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Comparazione con l’ordinamento comune della trascrizione

L’esame degli elementi strutturali del r.d. 499/1929, in sé considera- ti nel paragrafo precedente, ha condotto a formulare un primo apprez- zamento di favore circa l’efficienza del sistema tavolare; nell’esperien- za contemporanea è nondimeno indispensabile verificare se tale giudi- zio regga anche alla prova della “competizione” con altri ordinamenti giuridici60.

Il confronto deve essere condotto in due prospettive: in primo luogo, rispetto al regime della trascrizione vigente nella generalità del territo- rio italiano, onde appurare se vi siano ancora ragioni che giustificano la specialità; non meno rilevante è poi il dialogo con gli altri sistemi di impronta germanica in relazione ai quali si deve accertare dove il singo- lare incontro tra consensualismo e pubblicità costitutiva abbia posto il sistema tavolare.

Prendendo le mosse dalla comparazione con la trascrizione immobi- liare, si potrebbe trarre l’impressione che il procedimento di informa- tizzazione dei registri, rendendo possibile la ricerca anche con il criterio reale, abbia in fondo attenuato la differenza con il tavolare.

In realtà, simile idea risulta piuttosto corriva: l’accesso mediante chiave reale ai registri immobiliari agevola in una certa misura la ricer- ca dei titoli, ma non consente, se non per gli atti di più recente forma- zione, di considerare la corrispondenza delle intestazioni (tra catasto e registri immobiliari) come dato effettivamente attuale61.

fronte alla «equiparazione della funzione notarile di rilascio alle decisioni del giudice tutelare» (che si potrebbe desumere dalla disciplina del reclamo prevista dall’art. 32, co. 2 l. n. 161/2014).

60 Tendenza invero non priva di distorsioni, cfr. A.N

ICOLUSSI, Europa e cosiddetta

competizione tra ordinamenti giuridici, in Eur. dir. priv., 2006, p. 105 s.

61 Parla della meccanizzazione come di «palliativo», G.F

ALQUI MASSIDDA, Il siste-

ma tavolare italiano e la trascrizione, Trattazione e prospettive per una riforma «vera» del sistema della trascrizione in Italia, cit., p. 206. Ciò naturalmente non significa di- sconoscere i vantaggi che gli strumenti informatici offrono, specialmente in termini di facilità di accesso e di chiarezza dei dati. Opportunamente, dunque, le amministrazioni delle regioni dove sono impianti i libri fondiari vi stanno dedicando particolare atten- zione (per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in particolare, la l.r. 26 settembre 2014, n. 8, seguita per la Provincia autonoma di Trento dalla Deliberazione

Il rapporto tra catasto e registri immobiliari è infatti segnato dal li- mite originario della separazione che la sola informatizzazione non può pretendere di superare; in altri termini non vi è a fondamento dei regi- stri immobiliari un raccordo con la descrizione fisica dei beni, a diffe- renza di quanto previsto dalle leggi di impianto del libro fondiario62.

La mancanza di sintonia tra i due istituti si è inoltre aggravata nel tempo, posto che la funzione tributaria del catasto non ne ha favorito l’aggiornamento.

In definitiva, attraverso l’accesso ai registri immobiliari con chiave reale si può avere un’indicazione sulla titolarità dei diritti reali; occorre però verificare se sia un’informazione attuale, laddove il libro fondiario ha il pregio di offrire immediatamente un quadro aggiornato della si- tuazione. La scelta del legislatore rimane del resto quella di attribuire valore legale alle sole ispezioni condotte nei registri immobiliari con il criterio personale63.

L’informatizzazione dei registri è poi ininfluente sulla questione ca- pitale della prova della proprietà; tale aspetto ha importanza puntuale e sistematica. Nell’ordinamento comune, il soggetto che agisce in giudi- zio proponendo domanda di rivendicazione non può limitarsi ad esibire il titolo, ma deve risalire «attraverso i propri danti causa, fino ad un

della Giunta Provinciale del 20 aprile 2015, n 8; per la Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, tra i più recenti, D.P.Reg. 4 novembre 2013, n. 0210/Pres., D.P.Reg. 23 aprile 2013 n. 092/Pres., D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 0205/Pres., D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.). In Francia, l’avvio del processo di informatizzazione dei registri ha riguardato proprio le regioni dove sono impiantati i libri fondiari, cfr. J.-L.VALLENS,

La dématérialisation des décisions judiciaires: une évolution nécessaire, in JCP G, 2007, n. 11, 119; J.-F.BLANCHETTE,F.BANAT-BERGER, La «dématérialisation» du livre

foncier d’Alsace-Moselle, in Document numérique, 2004, p. 63 s. Per uno sguardo sul mondo anglosassone, M.E. DOVERSBERGER, Conveyancing at a Crossroads: The Tran-

sition to e-Conveyancing Applications in the U.S. and Abroad, in Ind. Int’l & Comp. L. Rev., 2007, p. 281 s.

62 L. 17 marzo 1897, n. 9, valevole per la contea principesca del Tirolo, concernente

l’impianto dei libri fondiari e l’assettamento interno degli stessi, in Leggi ed ordinanze concernenti i libri fondiari tirolesi2, Innsbruck, 1903, p. 134 s.

63 Cfr. A.G

acquisto a titolo originario» o dimostrare «essersi compiuta in suo favo- re l’usucapione»64.

Un onere probatorio così gravoso deriva dalla natura della trascri- zione come pubblicità di titoli; l’atto di acquisto non esclude infatti che esista un’altra catena di trascrizioni poziori e tampoco che la titolarità sia in capo ad altro soggetto acquirente a titolo originario, specialmente per usucapione. Se tale prova non venisse soddisfatta, si ritiene poi che il giudicato accerti in modo definitivo la mancanza di titolarità, preclu- dendo la riproposizione della domanda anche se fondata su una diversa causa petendi65.

Come anticipato, non mancano poi ripercussioni di natura sistemati- ca.

È constatazione comune che i tempi di svolgimento dei giudizi sia uno dei fattori che più incidono sullo sviluppo imprenditoriale e, in par- ticolare, sulla propensione degli investitori stranieri. Ora, secondo re- centi statistiche del Ministero della Giustizia, con riferimento alla c.d. mediazione preventiva obbligatoria66, risulta che le controversie in ma-

teria di diritti reali si pongono al quarto posto con circa 5.000 procedi- menti pendenti alla fine dell’anno 2014; sempre secondo tale indagine, la percentuale di successo della mediazione oscilla tra il 28% e il 40%, sicché è presumibile che nella grande maggioranza dei casi segua anche un giudizio. In questa prospettiva deve essere apprezzato il grado di certezza cui perviene un sistema di pubblicità immobiliare, non solo perché consente di definire le controversie in modo più semplice, ma soprattutto in quanto esercita una funzione preventiva, atteso che «il riconoscimento pubblico di un diritto soggettivo ne costituisce una tute-

64 Così la costante giurisprudenza; da ultimo, Cass. 18 settembre 2014, n. 19653.

Cfr. F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., p. 60 s.

65 G.F. R

ICCI, L’allegazione dei fatti nel nuovo processo civile, in Riv. trim. dir.

proc. civ., 1992, p. 847; in giurisprudenza, Cass. 28 aprile 1993, n. 4997; Cass. 18 feb- braio 1991, n. 1682.

66 Art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 38 la quale, alternativamente alla c.d. negoziazione

assistita cui rinvia l’art. 5, co. 2, costituisce condizione di procedibilità del giudizio in relazione a talune materie.

la primaria e fisiologica rispetto alla tutela processuale, la quale opera quando è ormai sorta la lite e il diritto è in contestazione»67.

4. Comparazione con gli altri ordinamenti di tradizione germanica

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