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Entrata in vigore

Nel documento Quaderni di Conservazione della Natura (pagine 40-47)

1. La presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il Governo depositario il decimo strumento di ratifi ca, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifi chi, accetti o approvi la presente Convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al depo-sito del decimo strumento di ratifi ca, accetta-zione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di rati-fi ca, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIII Riserve

1. La presente Convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente for-mulare riserve specifi che in conformità alle disposizioni del presente Articolo nonché degli Articoli XV e XVI.

2. Qualunque Stato, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifi ca, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifi ca relativamente a:

a) qualunque specie compresa nelle Appendici

I, II e III;

b) qualunque parte o derivato specifi cato

relativa-mente ad una specie inclusa nell’Appendice III. 3. Finché una delle Parti della presente Convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente Articolo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non Parte della presente Con-venzione in merito al commercio della specie, parte o derivato specifi cato nella detta riserva.

Articolo XXIV Denuncia

Qualunque Parte potrà denunciare in qualun-que momento la presente Convenzione mediante notifi ca scritta al Governo depositario. La denun-cia avrà effetto 12 mesi dopo che il Governo depositario avrà ricevuto la notifi cazione.

Articolo XXV Depositario

1. L’originale della presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spa-gnolo sono ugualmente autentici, sarà depo-sitato presso il Governo depositario, il quale invierà copie certifi cate a tutti gli Stati che lo hanno fi rmato o che hanno depositato stru-menti di adesione alla detta Convenzione.

2. Il Governo depositario informerà tutti gli Stati fi rmatari e aderenti, e del pari la Segreteria,

in merito alle fi rme, ai depositi degli strumenti di ratifi ca, accettazione, approvazione o adesione, dell’entrata in vigore della presente Convenzione agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di riserve, e alle notifi che di denuncia.

3. Quando la presente Convenzione entrerà in vigore, il Governo depositario trasmetterà una copia certifi cata alla Segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDEDI CHE, i Plenipotenziari infrascritti debitamente autorizzati a farlo, hanno fi rmato la presente Convenzione

FATTO a Washington, il giorno tre marzo del millenovecentosettantatre. Per Afghanistan Per Algeria Per Argentina Per Australia Per Botswana Per Brasile Per Burundi Per Cameroon Per Austria Per Bangladesh Per Belgio Per Bolivia Per Canada

Per la Repubblica Centrale Africana Per Colombia

Per Costa Rica Per Egitto Per El Salvador Per Finlandia Per Francia

Per la Repubblica Democratica Tedesca Per la Repubblica Federale Tedesca Per Ghana Per Grecia Per Guatemala Per Guyana Per Honduras Per India Per Indonesia Per Iran Per Israele Per Italia Per Giappone Per Giordania Per Kenya

Per la Repubblica di Cambogia Per la Repubblica di Korea Per Libano

Per Lussemburgo Per la Repubblica Malese Per Malawi

Per Mauritius Per Messico Per Mongolia Per Marocco

Per il Regno di Nuova Zelanda Per Niger Per Nigeria Per Pakistan Per Panama Per Paraguay Per Perù Per le Filippine Per Polonia Per Portogallo Per Ruanda Per Senegal Per Sierra Leone Per Sud Africa Per Spagna

Per il Sudan Per Swaziland Per Svezia Per Svizzera Per Tanzania Per Tailandia Per Togo Per Tunisia Per Turchia

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda

Per gli Stati Uniti d’America

Per l’Unione delle Repubbliche Sovietiche Per l’AltoVolta

Per Venezuela

Per la Repubblica del Vietnam Per Zambia

Per la Repubblica di Cina Visto, il Ministro per gli affari esteri

RUMOR

N OTE

Gli obiettivi ed i principi della Convenzione di Washington sono stati applicati nella Comunità con

Rego-lamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 “RegoRego-lamento del Consiglio relativo all’applicazione

nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fl ora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione” (G.U.C.E. 31 dicembre 1982, n. L 384. Entrato in vigore il 31 dicembre 1982. Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 21 del regolamento CE n. 338/97).

Modifi che ed integrazioni sono state apportate rispettivamente con:

Reg. (CEE) n. 3645/83 del 28 novembre 1983 “Regolamento del Consiglio che modifi ca il regolamento

(CEE) n. 3626/82 relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazio-nale delle specie di fl ora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione” (G.U.C.E. 28 dicembre 1983, n. L 367. Entrato in vigore il 28 dicembre 1983);

Reg. (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 “Regolamento della Commissione recante modalità

uni-formi per il rilascio e per l’uso dei documenti richiesti ai fi ni dell’applicazione nella Comunità della Con-venzione sul commercio internazionale delle specie di fl ora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione” (G.U.C.E. 7 dicembre 1983, n. L 344. Entrato in vigore il 1° gennaio 1984. Il presente regolamento è stato abrogato dall’articolo 42 del regolamento CE n. 939/97);

Reg. (CEE) n. 2295/86 del 21 luglio 1986 “Regolamento del Consiglio che modifi ca il regolamento

(CEE) n. 3626/82 relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazio-nale delle specie di fl ora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione” (G.U.C.E. 24 luglio 1986, n. L 201. Entrato in vigore il 24 luglio 1986);

Reg. (CEE) n. 869/88 del 30 marzo 1988 “Regolamento della Commissione che sostituisce l’allegato B del

regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fl ora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione” (G.U.C.E. 31 marzo 1988, n. L 87. Entrato in vigore il 1° aprile 1988);

Reg. (CEE) n. 3254/91 del 4 novembre 1991 “Regolamento del Consiglio che vieta l’uso di tagliole nella

Comunità e l’introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di Paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà” (G.U.C.E. 9 novembre 1991, n. L 308. Entrato in vigore il 9 novembre 1991);

Dir. 91/628/CEE del 19 novembre 1991 “Direttiva del Consiglio relativa alla protezione degli animali

durante il trasporto e recante modifi ca delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE” (G.U.C.E. 11 dicembre 1991, n. L 340. Termine di recepimento 1° gennaio 1993). La direttiva è stata recepita in Italia con decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 “Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto” (Gazz. Uff. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O);

Reg. (CE) n. 558/95 del 10 marzo 1995 “Regolamento della Commissione che modifi ca il regolamento

(CEE) n. 3626/82 del Consiglio relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fl ora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione” (G.U.C.E. 15 marzo 1995, n. L 57);

Reg. (CE) n. 2727/95 del 27 novembre 1995 “Regolamento della Commissione recante modifi ca del

regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fl ora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione” (G.U.C.E. 28 novembre 1995, n. L 284);

Reg. (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996 “Regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie

della fl ora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 3 marzo 1997, n. L 61. Entrato in vigore il 3 marzo 1997);

Reg. (CE) n. 938/97 del 26 maggio 1997 “Regolamento della Commissione che modifi ca il regolamento

(CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di talune specie della fl ora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 30 maggio 1997, n. L 140. Entrato in vigore il 1° giugno 1997);

Reg. (CE) n. 939/97 del 26 maggio 1997 “Regolamento della Commissione recante modalità

d’applica-zione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla proted’applica-zione di specie della fl ora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 30 maggio 1997, n. L 140. Entrato in vigore il 1° giugno 1997);

Reg. (CE) n. 2307/97 del 18 novembre 1997 “Regolamento della Commissione che modifi ca il regolamento

(CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della fl ora e fauna selvatiche mediante il con-trollo del loro commercio” (G.U.C.E. 27 novembre 1997, n. L 325. Entrato in vigore il 27 novembre 1997);

Reg. (CE) n. 2551/97 del 15 dicembre 1997 “Regolamento della Commissione che sospende

l’introdu-zione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e fl ora selvatiche” (G.U.C.E. 19 dicembre 1997, n. L 349. Entrato in vigore il 22 dicembre 1997. Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2473/98);

Dec. 98/142/CE del 26 gennaio 1998 “Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo

sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e di un verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea relativo alla fi rma di detto accordo” (G.U.C.E. 14 febbraio 1998, n. L 42. Entrata in vigore il 26 gennaio 1998);

Dec. 98/188/CE del 2 marzo 1998 “Decisione della Commissione che modifi ca la decisione 97/602/CE

del Consiglio concernente l’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione” (G.U.C.E. 10 marzo 1998, n. L 70. Per quanto disposto dall’art. 2, la Decisione è entrata in vigore il 1° dicembre 1997);

Reg. (CE) n. 767/98 del 7 aprile 1998 “Regolamento della Commissione che modifi ca il regolamento

(CE) n. 939/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della fl ora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 8 aprile 1998, n. L 109. Entrato in vigore l’11 aprile 1998);

Reg. (CE) n. 1006/98 del 14 maggio 1998 “Regolamento della Commissione che modifi ca il regolamento

(CE) n. 939/97 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della fl ora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 15 maggio 1998, n. L 145. Entrato in vigore il 18 maggio 1998);

Dec. 98/596/CE del 14 ottobre 1998 “Decisione della Commissione che modifi ca la decisione 97/602/CE

del Consiglio, concernente l’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione” (G.U.C.E. 23 ottobre 1998, n. L 286. Entrata in vigore il 12 novembre 1998);

Reg. (CE) n. 2214/98 del 15 ottobre 1998 “Regolamento della Commissione che modifi ca il regolamento

(CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di fl ora e di fauna selvatiche mediante il con-trollo del loro commercio” (G.U.C.E. 16 ottobre 1998, n. L 279. Entrato in vigore il 19 ottobre 1998);

Reg. (CE) n. 2473/98 del 16 novembre 1998 “Regolamento della Commissione che sospende

l’intro-duzione nella Comunità di esemplari di talune specie della fl ora e della fauna selvatiche” (G.U.C.E. 18 novembre 1998, n. L 308. Entrato in vigore il 21 novembre 1998. Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 2 del regolamento CE n. 1968/1999);

Reg. (CE) n. 250/1999 del 2 febbraio 1999 “Regolamento della Commissione che modifi ca il

regola-mento (CE) n. 2473/98 della Commissione che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie della fl ora e della fauna selvatiche” (G.U.C.E. 3 febbraio 1999, n. L 29. Entrato in vigore il 6 febbraio 1999);

Dir. 1999/22/CE del 29 marzo 1999 “Direttiva del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici

nei giardini zoologici” (G.U.C.E. 9 aprile 1999, n. L 94. Entrata in vigore il 9 aprile 1999. Termine di recepimento: 9 aprile 2002);

Reg. (CE) n. 1476/1999 del 6 luglio 1999 “Regolamento della Commissione che modifi ca il regolamento

(CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di fl ora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 7 luglio 1999, n. L 171. Entrato in vigore il 10 luglio 1999);

Reg. (CE) n. 1968/1999 del 10 settembre 1999 “Regolamento della Commissione che sospende

l’intro-duzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e fl ora selvatiche” (G.U.C.E. 16 settembre 1999, n. L 244. Entrato in vigore il 19 settembre 1999);

Reg. (CE) n. 1988/2000 del 20 settembre 2000 “Regolamento della Commissione che sospende

l’intro-duzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e fl ora selvatiche” (G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237. Entrato in vigore il 24 settembre 2000).

Reg. (CE) n. 2724/2000 del 30 novembre 2000 “Regolamento della Commissione che modifi ca il

regola-mento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di fl ora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 18 dicembre 2000, n. L 320. Entrato in vigore il 18 dicembre 2000);

Reg. (CE) n. 191/2001 del 30 gennaio 2001 “Regolamento della Commissione che sospende

l’introdu-zione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e fl ora selvatiche” (G.U.C.E. 31 gennaio 2001, n. L 29. Entrato in vigore il 3 febbraio 2001).

Si riportano anche i principali provvedimenti con cui è stata eseguita nel nostro Paese la Convenzione di Washington:

Decreto Ministro delle fi nanze 27 dicembre 1979 “Dogane presso le quali sono accentrate le operazioni

di importazione defi nitiva e temporanea e le operazioni di esportazione defi nitiva e temporanea relative agli esemplari riportati nelle appendici I e II della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973” (Gazz. Uff. 31 dicembre 1979, n. 355); v. mod. con decreto 12 marzo 1980 (Gazz. Uff. 21 marzo 1980, n. 80) e con decreto 1° marzo 1989 (Gazz. Uff. 4 aprile 1989, n. 78);

Decreto Ministro del commercio con l’estero 31 dicembre 1979 “Modifi cazioni al decreto ministeriale

6 maggio 1976 concernente il regime d’importazione delle merci e al decreto ministeriale 10 gennaio 1975 concernente la tabella «Esport» in attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazio-nale delle specie animali in via di estinzione” (Gazz. Uff. 12 febbraio 1980, n. 41, S.O.);

Decreto Ministro dell’agricoltura e delle foreste 10 gennaio 1980 “Istituzione della commissione

scien-tifi ca per l’esecuzione della convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di fl ora minac-ciate di estinzione fi rmata a Washington il 3 marzo 1973” (Gazz. Uff. 11 aprile 1980, n. 100);

3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) numero 3418/83 del 28 novembre 1983 concer-nenti l’applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazio-nale delle specie di fl ora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione” (Gazz. Uff. 5 marzo 1984, n. 64 , S.O.);

Decreto Ministro del commercio con l’estero 14 luglio 1990, n. 313 “Regolamento concernente i

regimi di importazione e di esportazione delle merci” (Gazz. Uff. 5 novembre 1990, n. 258);

Decreto Ministro dell’agricoltura e delle foreste (di concerto con il Ministro dell’ambiente) 17 gennaio

1991 “Divieto di vendita di parti e prodotti di rinoceronte” (Gazz. Uff. 26 gennaio 1991, n. 22);

Legge 7 febbraio 1992, n. 150 “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul

commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, fi rmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modifi -cazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica” (Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44);

Decreto Ministro dell’ambiente 18 maggio 1992 “Individuazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della

legge 7 febbraio 1992, n. 150, delle specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la salute e l’incolu-mità pubblica (Gazz. Uff., 4 giugno, n. 130);

Decreto Ministro della marina mercantile 7 agosto 1992 “Proroga del divieto di pesca, detenzione e

commercio del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus) in tutte le coste italiane” (Gazz. Uff. 27 agosto 1992, S.G. n. 201);

Decreto Ministro dell’ambiente (di concerto con il Ministro delle fi nanze ed il Ministro dell’agricoltura

e delle foreste) 4 settembre 1992 “Modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell’art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l’applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973” (Gazz. Uff. 7 settembre 1992, n. 210);

Legge 13 marzo 1993, n. 59 “Modifi che ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di

com-mercio e detenzione di esemplari di fauna e fl ora minacciati di estinzione” (Gazz. Uff. 13 marzo 1993, n. 60);

Decreto Ministro dell’ambiente (di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e

il Ministro della Sanità) 28 maggio 1993 “Determinazione della misura degli importi dei diritti speciali di prelievo dovuti ai sensi dell’art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifi cazioni” (Gazz. Uff. 23 agosto 1993, n. 197);

Decreto Ministro dell’ambiente (di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e il

Ministro della sanità) 18 febbraio 1994 “Modalità e criteri per il monitoraggio della mortalità di animali vivi di specie incluse nell’allegato A, appendici I e II, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1992, e successive modifi cazioni, durante il trasporto internazionale” (Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51);

Decreto ministeriale 23 marzo 1994 “Istituzione del registro delle istituzioni scientifi che previsto

dal-l’articolo VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e fl ora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)” (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87);

Decreto Ministro del commercio con l’estero 11 aprile 1994, n. 454, relativamente ai procedimenti

di competenza del Ministero del commercio con l’estero fra i quali rientrano le autorizzazioni all’importa-zione nel quadro della Convenall’importa-zione di Washington (CITES) (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 168) e succ. D.M. 18 settembre 1997, n. 394 “Regolamento integrativo al D.M. 11 aprile 1994, n. 454” (Gazz. Uff. 13 novembre 1997, n. 265);

Decreto Ministro dell’ambiente 19 aprile 1996 “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo

per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione” (Gazz. Uff. 3 ottobre 1996, n. 232);

Decreto Ministro politiche agricole 5 settembre 1997, n. 392, recante norme per l’individuazione di

categorie di documenti formati dal Ministero o da questo detenuti defi nitivamente, sottratti all’accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso, art. 4, comma 1, lettera u) atti riguardanti l’istruttoria per

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L 15 marzo 1997, n. 59 (Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.). L’art. 70, comma 1, lett. b), dispone: «Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certifi cati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsifi -cati, l’autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di fl ora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 875»;

Legge 9 dicembre 1998 n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” (Gazz. Uff. 14 dicembre 1998,

n. 291), che ha apportato modifi che alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e al decreto legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modifi cazioni, in legge 13 marzo 1993, n. 59.

Nel documento Quaderni di Conservazione della Natura (pagine 40-47)