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Comparazione con gli altri ordinamenti di tradizione germa-

vano la loro scaturigine nel diritto austriaco il quale, secondo un’ampia classificazione, appartiene alla tradizione germanica fondata sul princi- pio dell’iscrizione.

L’adattamento compiuto dal legislatore italiano è riuscito nel delica- to tentativo di acclimatare il sistema tavolare nel diritto generale, con- servandone le specificità68.

Si tratta allora di riconoscere e valutare, almeno nei loro tratti essen- ziali, gli esiti del processo di differenziazione dal ceppo originario e più ampiamente di mettere a confronto il libro fondiario con gli altri ordi- namenti retti da categorie simili.

67 A. N

ICOLUSSI, Il tavolare nel sistema della tutela dei diritti, cit., p. 37. Tale profi-

lo viene evidenziato anche nel rapporto Doing Business 2015, cit. che, con riguardo alla pubblicità immobiliare, assume tra i punti di indagine proprio l’incidenza del conten- zioso «to help avoid land disputes, it is essential to ensure the accuracy of the infor- mation underlying land transactions and to identify cases of fraud».

68 Il legislatore francese si trovò in una situazione analoga con riguardo all’ordina-

mento fondiario delle regioni della Alsazia e Lorena rette dal sistema prussiano. Ini- zialmente, in modo simile a quanto accaduto in Italia, si vagheggiò l’idea che i libri fondiari avrebbero dovuto essere il modello cui conformare la riforma dell’intero ordi- namento francese; in realtà, non solo non si attuò l’ambizioso proposito, ma nemmeno si garantì la conservazione autentica del sistema prussiano nelle terre annesse: venne espunto il principio dell’iscrizione e – pare di poter dire – conseguentemente il princi- pio di pubblica fede.

a) Ordinamento austriaco69

Assunto tale metodo, occorre naturalmente prendere le mosse dal di- ritto austriaco.

La dottrina tradizionale, sulla base dei §§ 380-425 ABGB, insegna che il trasferimento dei diritti reali immobiliari esige, in continuità con la tradizione di diritto comune, due atti: il contratto di base (Titel) e il negozio dispositivo del diritto (dingliches Verfügungsgeschäft)70, che,

unitamente all’iscrizione (§ 431 ABGB), integra il modo di acquisto (Erwerbungsart), risultando così un negozio reale71.

Parte della moderna dottrina austriaca ha però messo in discussione questo insegnamento e formula un’ipotesi interpretativa che significati- vamente rende quella disciplina assai prossima all’ordinamento tavolare italiano: secondo alcuni autori, infatti, l’accordo dispositivo si manife-

69 La disciplina trova le sue fonti più importanti nel codice civile (Allgemeines bür-

gerliches Gesetzbuch, abbr. ABGB, §§ 431-446, § 451, §§ 453 s., §§ 469-470, § 481, §§ 1498-1500); nella legge tavolare nel testo del 1955 (Allgemeines Grundbuchsgesetz, abbr. GBG); nella Allgemeines Grundbuchsumstellungsgesetz del 1980 (abbr. GUG). Per l’individuazione completa della fonti, si veda A. Kletečka, Allgemeiner Teil, Sa- chenrecht, Familienrecht14, in Grundriss des bürgherlichen Rechts, I, Wien, 2014, p.

387 s. L’ordinamento tavolare è stato di recente sottoposto a due rilevanti novellazioni. Più precisamente, con la Grundbuchs-Novelle 2008 sono stati posti i fondamenti per la tenuta telematica dei libri fondiari (cfr. C.AUINGER, Die Grundbuchs-Novelle 2008, in

ÖJZ, 2009/2, p. 5 s.). Il progetto di informatizzazione, completato nell’anno 2012, ha ridefinito in modo così significativo il libro fondiario austriaco che si parla di Grund- buch-Neu (cfr. J.C.T.RASSI, Grundbuchsrecht2, cit., p. 19, 22); la successiva Grund-

buchs-Novelle 2012 si è occupata in particolare dell’annotazione dell’ordine di grado; vi sono stati peraltro altri cambiamenti, ad esempio rispetto al cumulo di più domande di iscrizione attraverso la medesima istanza (M. POTYKA, Die Grundbuchs-Novelle

2012, in ÖJZ, 2012, p. 533 s.).

70 A. K

LETEČKA, Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht14, cit., p. 355 s.;

G. IRO, Sachenrecht5, in P.APATHY (a cura di), Bürgerliches Recht, IV, Wien, 2013, p.

58; R.DITTRICH,H.TADES (a cura di), Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch36, Wien,

2003, p. 604 s., i quali peraltro segnalano anche la diversa ipotesi su cui subito supra.

71 Nel diritto austriaco il negozio dispositivo è dunque reale sia nel senso che pro-

duce effetti reali sia in quanto necessita per la conclusione un atto materiale, come rile- va L.MENGONI, Caratteristiche generali del sistema tavolare italiano in raffronto a

sterebbe unitamente al contratto obbligatorio72 e il modus non assume-

rebbe la struttura di negozio, ma consisterebbe solo in un atto materiale (Realakt) da identificare per i beni immobili nell’iscrizione nel libro fondiario73.

L’idea in parola, pur controversa, ha il pregio di essere più corri- spondente con l’adozione del principio di causalità, cui ora si accenne- rà, e incontra la tendenza della prassi che da tempo ha svuotato il signi- ficato della distinzione tra titolo e modo di acquisto inserendo la clauso- la di intavolazione nel negozio obbligatorio74.

Il sistema del r.d. n. 499/1929 si rivela così quasi antesignano rispet- to al ceppo madre, avendo anticipato categorie mediante le quali oggi taluni leggono il trasferimento dei diritti reali immobiliari in quell’ordi- namento, e in pari tempo è rimasto più fedele alla tradizione, posto che l’idea del modus come Naturalhandlung corrisponde al pensiero dei compilatori dell’ABGB75.

Invero, l’assorbimento dell’atto dispositivo all’interno del negozio obbligatorio realizza un’opportuna semplificazione, senza compromet- tere i fondamenti del sistema. Inoltre attribuisce la duttilità necessaria ad intercettare i bisogni della modernità. Ne è esempio la pubblicità del contratto preliminare, espressivo della tendenza dell’economia moderna

72 F.B

YDLINSKI, Die rechtsgeschäftlichen Voraussetzungen der Eigentumsübertra-

gung nach österreichischem Recht, in G.PAULUS,U.DIEDERICHSEN,C.-W.CANARIS (a

cura di), Festschrift für Karl Larenz zum 70. Geburtstag, München, 1973, p. 103 5, definisce il negozio dispositivo del diritto come «der sachenrechtliche Teil der kaufver- traglichen Einigung».

73 K.S

PIELBÜCHLER, Der Dritte im Schuldverhältnis, Wien-New York, 1973, p.

101. Tale opinione rimane peraltro minoritaria in dottrina; il pensiero per cui il modus sia un atto materiale riceve maggior seguito in relazione al trasferimento della proprietà di beni mobili (cfr. B.ECCHER, sub § 425, in H.KOZIOL,P.BYDLINSKI,R.BOLLENBER- GER (a cura di), Kurzkommentar zum ABGB2, Wien-New York, 2007, Rn. 1). Le impli-

cazioni pratiche delle due diverse teorie sono presentate da W.FABER, National report

on the transfer of movables in Austria, in W.FABER,B.LURGER (a cura di), National

reports on the transfer of movables in Europe, Volume I: Austria, Estonia, Italy, Slove- nia, Münich, 2008, p. 84 s.

74 T.K

LICKA,A.REIDINGER, sub § 380, in G.KODEK,M.SCHWIMANN (a cura di),

ABGB. Praxiskommentar4, Wien, 2012, p. 236.

75 H.K

LANG (a cura di), Kommentar zur Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch2, II,

ad affidare ad atti obbligatori vicende patrimonialmente assai rilevanti. In merito, occorre ricordare che la pubblicità tavolare consente la se- gnalazione soltanto di acquisti e modificazioni di diritti reali o di atti immediatamente funzionali a tale effetto: nel sistema austriaco non è pertanto ammissibile posto che il preliminare sarebbe riferito ad un atto (il negozio di base) che ha soltanto effetti obbligatori. Di contro, la compenetrazione tra efficacia obbligatoria e dispositiva attuata nel r.d. 499/1929 ha reso il diritto tavolare strutturalmente idoneo a recepire tale figura non appena introdotta nel diritto generale.

Un secondo aspetto meritevole di considerazione comparatistica ri- guarda il rapporto tra contratto obbligatorio e atto dispositivo. Il con- tratto traslativo non ha nell’ABGB natura astratta, come in Germania, bensì è causalmente dipendente dal contratto obbligatorio76. La dipen-

denza del contratto reale è tuttavia parziale: riguarda, infatti, solo i vizi che determinano l’invalidità originaria dell’atto e non quelli sopravve- nuti (come la risoluzione). Anche da questa prospettiva il sistema au- striaco risulta gravato da una non necessaria complicazione: infatti chi afferma la lesione di un proprio diritto tavolare per una patologia so- pravvenuta del negozio obbligatorio, è titolare solo di una pretesa ob- bligatoria e non può esercitare l’azione in cancellazione77.

b) Ordinamento tedesco

Il sistema tedesco esibisce la maggiore complessità tra quelli che hanno adottato i libri fondiari78. Tale valutazione si giustifica conside-

rando sia lo sviluppo procedimentale previsto per trasferire diritti reali

76 Cfr. A.K

LETEČKA, Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht14, cit., p. 263 s.

Le conseguenze che ne derivano sono illustrate in H.KLANG (a cura di), Kommentar

zur Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch2, cit., p. 423 s. La scelta del legislatore au-

striaco si comprende alla luce dell’intenzione di dettare una disciplina quanto più possi- bile aderente alla situazione locale. Invero, il principio dell’astrazione trova il suo sub- strato materiale nelle esigenze delle città commerciali della Germania settentrionale; la realtà austriaca di fine settecento rimaneva invece prettamente agricola sicché la rece- zione del principio dell’astrazione eccedeva i bisogni.

77 Cfr. L.M

ENGONI, L’azione in cancellazione nel sistema dei libri fondiari, in Riv.

dir. civ., 1972, I, p. 134 s.

78 La materia è regolata dal codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch, abbr. BGB §§

immobiliari tra vivi sia soprattutto l’elemento fondante e peculiare di questo regime, ovvero il principio di astrazione.

Il principio, non espressamente enunciato, ma saldamente presuppo- sto in via interpretativa, postula una completa separazione tra il contrat- to obbligatorio e il negozio dispositivo sicché i vizi del primo non pos- sono riflettersi sul secondo79. Si cerca in questo modo di assecondare

quando più possibile il Verkehrsschutz80, tuttavia la rigidità che ne deri-

va è oggetto di critiche sempre più frequenti nella stessa dottrina tede- sca81 e la giurisprudenza insinua sempre più eccezioni82.

Analoga impressione è stata espressa anche nella ricognizione sui modi acquisto della proprietà in Europa compiuta a commento del DCFR; più precisamente, è stata diagnosticata una condizione di «inap- propriate overprotection» rispetto alle esigenze della circolazione giuri-

79 Ex multis, R.B

ORK, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs3, Tübingen,

2011, p. 188 s.; F.BAUR,R.STÜRNER, Sachenrecht18, München, 2009, p. 57. Come

noto, il concetto venne elaborato da von Savigny. Decisiva fu specialmente l’influenza della filosofia kantiana, pur se l’A. volle asseverare la propria tesi anche attingendo alle fonti romane. Per un’introduzione sul tema, cfr. A.STRACK, Hintergründe des Abstrak-

tionprinzip, in Jura, 2011, 1, p. 5 s. L’approccio di von Savigny ai testi classici è ogget- to di controversia; se per taluni la pretesa di trovarvi argomenti a favore del principio di astrazione è frutto di un’interpretazione equivoca, altri invece sostengono che, pur avendo una conoscenza complessiva del diritto romano, intenzionalmente abbia messo in evidenza solo quei passi funzionali a giustificare la tesi (per riferimenti, ivi, p. 7 testo e note).

80 Tale interesse, sostanzialmente estraneo al pensiero di von Savigny, divenne in-

vece decisivo per i compilatori del BGB tanto da decidere l’estensione, oltre l’origina- rio ambito in cui fu concepito, anche al campo degli acquisti di diritti reali immobiliari (A. STRACK, Hintergründe des Abstraktionprinzip, cit., p. 8).

81 B.K

UPISCH, Causalità e astrattezza, in L.VACCA (a cura di), Vendita e trasferi-

mento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica, cit., p. 434, 451 s.; K. ZWEIGERT. H. KÖTZ, An introduction to comparative law, Amsterdam-New York-

Oxford, I, 1977, p. 188 s.; ne riafferma invece la validità, U. DROBNIG, Transfer of

property, cit., p. 9.

82 Cfr. J.T.F

ÜLLER, The German property law and its principles - Some lessons for

a European property law, in W.FABER,B.LURGER (a cura di), Rules for the transfer of

movables. A candidate for European harmonisation or national reforms?, Munich, 2008, p. 203 s.; M.-R.MCGUIRE, National report on the transfer of movable in Germa-

ny, in W.FABER,B.LURGER (a cura di), National reports on the transfer of movable in

dica83 e si così è concluso nel senso che la disciplina tedesca «cannot be

recommend as a European model»84.

Una precisa dimostrazione della difficoltà che tale sistema incontra ad aprirsi alle sollecitazioni della modernità si è avuta in relazione alla Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trusts che la Germania, come l’Austria, ha scelto di non ratificare avvertendola come irriducibi- le al principio dell’astrazione85.

c) Ordinamento elvetico86

Anche l’ordinamento elvetico riproduce il binomio tra atto obbliga- torio (Verpflichtungsgeschäft) e atto dispositivo (Verfügungsgeschäft), imprimendogli peraltro una fisionomia singolare.

Se, come nel diritto austriaco, il negozio reale ha tendenzialmente natura causale (§ 974, co. 2 CCS)87, inedita è però la conformazione se

si accredita la tesi del carattere unilaterale: si tratterebbe precisamente di una «dichiarazione dell’alienante di disporre del suo diritto reale»88.

Al negozio dispositivo segue poi l’atto materiale d’iscrizione nei regi- stri immobiliari (§ 971, co. 1 CCS).

In realtà, la questione è assai controversa89. Secondo altri autori,

l’atto di disposizione sarebbe infatti un contratto reale che si perfeziona nel momento in cui il conservatore riceve la richiesta di iscrizione90.

83 C.

V. BAR,E. CLIVE (a cura di), Principles, Definitions and Model Rules of Euro-

pean Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full edition, cit., p. 4426.

84 J.T. F

ÜLLER, The German property law and its principles – Some lessons for a

European property law, cit., p. 214. Per il vero, già la prima dottrina formatasi sul BGB aveva rilevato come alla tutela circolazione immobiliare bastasse il § 892, cfr. R. KNÜTEL,

Vendita e trasferimento della proprietà nel diritto tedesco, in L.VACCA (a cura di),

Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica, I, cit., p. 297 s.

85 Si rinvia a quanto osservato nella parte II, § 2 a).

86 La disciplina si trova, oltre che nel codice civile (artt. 942-977), anche nell’ordi-

nanza sul registro fondiario. Il diritto comune della confederazione è poi completato con le diverse legislazioni cantonali.

87 P.-H.S

TEINAUER, Les droits réels5, I, cit., p. 74.

88 G.D

E BIASIO,A.FOGLIA, Introduzione ai codici di diritto privato svizzero2, Tori-

no, 2007, p. 317.

89 Cfr. P.-H.S

Il dibattito sul tema ha importanti conseguenze di natura applicativa: in particolare, dall’adesione all’una o all’altra tesi, dipende l’esistenza del potere del disponente di revocare la richiesta di iscrizione prima che sia ricevuta dal conservatore91.

Da questa prospettiva si può trarre, a contrario, un ulteriore elemen- to per apprezzare il sistema tavolare italiano: l’assorbimento nel nego- zio obbligatorio dell’atto dispositivo espunge il problema, inevitabil- mente problematico, della sua revocabilità92.

Un aspetto interessante si rinviene anche nella procedura tavolare svizzera: la decisione sull’iscrizione compete infatti in prima istanza al conservatore e solo in caso di rigetto è possibile il ricorso all’autorità giudiziaria (purché si tratti di questioni propriamente pubblicitarie; di- versamente, la competenza spetta all’autorità di vigilanza sul registro). Nell’esercizio dei suoi compiti al conservatore sono attribuiti pressoché gli stessi poteri che nell’ordinamento italiano ha il giudice tavolare93.

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