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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 130-BIS, 160-BIS, 445-BIS, 1697-BIS, 852, 1895 E 3228

Art. 9.

Abrogare il comma 1.

9.1 Russo, Camerini, Salvato

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire le parole: «tribunale per i minorenni» con le seguenti: «giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova».

9.2 Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «... in ragione del proprio ufficio».

9.3 Tomassini, Pianetta

Al comma 1, dopo le parole: «autoritaÁ pubblica situazioni» aggiun-gere le seguenti: «a rischio del minore e».

9.4 Bruno Ganeri

Al comma 1, dopo le parole: «di cui vengano comunque a cono-scenza» si aggiungano le seguenti: «in ragione del proprio ufficio».

9.5 Pellicini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi previsti dall'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e successive modificazioni ed in quelli di bambini denun-ciati o risultanti come nati da genitori ignoti, la relativa segnalazione al Tribunale per i minorenni deve essere fatta dall'ufficiale dello stato civile immediatamente dopo la formazione dell'atto».

9.6 Mazzuca Poggiolini, Occhipinti

Al comma 3, sopprimere le parole: «Gli istituti di assistenza pubblici e privati e le comunitaÁ di tipo familiare» e sostituirle con le seguenti: «Le comunitaÁ di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati».

9.7 Occhipinti

Al comma 3, le parole: «giudice tutelare» sono sostituite dalle se-guenti: «Tribunale per minorenni».

9.8 Rescaglio, Lo Curzio

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «tra i ricoverati» con le seguenti: «minori collocati presso gli istituti di assistenza o presso le comunitaÁ di tipo familiare».

9.9 Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «minori ricoverati» con le seguenti: «minori collocati presso di loro».

9.10 Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 3, sostituire le parole: «giudice tutelare» con le seguenti:

«Tribunale per i minorenni».

9.11 Sella di Monteluce

Sopprimere il comma 4.

9.12 Russo, Camerini, Daniele Galdi, Bernasconi

Al comma 4, dopo le parole: «il comma 3» aggiungere le seguenti:

«trasmettendone copia al competente Tribunale per minorenni. Il giudice tutelare puoÁ procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo. Il Tribu-nale per i minorenni, nel caso di mancato invio della relazione semestrale, dispone direttamente ispezioni».

9.13 Mazzuca Poggiolini, Occhipinti

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» aggiungere le se-guenti: «ne invia copia al Tribunale per i minorenni competente, che di-spone direttamente le ispezioni nel caso di inadempienza da parte del giu-dice».

9.14 Occhipinti

Al comma 4, sopprimere le parole: «o dispone».

9.15 Cortelloni

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le ispe-zioni non sono preannunciate».

9.16 Cortelloni

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, al capoverso 5, sopprimere le parole: «che trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni con rela-zione informativa».

9.17 Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 1, all'articolo 9, ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'omissione della segnalazione deter-mina l'inidoneitaÁ ad adottare e ad ottenere affidamenti familiari».

9.18 Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, dopo il capoverso 6, ag-giungere il seguente:

«06. Delle disposizioni contenute nei commi precedenti eÁ data ade-guata informazione a cura degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, anche attraverso le strutture pubbliche e private della scuola materna, della scuola elementare e di quella media inferiore».

9.19 Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, dopo il capoverso 0, ag-giungere il seguente:

«00. Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione di cui ai commi pre-cedenti, dispone immediatamente tramite gli enti locali o gli organi di pubblica sicurezza i necessari accertamenti anche sommari per verificare se sussiste stato di potenziale abbandono del minore. Il giudice tutelare, qualora l'esito dei detti accertamenti sia positivo, riferisce senza indugio al Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, perche questo provveda al definitivo accertamento dell'eventuale stato di abban-dono del minore».

9.20 Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ± 1. Chiunque ha facoltaÁ di segnalare all'autoritaÁ pubblica situazioni di abbandono di minori di etaÁ. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessitaÁ, debbono riferire al piuÁ presto al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

2. La situazione di abbandono puoÁ essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

3. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunitaÁ di tipo fa-miliare devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'in-dicazione specifica, per ciascuno di essi, della localitaÁ di residenza dei ge-nitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del mi-nore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i minori collocati presso le comunitaÁ di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

4. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma 3. PuoÁ procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

5. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie sta-bilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si pro-tragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare. L'omissione della segnalazione puoÁ comportare l'inidoneitaÁ ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacitaÁ all'ufficio tutelare.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puoÁ comportare la decadenza dalla potestaÁ sul figlio a norma dell'articolo 330 del Codice civile e l'apertura della procedura di adottabilitaÁ.

7. Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione di cui ai commi prece-denti, dispone immediatamente tramite gli enti locali o gli organi di pub-blica sicurezza i necessari accertamenti anche sommari per verificare se sussiste stato di potenziale abbandono del minore. Il giudice tutelare, qua-lora l'esito dei detti accertamenti sia positivo, riferisce senza indugio al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, perche questo provveda al definitivo accertamento dell'eventuale stato di abbandono del minore».

9.21 Callegaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ± 1. Chiunque ha facoltaÁ di segnalare all'autoritaÁ pubblica situazioni di abbandono di minori di etaÁ. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessitaÁ, debbono riferire al piuÁ presto al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione, dispone immediatamente tramite i servizi locali o gli organi di pubblica sicurezza i necessari accertamenti anche sommari per verificare se sussiste stato di potenziale abbandono del minore. Il giu-dice tutelare, qualora l'esito dei detti accertamenti sia positivo, riferisce senza indugio al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, perche questo provveda al definitivo accertamento dell'eventuale stato di abbandono del minore.

2. La situazione di abbandono puoÁ essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

3. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunitaÁ di tipo fa-miliare devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'in-dicazione specifica, per ciascuno di essi, della localitaÁ di residenza dei ge-nitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del mi-nore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce

al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i minori collocati presso le comunitaÁ di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

4. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma 3. PuoÁ procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

5. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie sta-bilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si pro-tragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare. L'omissione della segnalazione puoÁ comportare l'inidoneitaÁ ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacitaÁ all'ufficio tutelare.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puoÁ comportare la decadenza dalla potestaÁ sul figlio a norma dell'articolo 330 del Codice civile e l'apertura della procedura di adottabilitaÁ».

9.21 (nuovo testo) Callegaro