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concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE) (1)

Nel documento Quaderni di Conservazione della Natura (pagine 162-178)

(Gazzetta Uffi ciale delle Comunità Europee n. L 103 del 25 aprile 1979) IL CONSIGLIODELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 235, vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un pro-gramma d’azione delle Comunità europee in materia ambientale, prevede azioni specifi che per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l’attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel terri-torio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popo-lazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costi-tuiscono un patrimonio comune e che l’effi cace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografi ca eccezionali dell’isola;

(1) La direttiva è entrata in vigore il 6 aprile 1979. Il suo recepimento da parte degli Stati membri era fi ssato entro il 6 aprile 1981. La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incom-benti in forza del Trattato CEE (C.G.C.E., 8 luglio 1987, in causa 262/85, Commiss. CEE - Gov. Italia). Il recepi-mento e l’attuazione in Italia della direttiva n. 79/409 sono avvenuti con legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.). Modifi che ed integrazioni alla Direttiva 79/409/CEE sono state apportate rispettivamente con:

- DIRETTIVA 81/854/CEE del 19 ottobre 1981, Direttiva del Consiglio che adatta la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, a seguito dell’adesione della Grecia (G.U.C.E. 7 novembre 1981, n. L 319). - DIRETTIVA 85/411/CEE del 25 luglio 1985, Direttiva della Commissione che modifi ca la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. 30 agosto 1985, n. L 233; Gazz. Uff. 28 set-tembre 1985, n. 229-bis). La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto del 31 luglio 1986 i provvedimenti necessari per dare attuazione nell’ordinamento giuridico interno a questa direttiva nella parte in cui stabilisce che gli Stati membri devono individuare, per ciascuna delle specie indicate, le zone di protezione speciale ed adottare misure speciali di conservazione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato (C.G.C.E., 17 gennaio 1991, in causa 334/89, Commiss. CEE - Gov. Italia).

- DIRETTIVA 91/244/CEE del 6 marzo 1991, Direttiva della Commissione che modifi ca la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. 8 maggio 1991, n. L 115; Gazz. Uff. 13 giugno 1991, n. 45, 2° serie speciale).

- DIRETTIVA 94/24/CE del 8 giugno 1994, Direttiva del Consiglio che modifi ca l’allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164; Gazz Uff. 12 settembre 1994, n. 69, 2° serie speciale).

- DIRETTIVA 97/49/CE del 29 luglio 1997, Direttiva della Commissione che modifi ca la direttiva 79/409/CEE del Con-siglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. 13 agosto 1997, n. L 223; Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 83, 2° serie speciale).

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia; considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selva-tico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifi ci necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono infl uire sull’entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all’inquinamento degli habitat, alla cattura e all’uccisione da parte dell’uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefi gge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’ade-guamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile; considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superfi cie suffi cienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pres-sione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condi-zioni specifi che che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografi ca e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l’inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell’eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

considerando che, data l’importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre pre-vedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell’avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifi ci, lavori che permetteranno inol-tre di valutare l’effi cacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l’eventuale intro-duzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la fl ora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifi co e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l’attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una proce-dura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell’ambito di un comitato per l’adeguamento al progresso scientifi co e tecnico,

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conser-vazione di tutte le specie di uccelli viventi natu-ralmente allo stato selvatico nel territorio euro-peo degli Stati membri al quale si applica il trat-tato. Essa si prefi gge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.(2)

2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessa-rie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifi che e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all’arti-colo 2, gli Stati membri adottano le misure neces-sarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una superfi cie suffi cienti di habitat.(3)

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat compor-tano anzitutto le seguenti misure:

a) istituzione di zone di protezione;

b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all’in-terno e all’esall’in-terno delle zone di protezione; c) ripristino dei biotopi distrutti;

d) creazione di biotopi.

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la soprav-HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(2) La Corte di Giustizia delle Comunità europee in più occasioni ha dato interpretazioni alle disposizioni della presente direttiva n. 409/79. La direttiva deve essere interpretata nel senso che ogni Stato membro deve garantire la protezione delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico su tutto il territorio comunitario anche se il loro habitat naturale non si trova all’interno del medesimo Stato membro (C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 149/94, Comm. CE - Didier Vergy). Essa si applica anche alle sottospecie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico soltanto al di fuori del territorio europeo degli Stati membri, purché la specie alla quale esse appartengono o altre sottospecie della mede-sima vivano naturalmente allo stato selvatico sul territorio in questione. Infatti, in primo luogo risulta sia dal secondo che dal terzo «considerando» e dall’art. 1 della direttiva, sia dalla direttiva nel suo complesso che mira alla effi cace pro-tezione dell’avifauna europea e che tale propro-tezione si basa sulla nozione di specie, la quale comprende, nella tassonomia aviaria, tutte le suddivisioni di una specie, quali le razze e le sottospecie. In secondo luogo, considerato che la nozione di sottospecie non si fonda su criteri distintivi così rigorosi ed oggettivi come quelli impiegati allo scopo di delimitare le specie tra loro, se la sfera di applicazione della direttiva si limitasse alle sottospecie viventi nel territorio europeo e non si estendesse alle sottospecie non europee, sarebbe diffi cile applicare la direttiva negli Stati membri e si rischierebbe pertanto di causare un’applicazione non uniforme della medesima nella comunità. Inoltre, se le sottospecie non europee potessero essere liberamente introdotte nella comunità, non si potrebbe escludere il rischio che sottospecie esotiche siano lasciate allo stato libero, con la conseguenza di una modifi ca artifi ciale dell’avifauna naturale della comunità; ciò è incompatibile con l’obiettivo della conservazione degli equilibri biologici, quale risulta dal secondo «considerando» della direttiva (C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 202/94, Comm. CE - Godefridus van der Feesten).

La Corte di Giustizia ha inoltre affermato che l’importanza della protezione completa ed effi cace degli uccelli selvatici nell’ambito dell’intera Comunità, indipendentemente dal loro luogo di soggiorno o dalla zona di passaggio, rende incompatibile con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di “patrimonio nazionale” (C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 149/94, Comm. CE - Didier Vergy).

(3) Cfr., art. 3, c. 1, direttiva 92/43/CEE “direttiva habitat”: «È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata “Natura 2000”. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’oc-correnza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classifi cate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE».

Gli artt. 3 e 4 della direttiva 79/409, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, obbligano gli Stati membri a preservare, a mantenere e a ripristinare gli habitat di tali uccelli in quanto tali, dato il loro valore ecologico; gli obbli-ghi incombenti agli Stati membri in virtù di tali articoli sussistono ancora prima che si registri una diminuzione del numero di uccelli o che vi sia un effettivo rischio di estinzione di una specie protetta (C.G.C.E., 2 agosto 1993, in causa 355/90/1993, Commiss. CE - Gov. Spagna).

vivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fi ne si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione;

b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifi che del loro habitat;

c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specifi cità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classifi cano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superfi cie alla conserva-zione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geo-grafi ca marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzio-nate nell’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografi ca marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di sverna-mento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati

membri attribuiscono una importanza partico-lare alla protezione delle zone umide e special-mente delle zone d’importanza internazionale.(4)

3. Gli Stati membri inviano alla Commis-sione tutte le informazioni opportune affi nché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affi nché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall’altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddi-sfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografi ca marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deteriora-mento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze signifi cative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo.(5) Gli Stati membri cerche-ranno inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:(6)

(4) L’art. 4 n. 1 o 2 della direttiva n. 79/409 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può, all’atto della scelta e della delimitazione di una zona di protezione speciale, tener conto di esigenze economiche (menzionate nell’art. 2) come se si trattasse di un interesse generale superiore a quello cui risponde la fi nalità ecologica contemplata da questa direttiva (C.G.C.E., 11 luglio 1996, in causa 44/95/1996, Queen - Secretary of State for the Environment). Per la scelta dei territori più idonei ad essere classifi cati zone particolarmente protette, in conformità all’art. 4 n. 1 della direttiva 79/409, gli Stati membri godono di un certo margine discrezionale, che trova il proprio limite nel fatto che la classifi cazione di dette zone si opera secondo taluni criteri ornitologici, determinati dalla direttiva, come la presenza di uccelli elencati all’allegato I, da un lato, e la qualifi cazione di un habitat come zona umida, dall’altro; di contro, gli Stati membri non possono disporre della stessa discrezionalità nell’ambito dell’art. 4 n. 4 della direttiva allorché modifi cano o riducono la superfi cie di dette zone (C.G.C.E., 2 agosto 1993, in causa 355/90/1993, Commiss. CE - Gov. Spagna; v. anche, C.G.C.E., 28 febbraio 1991, in causa C-57/89, Commissione CE - Repubblica federale di Germania. Sulla priorità di salvaguardare le esigenze ecologiche poste dalla direttiva n. 79/409, in particolare di conservazione della diversità biologica evitando il rischio di estinzione di una popolazione indigena, cfr., anche, C.G.C.E. 3 dicembre 1998, n. 67/97/1998, Bluhme).

(5) Gli obblighi derivanti dall’art. 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE sono sostituiti dagli obblighi derivanti dall’art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE “direttiva habitat”, per quanto riguarda le zone clas-sifi cate a norma dell’art. 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’art. 4, paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa “direttiva habitat” o dalla data di classifi cazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore (art. 7, direttiva 92/43/CEE).

(6) Lo Stato membro il quale, nella legge per la trasposizione della direttiva 79/409, riguardante la conservazione degli uccelli selvatici, stabilisca che i divieti generali, posti dall’art. 5 della direttiva, di uccidere o di catturare intenzional-mente le specie di uccelli contemplate dall’art. 1 e di distruggerne o danneggiarne deliberataintenzional-mente i nidi e le uova,

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberata-mente i nidi e le uova e di asportare i nidi; c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze signifi -cative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all’articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall’uccello, facil-mente riconoscibili.(7)

2. Per le specie elencate nell’allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell’alle-gato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e pre-vedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di con-tribuire, per quanto è ragionevolmente possi-bile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografi ca o il tasso di riproduzione della specie stessa nel-l’insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debita-mente motivata, nella quale disapprova la com-mercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee.

nonché di disturbarli deliberatamente, qualora ciò abbia conseguenze signifi cative tenuto conto degli scopi della diret-tiva, restano inoperanti qualora gli atti di cui trattasi vengano compiuti nell’ambito dello sfruttamento normale del suolo dovuto alle attività agricole, silvicole o di pesca, oppure, nell’ambito della valorizzazione dei prodotti di queste attività, non provvede alla corretta attuazione della direttiva; esso autorizza infatti delle deroghe che non rispondono alle esigenze poste in proposito dall’art. 9 della direttiva (C.G.C.E., 17 settembre 1987, in causa 412/85/1987, Commiss. CEE - Gov. Germania federale).

L’art. 9 della direttiva n. 79/409 deve essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri a derogare al

Nel documento Quaderni di Conservazione della Natura (pagine 162-178)