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Companies with foreign income

Nel documento Cattedra di diritto tributario d impresa (pagine 16-19)

Capitolo I L’ordinamento fiscale maltese anteriore all’ingresso nell’Unione Europea

2. Companies with foreign income

Ai fini fiscali maltesi, tutte le società che non sono ITC dividono i loro utili in due sezioni che comprendono i redditi da fonti nazionali e i redditi da fonti estere.

La sezione dei redditi da fonte estera comprende:

(i) Dividendi, interessi, royalties, plusvalenze, affitti e profitti analoghi derivanti da investimenti e assets situati al di fuori di Malta

(ii) Profitti e utili di una società residente a Malta, soggetta ad imposta a Malta ma attribuiti ad una stabile organizzazione situata al di fuori di Malta

(iii) Profitti o utili derivanti dall'attività assicurativa in relazione a rischi situati al di fuori di Malta.

Le società maltesi che ricevono redditi da fonti estere iscrivono tali redditi in un cosiddetto “conto estero”, che sarà tassato con l'aliquota standard del 35%, analogamente ai redditi nazionali.

Tuttavia, a differenza dei redditi di fonte nazionale, per i redditi esteri è previsto un credito d'imposta in relazione alle imposte pagate all'estero. Inoltre, quando la società maltese distribuisce a sua volta gli utili

14 La differenza tra il credito d’imposta e l’imposta dovuta dai soci sui dividendi percepiti e il rimborso dei 2/3 dell’imposta pagata dall’ITC

15 Ris. n. 170/E del 12 dicembre 2005

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collocati nel conto dei redditi esteri ai suoi azionisti non maltesi, questi ultimi ricevono un rimborso fiscale straordinario in aggiunta al credito d’imposta estero. La combinazione del rimborso e del credito d’imposta estero sugli utili di fonte estera può portare a un'imposizione pari a zero o minima (fino al 6,25%

dell'aliquota effettiva), in luogo dell'aliquota ordinaria del 35%.

In particolare, quando i dividendi derivanti dal conto dei redditi di origine estera sono distribuiti ad azionisti non residenti, questi ultimi avranno diritto al rimborso di 2/3 dell'imposta maltese pagata dalla società su tali redditi.

Questo sistema di rimborsi fa sorgere un debito in capo all’autorità fiscale nei confronti del contribuente che deve essere pagato entro il quattordicesimo giorno successivo a quello in cui il rimborso diventa esigibile.

Se il rimborso dell'imposta da parte del Commissioner for revenue non è dovuto in tutto o in parte ad un soggetto, è dovere di tale soggetto restituire, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, le somme ricevute;

altrimenti verranno addebitati interessi pari al 7% al mese a partire dal giorno in cui il rimborso gli è stato versato fino al giorno in cui ha restituito l’imposta rimborsata.

2.1 Partecipating holding

L'imposizione fiscale maltese può arrivare fino allo 0% nel caso in cui la società maltese tragga redditi da una controllata non residente che siano qualificabili come "partecipazione”, il che è tipicamente il caso delle società veicolo create grazie allo schema delle Company with foreign income. In questo caso, l'azionista non residente della CFI ha diritto al rimborso del 100% dell'imposta pagata dalla CFI.

Occorre ricordare che una participating holding nasce dalla detenzione di un pacchetto di azioni ordinarie in un‘altra società (Maltese o estera) che soddisfa una delle seguenti sei condizioni:

1. detenzione diretta del 10% di azioni ordinarie di una società il cui capitale è interamente o parzialmente diviso in azioni, la cui detenzione attribuisce un diritto al 10% di due dei seguenti fattori:

(i)diritto di voto;

(ii) profitti disponibili alla distribuzione;

(iii) beni distribuibili in fase di scioglimento della società.

2. è azionista di una società ed ha il diritto di opzione sull‘acquisto delle azioni ordinarie da essa non detenute nei limiti previsti dalla legge del paese in cui tali azioni ordinarie sono detenute.

3. è azionista di una società e gode del diritto di prelazione in caso di vendita, riscatto o annullamento delle azioni ordinarie di tale società da essa non detenute.

4. è azionista di una società e ha diritto o di sedere al consiglio di amministrazione o di nominare una persona che partecipi al consiglio di amministrazione in qualità di amministratore.

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5. è un azionista che detiene un investimento del valore, alla data in cui è stato acquisito, di almeno € 1,164,000 (o l‘equivalente somma in una differente valuta) in una società e tale partecipazione nella società viene detenuta per un periodo ininterrotto di almeno 183 giorni.

6. è azionista di una società e la detenzione del pacchetto di tali azioni è finalizzato allo sviluppo del proprio business. In questo caso la partecipazione non deve essere detenuta come trading stock per finalità di scambio.

2.2 Le modifiche del 1998

Nel 1998 il legislatore fiscale maltese ritenne di dover ampliare l’ambito di applicazione delle International Trading Company e delle Companies with foreign income introducendo nuove disposizioni all’interno dell’Income tax act.

La prima novità riguarda le attività svolte dalle International Trading Company previste dall’articolo 2 comma 1 dell’ITA al quale vennero aggiunte le lettere d), e), f):

La lettera d) introdusse la gestione di società residenti a Malta la cui attività è limitata alle assicurazioni affiliate quando tale attività sia svolta solo con soggetti non residenti.

La lettera e) comprende la prestazione di servizi di gestione, amministrazione o altri servizi a organismi di investimento collettivo residenti a Malta ma che svolgono la propria attività esclusivamente al di fuori di Malta. Con questa disposizione vengono ad esistenza gli organismi di investimento collettivi: Questi possono essere costituiti sotto forma di SICAV, SICAF, società in accomandita, unit trusts o fondi comuni di investimento.

Il reddito, comprese le plusvalenze, è esente dall'imposta maltese; tuttavia non possono avvalersi della rete di convenzioni contro la doppia imposizione di Malta.

Gli organismi di investimento collettivo, che non sono costituiti come unit trusts, possono rinunciare all'esenzione d'imposta, in tal caso saranno soggetti a tassazione sul loro reddito ad un’aliquota forfettaria del 25%.

In tutti i casi, le plusvalenze o gli utili realizzati da non residenti in seguito alla cessione di quote o azioni di un organismo di investimento collettivo di capitale sono esenti da imposta.

La lettera f) comprende “la prestazione di servizi di gestione navale da parte di società le cui attività e il cui oggetto sociale comprendono esclusivamente la gestione di navi di stazza non inferiore a mille tonnellate e che effettuano il trasporto di merci o passeggeri”16.

Il legislatore maltese introduce delle novità anche nell’ambito delle Companies with foreign income, ricomprendendo nella definizione di foreign income prevista dall’articolo 2 comma 1 dell’Income Tax Act "i profitti o gli utili derivanti dall'attività assicurativa in relazione a rischi situati al di fuori di Malta" e collocati nel foreign income account.

16 Trad Articolo 2 comma 1 Income Tax Act.

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Le autorità maltesi sostengono che queste estensioni del campo di applicazione dei due regimi non sono mai state utilizzate dalle società ITC o dalle CFI.

Nel documento Cattedra di diritto tributario d impresa (pagine 16-19)