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I componenti dei seggi elettorali

MINISTERO DELL’INTERNO

SABATO 9 giugno 2018

3.8. I componenti dei seggi elettorali

scrutatori di legge

all'atto dell'

Presidente di legge

prima della

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente (paragrafo 4.3.6.

“I rappresentanti di lista designati dai delegati di lista”).

3.8.1. Il presidente

Per poter svolgere la funzione di presidente di seggio è necessario essere iscritti nell'apposito Albo delle persone idonee tenuto presso le rispettive Corti d’appello, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Il presidente di seggio è nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo e, possibilmente, fra i residenti del comune in cui è ubicato il seggio elettorale.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente la Cancelleria della Corte d’appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

3.8. I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI3.8.1. IL PRESIDENTE

MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d’appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l’assenza o l’impedimento sopraggiungono dopo l’insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente (nominato tra gli scrutatori dal presidente stesso). Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

Albo dei presidenti di seggio

Al fine di tener aggiornato l’Albo dei presidenti di seggio, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione.

Tale domanda deve essere presentata entro il 31 del mese di ottobre di ogni anno e non è necessario rinnovarla da parte di chi è già iscritto nell’Albo.

Per essere inseriti nell’Albo dei presidenti di seggio elettorale occorre possedere i seguenti requisiti:

• essere iscritti nelle liste elettorali del comune;

• essere in possesso del diploma di scuola media superiore;

• non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall’articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

3.8.2. Lo scrutatore

Per poter svolgere la funzione di scrutatore è necessario essere iscritti nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, depositato presso l’Ufficio elettorale del comune, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio elettorale stesso.

Gli scrutatori, in occasione di ogni consultazione elettorale, sono designati, in pubblica seduta, tra il 25º e il 20º giorno antecedente la data del voto (dal 16 al 21 maggio 2018), con il criterio della nomina all’unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale, composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali, o, nel caso che non si raggiunga l’unanimità, con una procedura di nomina per votazione (articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95).

La Commissione elettorale comunale deve preannunciare la designazione dei scrutatori due giorni prima della pubblica adunanza con apposito manifesto a firma del sindaco (o altro organo in carica in sua sostituzione) da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

La designazione deve avvenire alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati.

La legge prevede il caso in cui, all’atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti nel seggio:

• che sappiano leggere e scrivere; .8.2

. LO SCRUTATORE

• che non siano rappresentanti di lista;

• per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall’articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

Albo degli scrutatori

Al fine di tenere aggiornato l’Albo degli scrutatori, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione.

Per essere inseriti nell’Albo degli scrutatori di seggio bisogna presentare domanda entro il 30 del mese di novembre di ogni anno e occorre possedere i seguenti requisiti:

• essere iscritti nelle liste elettorali del comune;

• essere in possesso della licenza elementare per i nati fino all’anno 1950 e della licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1950;

• non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall’ articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti; quindi, essa non deve essere rinnovata ogni anno.

In occasione di ogni consultazione, la Commissione elettorale comunale, composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali, procede all’unanimità alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione. In caso di mancata unanimità, si procede a votazione e ciascun componente la Commissione vota per un solo nome.

Inoltre, si procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento.

Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25º e 20º giorno antecedente la data della votazione (dal 16 al 21 maggio 2018) e sono notificate dal sindaco agli interessati.

L'ufficio di scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate;

l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con elettori compresi nella apposita graduatoria.

3.8.3. Il segretario

Il segretario è scelto direttamente dal presidente del seggio elettorale, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio.

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all’atto della costituzione del seggio (paragrafo 3.7.5. “L’insediamento del seggio elettorale”).

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

3.8.3. IL SEGRETARIO

MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Il segretario deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2, legge 21 marzo 1990, n. 53) e non deve incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall’articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

3.8.4. Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960):

Presidente Vice presidente

e Scrutatore Segretario i dipendenti del Ministero dell'interno, delle

poste e telecomunicazioni e dei trasporti SI SI SI gli appartenenti alle Forze armate in servizio SI SI SI i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici

condotti SI SI SI

i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli

Uffici elettorali comunali SI SI SI

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la

votazione SI SI SI

coloro che alla data delle elezioni hanno

superato il settantesimo anno di età SI NO NO

3.8.5. L’onorario fisso forfettario spettante ai componenti di seggio Ufficio elettorale di sezione

(seggio ordinario) Seggio speciale

Presidente 150,00 90,00

Scrutatore o segretario 120,00 61,00

I componenti del seggio volante fanno parte dei componenti del seggio ordinario ai quali non è corrisposto una maggiorazione dell’onorario spettante

articolo 1, legge 13

marzo 1980, n. 70

Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, oltre all’onorario fisso forfettario, il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale (comma 1).

L’onorario è corrisposto dal comune nel quale ha sede l’ufficio elettorale (commi 1 e 2).

Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea

.8.5. L’ONORARIO FISSO FORFETTARIO SPETTANTE AI COMPONENTI DI SEGGIO3.8.4. LE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE FUNZIONI DI COMPONENTE DI SEGGIO

effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni (comma 3).

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976, spetta un onorario fisso forfettario quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni (comma 4).

articolo 2, legge 13

marzo 1980, n. 70

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di 41,32 euro a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori (comma 1).

Stesso importo è dovuto per l’elezione dei consigli circoscrizionali (comma 2).

articolo 5, legge 13

marzo 1980, n. 70

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno

3.8.6. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale

Tutti i lavoratori, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, chiamati a svolgere le funzioni di presidente, scrutatore e segretario presso i seggi elettorali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Lo stesso diritto spetta anche ai rappresentanti di lista.

Più esattamente, i lavoratori hanno diritto, per i giorni festivi o non lavorativi di servizio al seggio, a quote retributive da aggiungersi alla normale retribuzione (solo se previste dal rispettivo contratto) ovvero a riposi compensativi, così come disposto dall’articolo 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Il lavoratore dovrà documentare al proprio datore di lavoro il proprio impegno con la convocazione dell’Ufficio elettorale del comune e poi con il certificato del presidente del seggio che indica data ed orario di inizio e chiusura delle operazioni cui ha partecipato il lavoratore.

3.8.6. I PERMESSI AI LAVORATORI CHE ADEMPIONO FUNZIONI PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE

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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI