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Componente che deriva dalla gestione degli esercizi precedenti

Nel documento Allegato A2 (pagine 71-87)

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

2) Componente che deriva dalla gestione degli esercizi precedenti

La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate e imputate agli esercizi successivi.

Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal Fondo Pluriennale Vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione che sarà considerato disponibile o vincolato in riferimento alla natura dell’entrata che finanziava la spesa.

Vengono riportati i prospetti del Fondo Pluriennale Vincolato distinguendo tra parte entrata e parte spesa fin dall’anno 2015, anno di istituzione dello stesso e la composizione dello stesso riportato sull’esercizio 2018, anno di previsione del Bilancio Pluriennale, che non ha iscrizione negli anni successivi:

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario

Il comma 5 dell’art. 228 del T.U.E.L. stabilisce che al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

I parametri di individuazione degli Enti locali strutturalmente deficitari per il triennio 2013 -2015 definiti nel Decreto Ministero Interno del 18/02/2013, che non risultano modificati, sono i seguenti:

 La Provincia non presenta valori negativi del risultato contabile di gestione.

 Il volume dei residui passivi provenienti dal Titolo I, pari ad € 39.656.246,69, al netto dei residui attivi provenienti da contributi e trasferimenti correnti dalla regione pari ad

€ 684.583,63 e al netto dei trasferimenti dalla regione per funzioni delegate pari ad € 5.075.672,58, risulta essere € 33.895.990,48, inferiore al 50% degli impegni del Titolo I pari ad € 35.766.376,84:

Residui passivi Titolo I – residui attivi 39.656.246,69-684.583,63-5.075.672,58 47.38%

Spese correnti 71.532.753,68

 Il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo individuato dalla Circolare n. 9 del 2006 del MEF è pari ad € 8.778.739,92 e risulta inferiore al 38%

delle entrate correnti che è pari ad € 35.288.020,98:

Spesa del personale 8.778.739,92 9,45%

Entrate correnti (Titolo I –II – III) 92.863.213,12

 La consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni pari ad € 75.910.911,32 risulta: inferiore al 160% delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo; risulta superiore al 140% delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 TUEL modificato dall’art. 8 comma 1, L.

12/11/2011 n. 183:

Debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione 75.910.911,32 81,74%

Entrate correnti (Titolo I –II – III) 92.863.213,12

 L’Ente non ha debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio 2017.

 La Provincia non ha anticipazioni di tesoreria non rimborsate alla data del 31/12/2017.

 Non sussistono procedimenti di esecuzione forzata nel corso dell’esercizio 2017.

 L’Ente non ha presentato, nel corso dell’esercizio 2017, misure tali da provvedere a dover ricorrere a situazioni di salvaguardia in merito agli equilibri di bilancio.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI

per l’accertamento della condizione di ente locale strutturalmente deficitario (Decreto Ministero Interno del 18/02/2013 - G.U. n. 55 del 06/03/2013)

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

NO

2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 50

per cento degli impegni della medesima spesa corrente; NO

3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III superiore al 38

per cento; NO

4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III;

NO

5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 3 esercizi finanziari;

NO

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate

superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; NO

7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di

cui all’art. 159 del TUEL; NO

8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 commi 4443 e 444 L. 24/12/2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013;

NO

Pertanto dall’analisi del Conto Consuntivo 2017 nessun parametro è da considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie dell’ente risulta positivo.

Con atto di indirizzo del 20/02/2018 l’Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli enti locali, prima di provvedere alla adozione di nuovi parametri, essendo scaduto il termine di adozione dei previgenti riferimenti, invita gli enti alla compilazione di quelli elaborati nell’atto di indirizzo stesso a partire dal rendiconto 2017 ed al loro invio alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione.

In considerazione di quanto esposto, la Provincia ha provveduto all’elaborazione anche degli indici previsti nell’atto di indirizzo, in aggiunta a quelli vigenti.

Parametro Codice indicatore Denominazione indicatore Definizione indicatore Positività

Soglie Città Me tropolitan e e Provincie

Provincia SI/NO

P1 1.1

Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)

positivo se > soglia 44 0,25 NO

P2 2.8

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

positivo se < soglia 21 0,87 SI

P3 3.2 Anticipazione chiuse solo

contabilmente

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio

successivo / max previsto dalla norma positivo se > soglia 0 0 SI

P4 10.3 Sostenibilità debiti finanziari

Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

positivo se > soglia 14 0,13 NO

P5 12.4 Sostenibilità disavanzo effettiva-mente a carico dell’esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /

Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate positivo se > soglia 1,7 0 SI P6 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /

Totale impegni titolo 1 e titolo 2 positivo se > soglia 2,2 0 SI

P7 13.2+13.3

Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

positivo se > soglia 3,1 0 SI

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)

% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

positivo se < soglia 47 0,73 SI

Indicatori sintetici di bilancio

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali

Il comma 1 dell’art. 18 bis del D. Lgs. n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali ed i loro organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”.

Il comma 3 dell’art. 18-bis del D. Lgs. n. 118 del 2011 prevede inoltre che gli enti locali ed i loro organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs.

n. 118 del 2011 prevede il piano degli indicatori di bilancio fra gli strumenti di programmazione degli enti locali;

Il decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 300 del 28.12.2015, ha approvato gli schemi di piano degli indicatori per gli enti locali la cui decorrenza di adozione deve essere adottata dall’esercizio 2016, riferita al rendiconto della gestione 2016 ed al bilancio di previsione 2017 – 2019.

Il piano degli indicatori costituisce, insieme al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.09.2014 avente ad oggetto i criteri per la definizione degli schemi e delle modalità di pubblicazione su Interne dei dati relativi alle entrate ed alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, un sistema unico.

La provincia ha redatto il piano degli indicatori, anche se non in misura completa, costituito dalle seguenti risultanze:

Pareggio di Bilancio

Gli Enti Locali, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ai sensi dell’art. 9 c. 1 e 1 - bis della Legge N. 243/2012.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5; le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs. 23.06.2011 N. 118.

Nelle more dell’entrata in vigore della citata legge 243/2016, il legislatore, con la legge di stabilità 2016, legge 28.12.2015 n. 208, all’articolo 1 commi 707, da 709 a 713, 716 e da 719 a 734, ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata.

A decorrere dal 2017, il nuovo quadro normativo trova attuazione nell’articolo 1 comma 466 della legge 11.12.2016 n. 232 “legge di bilancio 2017”, nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi da 463 a 508 dell’art. 1 della legge di stabilità 2017, con disapplicazione dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 “legge di stabilità 2016”.

Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente.

Le principali innovazioni introdotte dalla Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) riguardano:

 Fondo Pluriennale Vincolato di spesa dell’esercizio 2016;

 Flessibilità in corso di gestione: Fondo crediti dubbia esigibilità finanziato dall’avanzo di amministrazione;

 E’ eliminato l’obbligo di allegare, nel corso dell’esercizio 2018, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo delle variazioni di bilancio (art. 1, comma 785).

L’Ente deve quindi rispettare il saldo non negativo esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

A decorrere dall'anno 2016 al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali.

A tal fine il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Al Bilancio di Previsione 2018 viene allegato il prospetto dimostrativo per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, previsto nell’allegato 9 del D. Lgs. N. 118/2011, dal quale emerge che lo stesso risulta positivo per la destinazione dei proventi delle alienazioni a rimborso prestiti, che dovrà essere attentamente controllato in sede di gestione.

Nel documento Allegato A2 (pagine 71-87)

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