I Premio Versato 100,00%
L = I - (G + H) Capitale Nominale 100,00%
M = L - (A + C + D - F) Capitale Investito 97,00%
(*)Tale costo è ottenuto ponderando le commissioni di gestione alle percentuali di ripartizione assegnate al momento iniziale dell’investimento nell’ipotesi di Combinazione Libera proposta.
L’effettivo costo dipenderà dalle variazioni, nel corso della durata contrattuale, di tali percentuali di ripartizioni in funzione del presumibile differente andamento del valore unitario delle quote dei Fondi stessi. Infine, la voce di costo B) “Commissioni di gestione” è rappresentata al netto della percentuale
indicata alla voce di costo G) “Costi delle coperture assicurative”; per ulteriori informazioni su quest’ultima voce, si rimanda a quanto riportato successivamente nella Sezione C - par. 19.1.3 “Costo delle coperture assicurative previste dal contratto”.
I “Costi di caricamento” (voce “A” delle tabelle di cui sopra) sono tuttavia variabili in funzione dell’ammontare del premio unico (iniziale o aggiuntivo); in caso di premi unici superiori a 25.000 Euro, l’aliquota del 3% prevista al momento della sottoscrizione diminuisce, e aumenta di ugual misura l’aliquota del “Capitale Investito” (voce “M”). Si rimanda per le singole aliquote a quanto riportato successivamente nella Sezione C - par. 19.1.2 “Costi di caricamento”. Le altre voci di costo delle tabelle restano invariate.
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sezione C).
B. 2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO
14.RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)
La durata del presente contratto coincide con la vita dell’Assicurato; pertanto, non è prevista una scadenza prestabilita.
Si rinvia alla Sezione C, par. 19 della presente Parte I, per l’illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.
15.RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (C.D. RISCATTO) E RIDUZIONE
Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale in ogni momento successivo ai primi 20 giorni dalla decorrenza della polizza purché l’Assicurato sia in vita.
Il valore di riscatto è pari al valore di disinvestimento della polizza, cioè al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote riferito al venerdì immediatamente seguente alla data di ricevimento in Società della richiesta di disinvestimento.
Il valore di riscatto così calcolato non è soggetto ad alcun onere per commissioni di disinvestimento così come descritto in dettaglio alla successiva Sezione C), par. 19.1.5.
L’Investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di richiedere la liquidazione solo di una parte del valore di riscatto disponibile. In questo caso il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.
Tale facoltà può essere esercitata a condizione che:
- l’operazione venga richiesta non più di due volte per ogni anno assicurativo. Per “anno assicurativo” si intende il periodo di tempo intercorrente tra due successivi anniversari della decorrenza di polizza;
- il controvalore delle quote da riscattare sia almeno pari a 2.000 Euro;
- il controvalore delle eventuali quote residue per ogni comparto non sia inferiore a 2.000 Euro.
Ai fini della determinazione dei limiti indicati, verrà adottato l’ultimo valore disponibile delle quote al momento della richiesta.
All’atto del pagamento del valore di riscatto parziale, la Società invierà all’Investitore-Contraente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente:
- numero delle quote rimborsate e di quelle residue;
- valore unitario delle quote rilevato nel giorno di riferimento;
- ammontare dell’eventuale onere di disinvestimento.
Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del riscatto si rinvia alla Sezione D, par. 23.
Nel caso in cui, attraverso l’acquisto diretto di strumenti finanziari da parte del Fondo Interno, la Società maturi un credito d’imposta (su dividendi, ritenuta d’acconto su interessi bancari attivi ed altri eventuali crediti d’imposta che potrebbero maturate in capo a UNIQA Previdenza SpA) la Società riconoscerà tra gli attivi del Fondo, secondo il principio di competenza, tali crediti.
La Società non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo; l’Investitore-Contraente assume pertanto il rischio di perdite finanziarie nel caso di andamento negativo del valore delle quote del comparto, o dei comparti, oggetto di investimento.
L'operazione di riduzione non è prevista dalla presente forma assicurativa.
16.OPZIONI CONTRATTUALI.
Dopo i primi 20 giorni dalla decorrenza del contratto, a condizione che l’Assicurato sia in vita e che l’importo del valore di riscatto disponibile sia almeno pari a 50.000 euro, l’Investitore-Contraente può richiedere la conversione di tale valore in una rendita vitalizia che potrà assumere una delle seguenti forme:
a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell’Assicurato;
c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
La Società, al più tardi entro sessanta giorni dalla data prevista per l’esercizio dell’opzione, provvederà ad inviare apposita comunicazione informativa comprendente una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Prospetto d’offerta aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative Condizioni di contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali dei prodotti offerti in opzione.
La Società darà seguito alla procedura di liquidazione ricorrente della rendita prescelta non appena ricevuto conferma, da parte dell’Investitore-Contraente, della propria volontà di esercitare l’opzione mediante sottoscrizione dell’appendice di cui sopra.
Si fa rinvio, per maggior dettaglio, alla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.
B. 3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)
17.PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L’INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO
La Società risponde delle prestazioni previste per il caso di morte dell’Assicurato qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. Il contratto prevede in particolare la seguente copertura assicurativa:
17.1 Copertura assicurativa caso morte.
In caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque momento esso avvenga, una tutela economica che consiste in una garanzia di liquidazione ai Beneficiari designati in polizza dall’Investitore-Contraente, o agli eredi legittimi, di un importo aggiuntivo al valore di disinvestimento della polizza sotto definito. Tale importo è pari all’1% del capitale di disinvestimento se l’età dell’Assicurato al momento della decorrenza contrattuale era pari o inferiore al 70° anno di età; oppure, in caso di età assicurativa superiore al 70° anno, un importo pari allo 0,1% del capitale.
Il valore di disinvestimento della polizza è pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote, riferito al venerdì immediatamente seguente alla data di ricevimento in Società della comunicazione dell’avvenuto decesso.
Nessun costo diretto è previsto per la presente copertura. I costi per le coperture assicurative previste dal presente contratto sono prelevati dalle commissioni di gestione; pertanto, i predetti costi si qualificano come costi indirettamente a carico dell’Investitore-Contraente.
17.2 Altre coperture assicurative.
Non sono previste altre coperture assicurative.
* * *
Per la documentazione che l’Investitore-Contraente, o il Beneficiario, sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, si rinvia alle Condizioni Contrattuali.
La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento.
Si ricorda che l’Art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
18.ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI.
Non sono previste altre opzioni contrattuali.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
19.REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO
19.1. Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente 19.1.1 Spese di emissione
L’ammontare complessivo delle spese di emissione effettivamente sostenute dalla Società al versamento del primo premio è pari a 50,00 Euro. Tale importo è tuttavia prelevato dal caricamento del premio unico iniziale, descritto al successivo paragrafo 19.1.2, senza alcun ulteriore esborso diretto.
19.1.2 Costi di caricamento
Il contratto prevede, per la copertura dei costi commerciali e per far fronte alle spese amministrative e di gestione del contratto stesso, un costo la cui aliquota dipende dall’ammontare del premio, come da tabella seguente:
Importo del Premio Unico versato (Iniziale o Aggiuntivo)
Aliquota percentuale applicata
Fino a 25.000 Euro 3,0%
Oltre 25.000 Euro e fino a 50.000 Euro 2,5%
Oltre 50.000 Euro 2,0%
19.1.3 Costo delle coperture assicurative previste dal contratto
Non sono previsti costi diretti per il finanziamento delle coperture assicurative. La percentuale di costo prevista per tale copertura assicurativa è stata definita dalla Società sulla base di un’età media dell’Investitore-Contraente determinata per effetto di una valutazione del portafoglio clienti. I costi per le coperture assicurative – che sono indipendenti dall’ età dell’Assicurato – sono prelevati dalla commissione di gestione e variano a seconda del Comparto individuato dall’Investitore-Contraente per il suo investimento; si configurano pertanto come costi indiretti. Al riguardo si rinvia al successivo paragrafo 19.3.
19.1.4 Costo delle garanzie previste dal contratto
Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo.
19.1.5 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto) L’istruzione della pratica di riscatto non comporta alcun costo.
19.1.6 Costi di Switch
Il contratto non prevede alcun costo per le operazione di disinvestimento e contestuale reinvestimento in un altro comparto di investimento (Switch).
19.2. Costi indirettamente a carico dell’Investitore-Contraente a) Oneri di gestione
La commissione di gestione è calcolata e trattenuta con rateo settimanale, ogni venerdì, sulla base del valore del comparto in quel momento.
Per ciascun comparto di investimento le commissioni di gestione su base annuale, al lordo del costo per le coperture assicurative di cui al seguente paragrafo 19.3, sono fissate nella seguente misura:
Comparto di investimento Commissioni di gestione
Forza Prudente 1,00%
Forza Bilanciata 1,50%
Forza Aggressiva 2,00%
Forza Protetta 0,60%
Forza Dinamica 1,80%
b) Commissione di performance
La commissione di performance, applicata quando il rendimento dei comparti del Fondo Interno supera una determinata soglia prefissata, dipende dagli OICR sottostanti. Nella Parte II del Prospetto d’offerta, Par. “Total Expense Ratio (TER): Costi e Spese Effettivi del Fondo”, vengono indicati gli eventuali costi per Commissioni di performance effettivamente sostenuti negli ultimi 3 anni.
c) Costo della garanzia prestata
Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo.
d) Commissioni di sottoscrizione (o di rimborso) e gestione per OICR “target”
Tutti i comparti di investimento del Fondo Interno investono più del 10% in quote di altri OICR (c.d. OICR “target”).
Le commissioni massime di gestione applicabili dagli OICR target sono pari a:
Comparto di investimento Commissioni di sottoscrizione (odi rimborso)
Forza Prudente 1,80%
Forza Bilanciata 2,10%
Forza Aggressiva 2,10%
Forza Protetta 1,40%
Forza Dinamica 2,10%
19.3. Altri costi
Il presente contratto prevede costi indiretti per le coperture assicurative. Tali costi sono prelevati dalle commissioni di gestione, pertanto, si qualificano come costi indirettamente a carico dell’Investitore-Contraente.
Fermi restando gli oneri di gestione indicati al punto 19.1.2, sono a carico dei comparti di investimento anche i seguenti oneri:
− gli oneri dovuti alla banca depositaria per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,07% del patrimonio del comparto;
− i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del comparto (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
− le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del comparto; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad es. gli avvisi inerenti la liquidazione del comparto);
− le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
− le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del comparto, ivi compreso quello finale di liquidazione;
− gli oneri finanziari per i debiti assunti dal comparto e per le spese connesse (ad es. le spese di istruttoria);
− le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del comparto;
− gli oneri fiscali di pertinenza del comparto;
− il contributo di vigilanza che la Società è tenuta a versare annualmente alla CONSOB.
20.AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
La Società, per il tramite della propria Rete di vendita, si riserva la facoltà di concedere agevolazioni finanziarie - secondo criteri e modalità predefiniti - a favore dell’Investitore-Contraente, in termini di sconti sui costi di caricamento di cui al paragrafo 19.1.2, riducendone l’ammontare del 50%.
21.REGIME FISCALE
È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.
21.1 Detrazione fiscale dei premi
Il premio corrisposto, relativamente alla quota del premio afferente il caso morte, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Investitore-Contraente nei limiti definiti dalla normativa vigente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato, se persona diversa dall’Investitore-Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.
21.2 Tassazione delle somme corrisposte
Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e, unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico, dall’IRPEF. Negli altri casi, la tassazione sul rendimento finanziario dipende dalle modalità di erogazione della prestazione (in capitale o in rendita).
21.3 Imposta di bollo
A norma dell’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto è soggetto all’imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari.
L’aliquota prevista è pari allo 0,20% sul valore della polizza.
Si rinvia alla Parte III del presente Prospetto d’offerta per un dettaglio informativo.
D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH
22.MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO
22.1 Modalità di sottoscrizione
La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso la Società ovvero presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l’apposito Modulo di Proposta.
Il pagamento dei premi deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, e può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:
- bonifico a favore di UNIQA Previdenza SpA sul c/c bancario n. 200/103400, Codice IBAN IT34 J050 3561 8252 0057 0103 400, intestato a UNIQA Previdenza SpA presso Veneto Banca, Filiale 200 – Via Feltrina Sud, 250 – 31044 Montebelluna (TV);
- assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a UNIQA Previdenza SpA;
- attivazione della procedura SDD su conto corrente intestato a UNIQA Previdenza SpA (attivabile solo per i versamenti aggiuntivi successivi al premio unico d’ingresso);
- assegno bancario o circolare non trasferibile a favore dell'Intermediario (solo per importi inferiori a Euro 12.500,00).
Non sono ammessi altri mezzi di pagamento oltre a quelli sopra elencati.
La Società non si fa carico delle spese amministrative relative alle suddette forme di pagamento.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo assegno circolare o bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.
Fermo restando i mezzi di pagamento previsti sopra descritti, il “giorno di riferimento” considerato per la valorizzazione delle quote sarà:
a) Caso di accrediti pervenuti nei giorni da lunedì a mercoledì, estremi compresi: il venerdì della medesima settimana;
b) Caso di accrediti pervenuti nei giorni da giovedì a domenica: il venerdì della settimana immediatamente successiva.
Qualora il venerdì di riferimento indicato dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori, sarà considerato il primo giorno successivo di Borse aperte con orari normali di negoziazione.
Il premio versato dall’Investitore-Contraente, al netto dei costi indicati nel presente prospetto, viene convertito in quote il giorno di valorizzazione come sopra specificato.
Pertanto all’Investitore-Contraente verrà assegnato un numero di quote del comparto, o dei comparti di investimento, secondo la scelta effettuata dall’Investitore-Contraente stesso, corrispondente al premio versato, al netto dei costi, diviso per il valore unitario della singola quota.
Il contratto si ritiene concluso, e le coperture assicurative operanti, a partire dalle ore zero del “giorno di riferimento” sopra indicato, sempreché entro tale termine la Società non abbia comunicato per iscritto all’Investitore-Contraente, mediante raccomandata A.R., la mancata accettazione della proposta.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 9, del presente Prospetto d’offerta.
In occasione del pagamento di ogni premio, compreso il primo, la Società invierà all’Investitore-Contraente, entro 10 giorni lavorativi dal giorno di riferimento utilizzato per la valorizzazione delle quote, una lettera di conferma per il contenuto della quale si rimanda alla successiva Parte III del presente Prospetto d’offerta.
22.2 Modalità di revoca della proposta
Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l’Investitore-Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto. A tal fine, l’Investitore-Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall’Investitore-Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall’Investitore-Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
22.3 Diritto di recesso dal contratto
Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, L’Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l’Investitore-Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà ed allegando l’originale di polizza con eventuali appendici.
La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata.
Il rimborso è pari al controvalore in euro del capitale investito - sia in caso di incremento che di decremento delle quote - maggiorato di tutti i costi applicati sul premio, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui alla Sezione C), par. 19.1.1, e detratta la parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.
Il controvalore del capitale investito viene valutato moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote rilevato nel giorno di riferimento; quest’ultimo è il primo venerdì successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta di recesso. A questo riguardo farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Posta della Società.
La Società esegue il rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata corredata degli allegati sopra indicati.
23.MODALITÀDIRISCATTODELCAPITALEINVESTITO
La richiesta di riscatto totale o parziale, corredata della necessaria documentazione, deve essere presentata alla Società dall’Investitore-Contraente per iscritto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:
UNIQA Previdenza SpA – Ufficio Linea Persone - Via Carnia, 26 - 20132 Milano È possibile richiedere informazioni sul valore di riscatto rivolgendosi a:
UNIQA Previdenza SpA - Servizio Clienti - Via Carnia, 26 - 20132 Milano
Telefono 800-252747; Fax 02/28189276; e-mail: [email protected] Il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.
Altre informazioni sono disponibili alla Parte III, Sezione C, par. 10 del presente Prospetto d’offerta.
All’atto di pagamento del valore di riscatto, la Società invierà all’Investitore-Contraente una lettera di conferma del riscatto con le informazioni riassuntive della sua posizione, come meglio specificato nella Parte III del Prospetto d’offerta.
24.MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA COMPARTI DI INVESTIMENTO (C.D. SWITCH) L’Investitore-Contraente, tramite richiesta scritta e purché siano trascorsi almeno 20 giorni dalla data di decorrenza, può chiedere il disinvestimento e il contestuale investimento, anche parziale, delle quote acquisite dal comparto di investimento prescelto in quote di un altro comparto in cui il contratto consente di investire. Tale operazione è inoltre consentita a condizione che:
• venga richiesta non più di due volte per ogni anno assicurativo. Per “anno assicurativo” si intende il periodo di tempo intercorrente tra due successivi anniversari della decorrenza di polizza;
• il controvalore delle quote da trasferire in ogni nuovo comparto sia almeno pari a 2.000 Euro;
• il controvalore delle eventuali quote residue nel comparto di provenienza non sia inferiore a 2.000 Euro.
Ai fini della determinazione dei limiti indicati, verrà adottato l’ultimo valore disponibile delle quote al momento della richiesta.
L’operazione di Switch consiste:
− nel calcolo del controvalore delle quote del comparto di provenienza che si intendono trasferire in base al
− nel calcolo del controvalore delle quote del comparto di provenienza che si intendono trasferire in base al