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Comunicare con la Curia generale: norme generali

La Segreteria generale è l’ufficio della Curia generale responsabile per quelle faccende che rimangono nelle competenze dell’Ordine.

In generale, tutte le questioni che devono essere inviate al Mi-nistro generale e al Definitorio generale per una decisione do-vrebbero essere indirizzate a:

Al Ministro generale Curia generalizia OFM Via S. Maria Mediatrice, 25 I – 00165 ROMA (Italia) Telefono: + (39) 0668491203 Fax: + (39) 06632247

E-mail: mingen@ofm.org

Per altre richieste o comunicazioni, è sufficiente contattare la Segreteria generale:

Segreteria generale Curia generalizia OFM Via S. Maria Mediatrice, 25 I – 00165 ROMA (Italia) Telefono: + (39) 0668491228 Fax: + (39) 066380292 E-mail: secgen@ofm.org

Le norme tracciate sotto per trattare con la Procura generale devono essere osservate per quanto possibile nel comunicare con la Segreteria generale.

b. La Procura generale

La Procura generale è l’ufficio della Curia generale che cura le relazioni con la Santa Sede (SSGG 151 §1). È compito del Pro-curatore generale trattare e sollecitamente risolvere, a nome del Ministro generale, tutte le pratiche dell’Ordine, che devono es-sere sottoposte alla Santa Sede, eccetto ciò che riguarda le cause di beatificazione e canonizzazione (SSGG 156 §2). È assoluta-mente necessario che i Ministri dell’Ordine trasmettano in mo-do appropriato i mo-documenti e le informazioni richiesti dal dirit-to, dalla giurisprudenza e dalla prassi della Curia Romana in ogni caso indirizzato al Procuratore generale, in modo che pos-sa trattare, in modo sollecito e diligente, le pratiche presso la Santa Sede.

Nel trattare gli affari presso la Procura generale, si osservino le seguenti norme:

1. La documentazione per tutte le pratiche da trattare con la Santa Sede, eccetto quelle che riguardano le cause di beatifi-cazione e canonizzazione, devono essere inviate al Procurato-re generale (cf. SSGG 156 §2), all’indirizzo seguente (senza il nome proprio del Procuratore generale):

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Prefazione

Procuratore generale Curia generalizia OFM Via S. Maria Mediatrice, 25 I – 00165 ROMA (Italia) Telefono: + (39) 0668491230 Fax: + (39) 0668491229 E-mail: procgen@ofm.org

Per comunicare personalmente col Procuratore generale, quando fosse il caso, si metta sulla busta il nome e il cogno-me con le parole “personale” o “riservato”. Inoltre, le espres-sioni “personale” o “riservato” devono sempre essere usate quando si tratta di pratiche da trattare in segreto.

2. Ogni pratica deve avere una documentazione propria. Non è bene presentare documentazioni cumulative di più Frati o di diverse questioni.

3. Si usi carta bianca, di dimensione convenzionata (per quanto possibile formato A4, cioè 21x29.7 cm., o 8 ¼” x 11 ¾”). So-no da evitare il mezzo foglio o parti ancora più piccole.

4. Tutto sia scritto con la macchina dattilografica o col compu-ter, e su una sola facciata del foglio. Il nome e il cognome del richiedente devono essere completi e per esteso: sono da esclu-dere sigle o abbreviazioni. La firma deve essere autografa, leg-gibile e sottoscritta a macchina. Se qualche documento auten-tico da esibire è manoscritto, si consiglia una trascrizione dat-tiloscritta per maggiore chiarezza.

5. Tutti i documenti devono essere inviati in duplice copia, eccet-to i casi specificati per alcune questioni in altra parte di que-sto Prontuario.

6. Se si tratta di una pratica già trattata o in processo, si indichi prima il numero di protocollo del Dicastero della Curia Ro-mana e quello del Protocollo della Curia generale dell’Ordine e della Procura, che si trova sul precedente documento o re-scritto, e il giorno della precedente trattazione. Nell’Archivio

della Provincia o della Custodia ci sia un luogo speciale dove si conservino i rescritti ottenuti dalla Sede Apostolica e le let-tere scambiate con la Procura generale.

7. In qualunque lettera o documento si deve sempre fare menzio-ne del luogo, giorno, mese ed anno.

8. L’oggetto della richiesta sia indicato brevemente, prima di trattarlo ampiamente nella lettera.

9. Per ciascuna domanda sia indicato in maniera chiara, esatta e concisa tutto ciò che è necessario o utile alla trattazione e si alleghino i documenti richiesti a seconda del caso:

9.1. Informazioni generali:

1. Cognome e nome (o nomi);

2. Luogo e data di nascita;

3. Luogo e data di Professione, sia temporanea che so-lenne;

4. Qualifica: Frate chierico o laico;

5. Se chierico, sacerdote o diacono, segnalare luogo e data di ordinazione;

6. Domicilio del richiedente, sia civile che ecclesiastico (diocesi).

9.2. Le cause e le ragioni della richiesta devono essere tan-to più gravi quantan-to più la pratica è importante. Anche il Votum o parere del Ministro2deve essere fondato su validi argomenti e deve corrispondere alla gravità del-la questione. Perciò, formule come: “Raccomando o si raccomandano le preghiere”, “Nulla osta”, “Afferma-tivamente” non sono sufficienti; non bastano sintesi in-significanti, ma devono essere fornite tutte le informa-zioni necessarie ed utili.

9.2.1. Ministri e Segretari siano solleciti, se non conoscono le

“procedure” da osservare, ad impostare la pratica come 13

Prefazione

2Per “Ministro provinciale” si intende anche il Custode di Terra Santa ed il Custode di una Custodia autonoma.

“una supplica”. Nel caso, basta esporre bene e chiara-mente la materia ed esprimere il proprio parere. È re-sponsabilità della Procura generale preparare la forma-le petizione alla Santa Sede.

9.2.2. Se in qualche caso non si sa come procedere, può aiu-tare la consultazione dell’archivio della propria Curia, nel quale spesso si possono trovare casi simili.

10. I Ministri e i Segretari facciano in modo di raccogliere con cura le informazioni che la Procura generale richiedesse a completamento della pratica.

11. Prima di ricorrere alla Procura generale sembra opportuno e utile consultare i giuristi locali per avere un’idea chiara e suf-ficiente della questione da presentare.

Parte I

ATTI DI GOVERNO

1. Case

a. Erezione di una Casa religiosa

1. L’erezione canonica di una Casa religiosa è di competenza del Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio (cf.

CCGG art. 233).

2. Per l’erezione canonica di una Casa religiosa è necessario il previo consenso scritto del Vescovo diocesano (CIC can. 609

§1). Lo stesso consenso è richiesto per l’apertura di una Casa filiale – questo status deve essere menzionato esplicitamente nel decreto del Ministro provinciale.

a) L’erezione canonica di una Casa deve essere effettuata per decreto (cf. CCGG art. 235 §1).

b) Un avviso dell’erezione di una Casa deve essere mandato al Definitorio generale. È Sufficiente spedire una copia del decreto di erezione al Ministro generale (cf. CCGG art.

235 §2).

Nell’erezione di una Casa religiosa si può usare il seguente modello:

DECRETO DI EREZIONE DI UNA CASA RELIGIOSA In virtù del presente decreto, avendo ottenuto il consenso scritto del Vescovo diocesano, secondo le norme del CIC can. 609 §1, e con il consenso del Definitorio provinciale, debitamente ottenuto nell’incontro del ... (giorno, mese, anno), Io, Ministro provincia-le della Provincia di ..., con il presente formalmente erigo la Ca-sa religioCa-sa di ..., situata in ..., secondo le CCGG art. 233.

Dato dalla Curia provinciale il ... (giorno, mese, anno).

Fr. N. N. ... Fr. N. N. ...

Segretario provinciale Ministro provinciale 17