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3. Il nuovo articolo 35 ter o.p

3.1 Sui commi 1 e 2

Il rimedio in esame fa subito riferimento al pregiudizio previsto dall’articolo 69 comma 6 lettera b) o.p., richiamando la disciplina indicata dall’art. 35 bis sul reclamo giurisdizionale. Destinatari sono sia i detenuti sia gli internati -come indicato dalla rubrica- anche se all’interno dell’articolo i secondi non vengono mai citati: si può ritenere si tratti di una dimenticanza. Quindi si deve prescindere dalla posizione giuridica occupata71.

Quando il pregiudizio è stato subito per un periodo di tempo di almeno 15 giorni, il detenuto può avanzare istanza personalmente o tramite difensore munito di procura

68F.FIORENTIN, I nuovi rimedi risarcitori della detenzione contraria all’art. 3 CEDU: le lacune della disciplina e le interpretazioni controverse, www.penalecontemporaneo.it, 6 novembre 2014

69 Articolo 2947 c.c. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

70A. DELLA BELLA, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento…cit., §9

74 speciale. Il magistrato dispone una riduzione della pena detentiva ancora da espiare nella misura di un giorno ogni dieci giorni di pregiudizio. È indicato nella norma che tale riduzione è da considerarsi a titolo di risarcimento del danno.

Il comma 2 considera invece il caso in cui il periodo di pena ancora da espiare non consenta la detrazione dell’intera misura percentuale indicata dal comma 1 oppure nel caso in cui il periodo espiato in condizioni non conformi sia stato inferiore a 15 giorni. Il Magistrato di Sorveglianza deve liquidare al richiedente una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata in cui ha subito il pregiudizio. Questa somma deve aggiungersi allo sconto in termini di giorni, in relazione al residuo periodo, anche questa a titolo di risarcimento del danno; dello stesso avviso si è espressa anche la dottrina72.

In sede di Conversione del decreto è stato evidenziata la necessità di acquisire dal Governo dei chiarimenti in merito, tra l’altro, all’importo del risarcimento. È stato rilevato che sarebbe stato opportuno esplicitare i parametri alla base della determinazione dell’importo indicato in 8 euro, segnalando che tale somma risultava pari a meno della metà del risarcimento medio fissato dalla Corte Edu73.

È stato fortemente criticato che l’unico parametro cui il giudice sembra poter fare riferimento, per stabilire il quantum di ristoro, sia il numero di giorni di pregiudizio. Non vengono citati altri parametri che influiscono molto sulla qualità della detenzione e quindi sull’entità della lesione: ad esempio la salute psico-fisica del detenuto o il numero di ore in cui può uscire dalla cella. Sembra potersi muovere in questo caso una censura di incostituzionalità per contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost74.

72 A. DELLA BELLA, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento…cit., §14, la quale fa anche un esempio di calcolo: nel caso di detenzione inumana o degradante pari a 18 giorni, il detenuto avrà diritto alla detrazione di un giorno di pena detentiva e ad un risarcimento pari a 64 euro (8 euro per 8 giorni).

73 È stato fatto a proposito un rilievo con riferimento alla sentenza Torreggiani: “Si rammenta che per un ricorrente, nella causa Torreggiani contro Italia, la liquidazione è stata fissata in oltre 35 euro per ogni giorno di detenzione e che per un solo ricorrente è stato assunto un parametro inferiore agli 8 euro, peraltro in accoglimento della stessa richiesta di risarcimento dell’interessato”, Camera dei Deputati-Verifica delle quantificazioni, A.C. 2496-A, n. 125, 22 luglio 2014, www.camera.it

74 A. DELLA BELLA, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento…cit., §21. Cosi anche F.

75 La riduzione della durata della pena è apparsa essere la misura principale da adottare, con un significato di risarcimento in forma specifica del danno, che potrebbe ottenere il plauso del Consiglio d’Europa75.

Il richiamo all’art. 69 comma 6 lettera b) -quindi alla dizione “attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti”- ha suscitato notevoli perplessità e forti contrasti interpretativi.

Ad una parte della dottrina è sembrato essere legittimato all’azione risarcitoria solo colui che stia subendo condizioni detentive inumane o degradanti al momento della richiesta di accertamento76, il quale si rivolge quindi al magistrato azionando contestualmente entrambi i rimedi preventivi e compensativi: il detenuto mira a una pronuncia che condanni l’amministrazione penitenziaria a ripristinare la legalità della detenzione e a ottenere una riduzione della pena da espiare o un ristoro monetario. Questa è da considerarsi lettura conforme alla giurisprudenza della Corte Edu, poiché la sentenza Torreggiani ha stabilito, trattando della ricevibilità del ricorso, che la qualità di “vittima” permane in capo al ricorrente fino a che non intervenga una decisione giudiziale che ne determini il relativo risarcimento. Ciò, in quanto non si può considerare un detenuto risarcito per la mera cessazione del pregiudizio, per di più qualora lo Stato non abbia riconosciuto l’illiceità del proprio comportamento generatore del danno e vi abbia posto rimedio. Inoltre la stessa dottrina avanza un’interpretazione analogica che consenta di evitare la censura di incostituzionalità: vanno considerati anche coloro i quali lamentino un pregiudizio derivante da condizioni detentive non più attuali. Così come è ritenuto che la mancata indicazione di un termine di decadenza entro il quale proporre la domanda sia da legarsi sempre all’attualità che deve caratterizzare il pregiudizio: finché esso perdura, si è nei

75 Come indicato anche dalla Commissione Giostra, si desume dalla giurisprudenza della Corte europea che “a mitigation of sentence may under certain conditions be a form of compensation afforded to defendants in connection with violations of the Convention that occurred in the criminal proceedings against them” (Corte Edu, sez. I, 10 gennaio 2012, Ananyev c. Russia, §222)

76 Analogamente G. GIOSTRA ritiene che considerare l’attualità del pregiudizio in relazione al momento della decisione del magistrato comporti che fattori incidentali, quali l’amministrazione o l’attività del Magistrato di Sorveglianza adito potrebbero, inaccettabilmente determinare una diversa individuazione del giudice competente, con ricadute notevoli sia in tema di dispendio di risorse da parte dello Stato sia per il detenuto, che si vedrebbe costretto ad affrontare il più lungo ed oneroso procedimento dinanzi al giudice civile, già implicitamente giudicato inadeguato dalla Corte di Strasburgo. Un pregiudizio grave e attuale? A proposito delle prime applicazioni del nuovo art. 35-ter ord.penit., www.penalecontemporaneo.it, 24 gennaio 2015

76 termini per proporre il reclamo, salvo il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2497 c.c.77.

Altra dottrina ha evidenziato come un’interpretazione stretta del disposto normativo, adottata anche dal CSM nel parere riguardante il testo del decreto-legge 92/1478, portasse a incardinare la competenza del giudice di sorveglianza in relazione al risarcimento del danno in forma specifica con la riduzione della pena residua solo qualora il pregiudizio fosse stato sussistente tanto al momento della presentazione del ricorso, quanto al momento della decisione sul medesimo79. Pertanto nel caso dei soggetti che avessero lamentato un pregiudizio “non più attuale”, la strada da intraprendere era indicata in quella del giudizio civile tramite la previsione dell’art. 2043 c.c.. Questa soluzione è stata criticata da coloro che ne hanno ravvisato l’incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento ex art. 3 della nostra Costituzione, poiché, a fronte del medesimo pregiudizio, subito per condizioni detentive inumane e degradanti, si sarebbero avute due modalità risarcitorie differenti: il danneggiato da situazione “non più attuale” avrebbe avuto un risarcimento pecuniario, invece il soggetto “attualmente” sottoposto a tale trattamento avrebbe avuto una riduzione di pena80. Pertanto è stato suggerito che il legislatore, con il rinvio all’art. 69 comma 6 lett. b) o.p. non abbia inteso mutuare anche le connotazioni di gravità e attualità del pregiudizio81.