suscettibili di peggiorare i saldi di cassa non sono peraltro contabilizzati nel prospetto riepilogativo né quantificati dalla RT. In proposito appaiono necessari chiarimenti.

Articolo 9, comma 2 – Utilizzo in compensazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione

La norma dispone che a decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro.

Al relativo onere, pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 -fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7 (pari a 4 mld di euro per il medesimo esercizio).

La relazione tecnica afferma che la norma, per i crediti maturati a decorrere dal 2014 è neutrale sui saldi di finanza pubblica in quanto alle maggiori compensazioni corrisponderanno minori rimborsi. Per i crediti maturati nelle annualità precedenti a fronte dei quali sono state effettuate richieste di rimborso, che hanno già avuto impatto in termini di indebitamento netto, si stima un onere di 1,25 miliardi di euro per l'anno 2014, 380 milioni di euro per l'anno 2015 e 250 milioni di euro per l'anno 2016.

La RT precisa che, ai fini della stima di tali effetti di gettito, è stata effettuata una specifica elaborazione evidenziando in primo luogo, nei quadri relativi alla dichiarazione dei crediti spettanti ai fini IIDD, IVA ed lRAP (da UNICO società di capitali, società di persone, persone fisiche, enti non commerciali, IRAP, IVA e consolidato) gli importi di crediti spettanti eccedenti l'attuale limite, per la parte di importo fino a 700 mila euro. Il massimo teorico di crediti immediatamente spendibili in F24 a compensazione (gli importi eccedenti 516 mila euro e fino a 700 mila euro) risulta di circa 1,9 miliardi dì euro, da parte di quasi 13 mila soggetti: tuttavia solo una parte di tale importo troverebbe concreto utilizzo nell' ambito del modello di versamento unificato F24 sotto forma di importo a credito. Più precisamente, la parte di crediti che potrà essere utilizzata a compensazione di altri debiti di imposte o contributi, dal momento che il modello F24 non può essere utilizzato per richiedere rimborsi.

Sulla base delle predette elaborazioni l’onere riguardante il pregresso viene stimato dalla RT pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Maggiori spese

correnti 380

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la mancata iscrizione nel prospetto riepilogativo dell’onere riferito all’esercizio 2014 appare collegato alla disposizione che pone il medesimo a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7 (4 mld per il 2014, già contabilizzati nel prospetto riepilogativo ai fini del fabbisogno, in relazione al medesimo art.5).

Per quanto riguarda l’onere per 250 mln riferito al 2016 - non indicato nel prospetto che si limita a riportare gli effetti riguardanti l’esercizio in corso ed i tre esercizi successivi – andrebbe chiarito con quali modalità si potrà procedere alla compensazione del predetto effetto peggiorativo che viene a prodursi sul saldo di cassa.

In merito al procedimento di quantificazione indicato dalla relazione tecnica, si evidenzia l’esigenza di disporre di dati ed elementi di valutazione riguardo ai profili di seguito richiamati.

La relazione tecnica opera una distinzione tra crediti maturati nelle annualità precedenti il 2014 e crediti maturati a decorrere da tale esercizio. In particolare, con riguardo a questi ultimi, la relazione asserisce la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame in quanto “alle maggiori compensazioni corrisponderanno minori rimborsi”. In effetti tale considerazione appare idonea ad escludere, per la predetta categoria di crediti, effetti negativi in termini di indebitamento netto. Non sono invece chiare le argomentazioni che inducono ad escludere effetti negativi sul fabbisogno di cassa, tenuto conto

che l’innalzamento del limite da 516.000 a 700.000 euro appare in linea teorica suscettibile di incrementare il volume annuo delle compensazioni in una misura che non dovrebbe risultare già scontata nelle previsioni tendenziali.

Si rileva in proposito che l’art. 10, co. 1, lett. b) del D.L. 78/2009 ha previsto la mera possibilità di effettuare il predetto incremento, non ascrivendo quindi effetti finanziari a tale previsione.

Con riguardo invece ai crediti maturati prima del 2014, la RT perviene alla stima dell’effetto massimo teorico (circa 1,9 mld) sulla base dei dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi. Non vengono peraltro esplicitati gli elementi e le ipotesi assunte per definire l’importo complessivo effettivamente utilizzabile in compensazione e la relativa modulazione temporale.

Quanto infine all’utilizzo della contabilità speciale 1778 la RT non fornisce indicazioni in merito all’entità delle risorse effettivamente disponibili rispetto alle attività di rimborso e compensazione di imposte già scontate nelle previsioni tendenziali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo delle risorse esistenti sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”, ferme rimanendo le osservazioni formulate con riferimento ai profili di quantificazione dell’onere, si osserva che pur se tale copertura non rientra tra quelle previste dall’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, si è già ricorso diverse volte all’utilizzo delle suddette risorse68. Al riguardo, appare, comunque opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento alla formulazione della disposizione, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare, in maniera più conforme alla prassi vigente, l’inciso “risorse esistenti nella contabilità speciale”

con le seguenti “risorse disponibili sulla contabilità speciale”.

Articolo 10 comma 1 – Obiettivi di risparmio per le province

Le norme apportano alcune modifiche alla procedura di riduzione delle risorse destinate alle province prevista dall’articolo 16, comma 7, del D.L.

95/2012.

Tale comma dispone una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle province delle regioni Sicilia e

68 Si ricordano, da ultimo, gli articoli 2 e 3 del decreto-legge n 225 del 2010, l’articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, l’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, l’articolo 33 della legge n. 183 del 2011, l’articolo 35 del decreto-legge n. 1 del 2012, gli articoli 3 e 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, gli articoli 16 e 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 e l’articolo 8 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Sardegna. La riduzione ammonta a 500 milioni di euro per il 2012, a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014 e a 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Le quote di riduzione da imputare a ciascuna provincia devono essere individuate tenendo conto di una serie di parametri indicati dalla norma e nell’ambito di una procedura stabilita dal testo, che prevede una determinazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (sulla base di un'istruttoria condotta dall'UPI) da recepire mediante decreto del Ministro dell'interno.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni RC Auto, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

Qualora anche tali ultime somme risultino incapienti per il recupero, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio”, che sarà reintegrata con i successivi versamenti della medesima imposta sulle assicurazioni RC Auto.

In particolare il comma 7 viene modificato: a) anticipando al 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento il termine per l’emanazione del decreto ministeriale avente ad oggetto le riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi; b) individuando, in apposito allegato, la misura delle riduzioni da imputare a ciascuna provincia per gli anni 2013 e 2014 in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Tale allegato contiene un elenco di riduzioni, dettagliate per ciascuna provincia, il cui totale ammonta al valore di 1.200 milioni assegnato alle province come obiettivo di risparmio per gli anni 2013 e 2014.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme non alterano l'importo complessivo delle riduzioni da operare a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, sul fondo perequativo e sui trasferimenti erariali dovuti alle province della Sicilia e della Sardegna. Infatti viene esclusivamente modificata la distribuzione delle riduzioni fra le province. Pertanto le norme non determinano oneri sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa precisa che gli importi di risparmio attribuiti a ciascuna provincia (e indicati in allegato) sono stati individuati ripartendo il risparmio complessivo ascritto al comparto delle province sulla base della incidenza della spesa per consumi intermedi sostenuta da ciascuna provincia nel 2011, come desunta dai dati SIOPE rilevati a marzo 2013. Non sono stati inclusi in questa operazione le spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale e per la raccolta di rifiuti solidi urbani, nonché i pagamenti effettuati dalla

provincia di Napoli relativi alle spese per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, tenuto conto che le modifiche apportate all’articolo 16, comma 7, del D.L. 95/2012 appaiono neutrali rispetto al raggiungimento dei complessivi obiettivi di risparmio ascritti alla norma.

Articolo 10 commi 2-4 –Disposizioni in materia di versamento di tributi locali

La norma interviene su alcuni aspetti della disciplina finanziaria e tributaria degli enti locali.

Innanzi tutto secondo luogo si interviene sulla disciplina della TARES da applicare nell’anno 201369.

Un primo intervento riguarda la scadenza e il numero delle rate, nonché il loro ammontare. In proposito si dispone che le prime rate (ad esclusione dell’ultima) possono essere versate dai contribuenti in base a quanto dovuto per gli anni precedenti (TARSU, TIA1, TIA2) mentre nell’ultima rata – prevista per ottobre - dovrà essere incluso il conguaglio su base annua della nuova tariffa e, alla stessa scadenza, sarà versata anche la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 2, lettere a) e b)).

Il gettito della maggiorazione standard è attribuito allo Stato (e non all’ente locale, come disposto dalla previgente normativa) e, conseguentemente, per l’anno 2013, non si applica la riduzione delle risorse ai comuni prevista dal comma 13-bis dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 (tale riduzione era stata stimata in 1 miliardo nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 201/2011). A tal fine, si dispone l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale70, per l’anno 2013, di 943 milioni di euro (da 890,5 milioni a 1.833,5 milioni) (comma 2, lettere c), d) ed e)).

Rimane confermata la facoltà per i comuni di aumentare la maggiorazione TARES fino a 0,40 euro per metro quadrato; in tal caso, si conferma la spettanza

Rimane confermata la facoltà per i comuni di aumentare la maggiorazione TARES fino a 0,40 euro per metro quadrato; in tal caso, si conferma la spettanza