• Non ci sono risultati.

Comunità dell’Energia nel contesto normativo europeo

Nel documento Comunità dell Energia Rinnovabile (pagine 13-16)

2. Storia e descrizione del quadro normativo di riferimento

2.1. Comunità dell’Energia nel contesto normativo europeo

L’inquadramento del contesto normativo italiano relativo allo sviluppo delle Comunità dell’Energia Rinnovabile (CER), parte necessariamente dall’analisi dello sviluppo di queste nuove figure all’interno della legislazione europea. Il punto di partenza può essere identificato nella presentazione della Renewable Energy Directive (RED) nel 2018, entrata in vigore come parte del Clean Energy Package nel 2019. Entrambi questi piani vengono sviluppati dalla Commissione europea a fronte degli impegni sottoscritti durante gli Accordi di Parigi, aventi l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra. Fra le varie iniziative proposte per raggiungere gli obiettivi prefissati di riduzione, le direttive presentano come fondamentale lo sviluppo delle CE e degli scenari di autoconsumo. In particolare, i piani definiscono la necessità di implementare le varie legislazioni degli Stati Membri al fine di garantire ai consumatori e produttori di energia un sistema più flessibile, che sia in grado di tutelarli, e che garantisca loro la possibilità di scelta su come produrre, immagazzinare, vendere o condividere la loro energia [19]. L’innovazione sta proprio nel termine condivisione, non a caso utilizzato per poter aprire possibili nuovi scenari nell’utilizzo dell’energia per gli utenti, i quali non sono più vincolati a sottostare a soli scambi uni o bilaterali con la rete, ma che acquisiscono la facoltà di interagire, mediante scambi di energia, anche con altri utenti. A fronte di queste necessità, per la prima volta i termini quali comunità dell’energia e autoconsumatore vengono definiti e identificati come cruciali per incrementare la penetrazione da fonti di produzione alternative [20]. Si vuole anche evidenziare come, sempre all’interno delle varie direttive legate al tema delle comunità dell’energia, un altro ruolo fondamentale è ricoperto dai dati, e in particolare dalla possibilità di un loro facile accesso e utilizzo, con finalità di informare e implementare le neonate soluzioni sulla condivisione dell’energia.

14

Presentato il ruolo cruciale delle CE alla transizione energetica, lo step legislativo successivo è stato quello di definire “le regole del gioco”, per poter creare un ambiente normativo e sistemico giusto e favorevole al loro sviluppo [21]. Questo punto è identificabile con l’introduzione della direttiva (UE) 2019/944 (conosciuta anche come Electricity Market Directive), che ha posto le basi per la definizione delle regolamentazioni e dei compiti che gli Stati Membri devono introdurre nella loro specifica legislazione per poter accogliere le nuove realtà di scambio dell’energia. In particolare, altre due figure più dettagliate vengono introdotte: il Consumatore Attivo e la Comunità dell’Energia dei Cittadini (CEC). Il Consumatore Attivo viene definito come un consumatore connesso alla rete di distribuzione che è in grado di produrre attivamente elettricità. Possono operare in solitaria o mediante aggregazioni di utenti, e possiedono la facoltà di autoprodurre energia e di immettere la frazione non autoconsumata in rete. Ovviamente queste figure devono anche sottostare a diversi obblighi finanziari e tecnici, essendo soggetti a costi di gestione della rete (che debbono essere equamente e logicamente definiti) e a responsabilità finanziare qualora siano causa di malfunzionamenti della rete. Per quanto riguarda le CEC, queste vengono identificate come un’aggregazione volontaria di cittadini e/o altri soggetti, inclusi utenti semplici e attivi, con l’unico vincolo che nessuno di loro corrisponda a un’attività di impresa di grosse dimensioni per la quale la produzione di energia sia la principale attività economica, che scambiano energia elettrica tra di loro.

Viene altresì sottolineato come il ruolo principale di queste aggregazioni sia quello di fornire benefici economici, sociali e ambientali alla comunità sulla quale è costituita. Inoltre, la CEC deve poter essere in grado di poter condividere l’energia senza l’utilizzo di connessioni fisiche tra produttori e semplici consumatori facenti parte della medesima configurazione [22].

A questo punto una precisazione va fatta all’interno della legislazione europea riguardo la differenza fra: Comunità dell’Energia dei Cittadini e Comunità dell’Energia Rinnovabile. Anche se le due definizioni riguardano modelli per la condivisione dell’energia, gli obiettivi che le due si prefiggono, al di là di quelli legati ai benefici economici, sociali e ambientali, sono differenti.

15

Principalmente le CER vengono introdotte nella direttiva (UE) 2018/2001 [23] (definita anche RED-II) con lo scopo di implementare un modello di condivisione dell’energia in grado di sostenere anche lo sviluppo di fonti rinnovabili. Il punto cruciale, quindi, è proprio nella tipologia di produzione identificata dalle due definizioni, oltre ad altre differenze riassunte nella Tabella 1. Dunque, oltre alla differenza sulla risorsa primaria utilizzabile, la CER prevede anche la possibilità di utilizzare vettori energetici termici all’interno della condivisione e presenta alcune differenze sui vincoli e sulle possibilità esercitabili.

Tabella 1: Confronto tra CER e CEC (Fonte: direttiva 2018/2001 e direttiva 2019/944).

CER CEC

Vettori energetici condivisibili Elettrici e Termici Elettrici Risorse primarie per la

Non concesso In funzione della legislazione del

singolo Stato Membro Controllo effettivo della

Comunità Da parte di tutti i partecipanti Da parte di tutti i partecipanti, eccetto le industrie

La precedente distinzione è stata riportata a rigor di completezza e per presentare le differenti caratteristiche delineate dalla Comunità Europea per lo sviluppo normativo delle CE. Come del resto è per ogni nuova regolamentazione europea, gli Stati Membri possiedono un tempo di recepimento di queste, al fine di integrarle all’interno del proprio quadro normativo. Tale integrazione è stata fatta, ed è ancora in fasi di completamento, per le CE nel contesto italiano. Nella prossima sezione verrà

16

esposto in dettaglio il percorso e le caratteristiche normative del recepimento italiano in materia di condivisione dell’energia.

Nel documento Comunità dell Energia Rinnovabile (pagine 13-16)