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La! responsabilità! per! danno! da! prodotto! ha! richiesto! interventi!legislativi!specifici!e!mirati,!sia!a!livello!nazionale!sia!a! livello! sovranazionale,! che! dimostrano! l’importanza! e! la! delicatezza! che! questa! particolare! fattispecie! ha! raggiunto! negli! ultimi! anni.! Anche! gli! interventi! della! dottrina! e! della! giurisprudenza! hanno! contribuito! a! creare! un! micromsistema! di! riferimento!per!la!disciplina!di!questa!tipologia!di!responsabilità.!!

Nonostante! la! diversa! provenienza,! le! disposizioni! sono! accomunate! dall’intenzione! di! offrire! al! consumatore! una! tutela! maggiore! rispetto! a! quella! predisposta! dalle! norme! esistenti,! mantenendo! però! un! approccio! imparziale! rispetto! agli! interessi! delle!parti;!ciò!si!riscontra!sia!nella!disciplina!generale!sia!riguardo! le!regole!di!conflitto.!Nel!primo!caso,!il!riferimento!è!alla!direttiva! 85/374/CEE! che,! nonostante! non! adotti! la! fattispecie! della! responsabilità! oggettiva! per! il! produttore,! introduce! comunque! a! suo! carico! una! presunzione! di! responsabilità! (art.! 1),! che! può! essere! però! contrastata! dimostrando! la! sussistenza! di! una! delle! difese!disciplinate!dall’!art.!7,!semplificando!molto!la!posizione!del! danneggiato.! ! Nel! secondo! caso,! le! norme! di! conflitto! volte! ad! individuare!la!legge!applicabile!all’illecito!si!pongono!in!rapporto! derogatorio! con! la! disciplina! generale! dell’illecito! extracontrattuale,! sulla! base! dell’asserita! inidoneità! di! quest’ultima!a!fornire!una!adeguata!protezione!degli!interessi!del! danneggiato! e! ad! offrire! un! collegamento! effettivo! tra! la! vicenda! dannosa! e! la! legge! applicabile.! Si! pensi! alla! disciplina! italiana! dell’art.! 63! della! legge! 218/1995! che,! al! posto! del! locus# damni!

sancito! nell’art.! 62! per! la! responsabilità! da! fatto! illecito,! prevede! come!criteri!di!collegamento!il!luogo!di!acquisto!del!prodotto!o!il! luogo!di!domicilio!o!di!amministrazione!del!produttore,!fornendo! al!danneggiato!la!possibilità!di!scelta,!in!conformità!al!principio!del!

favor!per!la!parte!debole!del!rapporto.!Lo!stesso!può!riscontrarsi!

nell’art.! 5! del! regolamento! (CE)! n.! 864/2007,! che,! in! alternativa! all’art.! 4,! fornisce! ben! tre! criteri! di! collegamento! alternativi! tra! loro,! che,! però,! non! attribuiscono! una! facoltà! di! scelta! al! danneggiato.!Ciò!nonostante,!anche!in!questo!caso,!si!è!ritenuto!più! confacente! alle! esigenze! di! tutela! sottese! alla! responsabilità! per! danno!da!prodotto!prevedere!criteri!di!collegamento!speciali,!che! derogano!a!quelli!generali!forniti!all’art.!4.!Il!regolamento!ha,!per! l’appunto,!l’obiettivo!di!rendere!applicabile!la!legge!dello!Stato!che! ha! il! legame! più! forte! con! la! vicenda,! escludendo! la! legge! di! uno! Stato!con!collegamenti!fittizi.!!La!peculiarità!di!questa!disciplina!è! l’inserimento! del! correttivo! del! principio! di! prevedibilità! della! legge! applicabile,! al! fine! di! evitare! un! pregiudizio! eccessivo! alla! posizione! giuridica! del! produttore.! Infatti,! nella! normativa! europea,! si! riscontra! la! tendenza! ad! adottare! un! punto! di! vista! neutro!rispetto!alla!vicenda!illecita,!in!modo!da!contemperare!gli! interessi!di!tutte!le!parti!coinvolte.!Ancora,!la!tendenza!a!tutelare!e! a! semplificare! la! posizione! giuridica! della! parte! lesa! è! presente! anche! a! livello! processuale,! come! testimoniato! dall’art.! 5! del! regolamento! (CE)! n.! 44/2001! che! attribuisce! al! ricorrente! la! facoltà! di! scegliere! tra! il! foro! generale! del! convenuto! previsto! all’art.! 2! o! uno! dei! fori! speciali! disciplinati! dall’art.! 5.! Per! quanto! riguarda! la! responsabilità! per! danno! da! prodotto,! inoltre,! si! può! constatare! che! l’attore! può! beneficiare! di! ben! tre! fori! speciali! e! delle!facilitazioni!fornite!dalla!disciplina!della!connessione!ex!art.! 6.! La! Convenzione! dell’Aja,! invece,! nonostante! condivida! l’approccio! imparziale! della! disciplina! europea! rispetto! agli!

interessi! delle! parti,! si! pone! in! discontinuità! rispetto! alle! altre! norme,! perché! ricorre! ad! un! metodo! diverso! per! individuare! la! legge! regolatrice! dell’illecito.! Infatti,! è! caratterizzata! dalla! combinazione!di!più!criteri!di!collegamento,!al!fine!di!garantire!un! legame!effettivo!tra!la!legge!applicabile!e!l’illecito,!preferendo!una! scelta!legislativa!che,!al!più,!è!avvicinabile!a!quella!del!regolamento! “Roma! II”,! il! quale! prevede,! oltre! ai! criteri! di! collegamento! ordinari,!anche!la!regola!della!prevedibilità!della!legge!applicabile.!

Altro! aspetto! comune! a! tutte! le! norme! citate,! ad! esclusione! della!legge!italiana,!è!lo!spazio!lasciato!all’autonomia!privata!che,! sia!in!sede!di!individuazione!della!legge!applicabile!sia!in!sede!di! identificazione! del! foro! competente,! attribuisce! alle! parti! la! possibilità! di! sostituire! la! disciplina! legale! con! quella! convenzionale.!

Anche!se!la!responsabilità!per!danno!da!prodotto!si!articoli! su! tre! livelli! normativi,! il! ruolo! primario! è! senz’altro! attribuibile! alla! normativa! europea! per! due! semplici! motivi:! la! disciplina! italiana! risulta! cedevole! rispetto! alle! direttive! e! ai! regolamenti! europei! e! la! Convenzione! dell’Aja,! nonostante! predisponga! un! sistema!in!sé!compiuto!e!di!pronta!utilizzazione!per!tutti!gli!Stati! della! comunità! internazionale,! non! ha! raggiunto! un! numero! sufficiente! di! ratifiche! per! dirsi! di! diritto! uniforme,! costituendo! soltanto!un!utile!elemento!di!paragone!per!la!legislazione!europea.! Data! la! sua! centralità,! la! disciplina! europea! deve! essere! considerata! sotto! tre! aspetti:! l’uniformità! delle! norme! generali,! i! criteri!di!collegamento!e!i!rapporti!con!i!paesi!extracomunitari.!

Iniziando! con! il! primo,! l’Unione! Europea! si! è! da! sempre! impegnata! per! fornire! una! disciplina! uniforme! per! avvicinare! le! legislazioni! degli! Stati! membri,! con! l’intento! di! creare! un! unico! standard!di!tutela!all’interno!dello!spazio!europeo!e!di!eliminare!le! disparità!di!trattamento!tra!i!vari!ordinamenti.!All’apparenza!può!

sembrare! che! l’obiettivo! sia! stato! raggiunto,! dato! che! la! direttiva! 85/374/CEE! chiarisce! aspetti! fondamentali! e! inderogabili! della! disciplina! della! responsabilità! da! prodotti,! quali! la! nozione! di! prodotto,!produttore,!difetto,!danno!e!la!tipologia!di!responsabilità.! Ciò!nonostante,!accanto!a!queste!disposizioni!ve!ne!sono!altre!che! godono,! invece,! del! regime! di! derogabilità! e! che,! conseguentemente! generano! disomogeneità! tra! le! legislazioni! nazionali.! La! difformità! della! disciplina! generale! ha! ripercussioni! anche!sul!piano!processuale,!lasciando!spazio!per!il!fenomeno!del!

forum#shopping.!!Infatti,!si!è!riscontrata!la!tendenza!dei!ricorrenti!a!

profittare! dei! margini! di! difformità! sia! a! livello! di! diritto! sostanziale! sia! a! livello! di! diritto! processuale,! radicando! il! loro! ricorso! giurisdizionale! nello! Stato! che! offre! loro! maggior! convenienza! per! una! soluzione! della! controversia! conforme! ai! propri!interessi.!Il!forum#shopping!tra!gli!Stati!membri!testimonia! che! l’obiettivo! di! uniformità! della! disciplina! generale! non! è! stato! raggiunto,!perché!altrimenti!sarebbe!indifferente!la!scelta!del!foro.! In!questa!situazione!le!scelte!degli!attori!sono!guidate!dal!principio! di! convenienza,! dato! che! sono! indotti! a! prediligere! lo! Stato! che! applica!la!disciplina!sostanziale!più!favorevole!e!che!predisponga! strumenti!processuali!che!agevolino!l’accoglimento!della!domanda.! Tutto!questo!è!incoraggiato!anche!dalla!fisiologica!libertà!di!scelta! del! foro! che! il! regolamento! (CE)! n.! 44/2001! riconosce! al! ricorrente.!Se!la!disciplina!sostanziale!fosse!uniforme,!le!opzioni!di! scelta! previste! dal! regolamento! non! sarebbero! da! sole! idonee! a! stimolare!il!forum#shopping.!

Riguardo! il! secondo! aspetto,! invece,! l’UE! ha! sicuramente! raggiunto! l’omogeneità! della! disciplina,! introducendo! nel! regolamento! “Roma! II”! criteri! di! collegamento! uniformi! per! tutti! gli! Stati! membri.! Inoltre,! rispetto! alla! legge! italiana,! il! legislatore! europeo! ha! compiuto! un! passo! ulteriore,! non! accontentandosi! di!

un!solo!elemento!in!comune!tra!lo!Stato!e!la!vicenda!illecita.!Infatti,! nell’intento!di!rendere!applicabile!la!legge!dello!Stato!che!presenta! più! punti! di! contatto! con! la! vicenda,! sono! stati! combinati! i! tre! criteri! a! cascata! con! il! luogo! di! commercializzazione! del! bene,! in! modo!che!non!si!utilizzi!la!legge!di!uno!Stato!con!un!collegamento! meramente! fortuito! e! che! il! danneggiante! possa! prevedere! quale! normativa! verrà! applicata! all’illecito.! A! tutto! ciò! è! da! aggiungere! anche! la! deroga! del! principio! del! collegamento! più! stretto! che! cerca! di! promuovere! l’applicazione! della! legge! dello! Stato! che! ha! un! effettivo! legame! con! la! vicenda.! Se! qualche! critica! può! essere! mossa,! questa! emerge! necessariamente! da! un! paragone! con! la! disciplina!della!Convenzione!dell’Aja!del!1973.!Anch’essa!richiede! che! sussistano! contemporaneamente! due! criteri! di! collegamento,! con! la! differenza! che! i! criteri! che! devono! combinarsi! sono! quelli! che!il!regolamento!considera!tra!loro!alternativi.!Infatti,!mentre!il! luogo!di!residenza!abituale!e!il!locus#damni!nella!Convenzione!sono! i! c.d.! criteri! principali,! nel! regolamento! sono! uno! alternativo! all’altro!a!cui!si!aggiunge!il!luogo!di!acquisto!del!prodotto!che,!nella! Convenzione,! invece,! costituisce! un! criterio! secondario.! Perciò,! si! può!ritenere!che!la!garanzia!di!effettività!del!legame!tra!lo!Stato!la! cui! legge! deve! essere! applicata! e! l’illecito! è! più! debole! nel! regolamento.! A! questo! va! aggiunto! anche! il! fatto! che,! mentre! il! regolamento!“Roma!II”!fornisce!una!disciplina!uniforme!per!i!soli! Stati! membri! dell’UE,! quella! della! Convenzione! dell’Aja,! se! solo! fosse! ratificata,! sarebbe! suscettibile! di! applicarsi! a! un! numero! superiore! di! paesi,! anche! non! appartenenti! all’UE.! Queste! considerazioni! portano! verso! l’analisi! del! terzo! punto,! cioè! dei! rapporti! tra! l’UE! e! gli! Stati! extracomunitari.! Dato! che! per! sua! natura! la! responsabilità! per! danno! da! prodotto! coinvolge! più! ordinamenti,!non!si!può!escludere!che!questi!siano!collocati!al!di! fuori! dell’Unione! e! quindi! è! necessario! valutare! anche!

l’opportunità! di! creare! una! disciplina! che! coinvolga! quanti! più! Stati! possibile.! Un! tentativo! in! questa! direzione! è! stato! fatto! attraverso! l’adesione,! iniziata! nel! 2006! e! completata! nel! 2007,! dell’UE!alla!HCCH,!ma!è!stato!allo!stesso!tempo!vanificato!dal!fatto! che! gli! Stati! membri! sono! tutt’oggi! liberi! di! non! aderirvi.! Molti! paesi,! tra! cui! gli! Stati! Uniti! e! il! Regno! Unito,! si! sono! mostrati! contrari!alla!ratifica!della!Convenzione.!Per!questo!motivo,!non!si! può! dire! che! la! Convenzione! dell’Aja! costituisca! attualmente! una! norma!di!diritto!uniforme!a!livello!internazionale.!Se!raggiungesse! la! diffusione! auspicata,! a! livello! europeo! potrebbe! sostituire! il! regolamento! nella! disciplina! della! legge! applicabile! ed! essere! integrata! con! la! direttiva! 85/374/CEE,! in! modo! da! chiarire! e! definire! tutti! quegli! aspetti! che! la! Convenzione! omette! di! specificare!o!che!rimette!alla!disciplina!interna!degli!Stati!aderenti.! Allo!stesso!tempo,!l’UE!potrebbe!confrontarsi!definitivamente!con!i! problemi! sollevati! dai! punitive# damages,! presenti! nei! paesi! di!

Common# Law,! ma! assenti! nella! maggior! parte! degli! ordinamenti!

europei.!In!questo!modo,!verrebbe!definitivamente!meno,!almeno! per! la! responsabilità! da! prodotti,! la! distinzione! tra! controversie! intracomunitarie!ed!extracomunitarie.!

Lo! stesso! tipo! di! intervento! sarebbe! desiderabile! anche! in! materia! giurisdizionale,! in! modo! da! eliminare! definitivamente! il!

forum# shopping,! attualmente! molto! presente! nei! rapporti! con! i!

paesi! extracomunitari,! soprattutto! con! gli! Stati! Uniti,! a! causa! dell’ammontare! elevato! che! può! essere! ottenuto! a! titolo! di! risarcimento.! Contemporaneamente,! si! otterrebbe! anche! l’imposizione! di! uno! standard! di! tutela! per! gli! interessi! dei! danneggiati! effettivamente! uniforme! in! tutti! gli! Stati.! Anche! perché,!a!fronte!di!un!mercato!globalizzato!in!cui!non!vi!sono!più! barriere,! non! si! vede! perché! non! si! possa! trasporre! lo! stesso! meccanismo!anche!alla!protezione!degli!interessi!dei!consumatori!

e! dei! bystander,! che,! se! da! un! lato! beneficiano! dell’integrazione! delle! economie,! dall’altro! si! trovano! difronte! un! panorama! normativo! assai! frammentario! e! diversificato,! che! non! agevola! l’accesso!ad!un!regime!di!tutela!uniforme.!

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