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COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

MARTEDIÁ 23 MAGGIO 2000 67ã Seduta

Presidenza del Presidente MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e del-l'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assem-blea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. ± Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di etaÁ tra adot-tanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilitaÁ dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. ± Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. ± Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. ± Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in mate-ria di adozione

e petizione n. 564 ad essi attinente (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 maggio 2000.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 9.

La Commissione concorda di dare per illustrati gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra una nuova formulazione dell'articolo 9 (emendamento 9.21) che si pone quale tentativo di media-zione tra gli emendamenti presentati. In particolare il comma 1 modifica l'articolo 9 della legge n. 184 attribuendo a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti servizi di pubblica necessitaÁ, la facoltaÁ di se-gnalare all'autoritaÁ pubblica situazioni di abbandono di minori di cui ven-gano comunque a conoscenza. Al comma 3 si stabilisce che sia il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, a riferire al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i minori collocati presso le comu-nitaÁ di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati che risul-tano in situazione di abbandono. Il comma 4 prevede che lo stesso giudice tutelare, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni a tal fine negli istituti.

Il comma 5 prevede che chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore deve, tra-scorso il periodo di sei mesi, darne segnalazione al giudice tutelare. Il comma 7, infine, stabilisce che il giudice tutelare ricevuta la segnalazione dai soggetti di cui ai commi precedenti, dispone immediatamente tramite i servizi locali o gli organi di pubblica sicurezza, i necessari accertamenti per verificare se sussiste stato di potenziale abbandono del minore. Qua-lora l'esito di tali accertamenti sia positivo, il giudice tutelare riferisce im-mediatamente al Tribunale per i minorenni.

Accogliendo una richiesta della senatrice SCOPELLITI, il relatore Callegaro precisa che la nuova formulazione accoglie sostanzialmente i contenuti degli emendamenti 9.2, 9.9, 9.10, 9.17 e 9.20. Mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda i contenuti dell'emendamento 9.19, invita invece al ritiro dell'emendamento 9.1 e si dichiara contrario agli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16 e 9.18.

La senatrice BRUNO GANERI ritira l'emendamento 9.4. La Presi-dente MAZZUCA POGGIOLINI ritira gli emendamenti 9.6 e 9.7. Il sena-tore RESCAGLIO ritira l'emendamento 9.8.

Sul nuovo testo presentato dal relatore si apre quindi una discussione in cui interviene il senatore FASSONE, il quale si dichiara favorevole a ripristinare il testo vigente del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 184 che stabilisce che pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti servizi di pubblica necessitaÁ, debbano riferire al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in si-tuazione di abbandono di cui vengano a conoscenza, in ragione del pro-prio ufficio. Togliere quest'ultimo inciso potrebbe a suo avviso creare un'indesiderata fioritura di denunce, la gran parte delle quali potrebbe es-sere priva di riscontri oggettivi. Si dichiara altresõÁ contrario alla sostitu-zione delle funzioni del Tribunale per i minorenni con quelle del giudice tutelare.

La senatrice SCOPELLITI, pur dando atto del grande impegno pro-fuso dal collega Callegaro nella riscrittura dei vari articoli, riterrebbe piuÁ proficuo ai fini della discussione discutere singolarmente gli emenda-menti. A quest'ultima osservazione replica la Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, la quale ricorda che l'esame ha risentito della mancanza di una costruttiva attivitaÁ in sede di Comitato ristretto e che proprio per supplire a tale carenza il relatore, su mandato della Commissione, si eÁ fatto carico di redigere una nuova formulazione degli articoli che tenga conto di tutti gli emendamenti presentati, formulazione peraltro che ri-mane aperta ai contributi di tutte le parti politiche.

Il senatore PINGGERA si dichiara d'accordo con le critiche espresse dal senatore Fassone relativamente all'inutile moltiplicarsi di segnalazioni che il comma primo, cosõÁ come proposto dal relatore, potrebbe compor-tare. Si dichiara invece favorevole alla previsione che il giudice tutelare svolga una serie di funzioni che la legge 184 attribuiva al Tribunale dei minorenni. Sulle stesse posizioni si esprime la senatrice BRUNO GA-NERI, cosõÁ come il senatore RESCAGLIO. Il senatore CAMERINI si di-chiara contrario al comma 7 cosõÁ come formulato, ritenendo necessario che il riferimento alla segnalazione della situazione di abbandono del mi-nore sia effettuato nei soli confronti dei soggetti di cui al comma 1. La senatrice SCOPELLITI ritiene che debba essere modificata la previsione di cui al comma 5, in base alla quale chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve darne segnalazione al giudice tutelare, reputando opportuno stabilire un periodo superiore che potrebbe essere di nove mesi. Manifesta comun-que perplessitaÁ di ordine generale sull'intera nuova formulazione dell'arti-colo 9, ricordando che dalle audizioni svolte non era emersa alcuna esi-genza di alleggerire il carico di lavoro del Tribunale dei minorenni che a suo avviso offre migliori garanzie. Chiede in ogni caso la votazione del testo per parti separate.

Il relatore, senatore CALLEGARO si dichiara favorevole ad acco-gliere le osservazioni relative al ripristino dell'inciso «in ragione del pro-prio ufficio» relativamente ai soggetti tenuti a riferire al giudice tutelare sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza. EÁ altresõÁ favorevole a recepire l'osservazione relativa al comma 7, per quanto riguarda il riferimento alla segnalazione dei soli sog-getti di cui al comma 1, e accoglie anche la proposta che i contenuti del comma 7 siano collocati in coda al comma 1 dell'articolo. Propone quindi una nuova formulazione dell'articolo 9, nel senso teste indicato (emenda-mento 9.21 nuovo testo). Il senatore FASSONE insiste sulla propria con-trarietaÁ alla previsione che il giudice tutelare subentri in alcune delle fun-zioni precedentemente attribuite dalla legge n. 184 al Tribunale per i minorenni.

All'esito di votazione per parti separate, risulta approvato l'emenda-mento 9.21 (nuovo testo) proposto dal senatore Callegaro. Conseguente-mente sono preclusi gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 e 9.18. L'emendamento 9.19 eÁ dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre l'emendamento 9.20 risulta assorbito.

Il seguito dell'esame congiunto eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO