AUTOASSICURAZIONE E ASSICURAZIONE NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE MEDICA
13. Conclusioni e proposte
In conclusione, vorrei porre l’accento e l’attenzione sulle criticità che - a mio parere – debbono essere risolte per riportare il contesto in condizioni di maggiore equilibrio e rendere possibile l’assunzione da parte degli assicuratori dei rischi delle strutture sanitarie, oltre che, come più diffusamente praticato, a fronte dell’obbligo per i medici professionisti di fornirsi di una copertura di RC sanitaria.
Necessaria riflessione sull’approccio giurisprudenziale nel definire i casi di malasanità, in prospettiva di raffronto con le altre realtà europee. Nella gran parte dei paesi europei vengono indennizzati soltanto i danni causati dagli errori medici, che il paziente deve provare di aver subito. Normalmente ad
un medico che si attiene alle linee guida professionali, ed in assenza di chiare responsabilità colpose in nesso di causa con l’evento, non è imputabile alcunché.
Adozione di linee guida mediche validate a livello nazionale e riconosciute dai giudici. Nella stessa legge Balduzzi (2012) vi è una specifica previsione di linee guida mediche validate a livello nazionale; ma la norma non è stata seguita da
norme interpretative in grado di fare ordine tra i differenti protocolli e codici professionali in vigore per i sanitari, al fine di escludere la loro responsabilità.
Predisposizione di una normativa che, tenendo conto delle specificità dell’attività sanitaria e dei rischi non prevenibili dei processi di cura,
ridefinisca l’onere probatorio (che per l’evoluzione giurisprudenziale grava oggi
interamente sul prestatore d’opera).
Previsione di un tetto alla risarcibilità dei danni non patrimoniali. Il decreto Balduzzi imponeva l’adozione – per le invalidità permanenti superiori al 9% – delle medesime tabelle previste per i sinistri nella RC auto (per il danno biologico) ma il relativo decreto, in discussione da anni e già passato al vaglio di numerosi dicasteri, deve ancora essere approvato dal Consiglio dei Ministri.
In tema di accertamento e quantificazione del danno, necessità di affidare gli incarichi di consulenza in ambito giudiziario sempre ad un uno specialista in medicina legale, affiancato, e ove necessario, da uno specialista nella disciplina
oggetto della controversia.
Attuazione di procedure di risk management omogenee a livello nazionale per prevenire i sinistri. Gli studi condotti sul campo mostrano che oltre il 50% degli “eventi avversi” sono evitabili utilizzando lo strumento della prevenzione;
L’assicuratore avrebbe tutto l’interesse a poter disporre di strumenti di classificazione e valutazione del soggetto il cui rischio che sta assumendo in carico, ai fini di un‘equa determinazione del premio assicurativo: disponibilità, quindi di un rating relativo alla struttura (aziendale) ovvero alla tipologia di professionista (associativo). Che cosa fa realmente il sanitario, ruolo – compito e funzioni del medico … Ad esempio, nel caso del primario che non opera più direttamente, rilevano i profili di rischio di “congruenza organizzativa” (è mancata la reperibilità in orari e giorni particolari … i turni di sala operatoria non hanno consentito di far fronte alle concrete urgenze, le prestazioni del chirurgo sono state condizionate dal numero di interventi programmati …).
Creazione di basi statistiche sui sinistri. L’agenzia pubblica Agenas (AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI) ha il compito dal 2010 di raccogliere e classificare le richieste di risarcimento; dal sito dell’ente si apprende che i risultati dell’indagine relativa al 2012 e 2013 sono molto parziali, anche a motivo della limitata alimentazione dei data base da parte di talune delle Regioni coinvolte.
Necessità di chiare regole impartite alle Regioni che decidono di coprire per proprio conto il rischio di malasanità. Manca, in particolare, un obbligo
a costituire fondi appropriati, sul modello delle riserve assicurative. Tutto ciò
espone gli enti locali, a causa del lungo iter dei sinistri prima di venire risarciti, al rischio di accumulare nel tempo impegni di ammontare ingente;
Regole e procedure in tema di mediazione e conciliazione nel settore della RC Medica. La particolarità del settore impone regole e strutture di mediazione specializzate a motivo della complessità tecnica della materia.
***
L’adozione, in tutto o in parte delle richiamate iniziative può consentire di ipotizzare, in futuro, un rinnovato coinvolgimento delle Compagnie, a fronte: - di maggiore impegno nella prevenzione degli errori
- di maggiore disponibilità di basi informative adeguate
- e, soprattutto, di certezza e prevedibilità degli elementi di rischio e dei relativi oneri risarcitori.
Una diversa regolamentazione della materia, limitativa dei rischi legali connessi alle richieste di risarcimento ed il loro contenimento entro margini
Pierfrancesco Colaianni 59
sostenibili, consentirebbe anche di ridimensionare la spesa per medicina difensiva che pesa per circa l’11,8% della spesa sanitaria complessiva.
Un onere stimato in circa 13 mld di euro annui che potrebbe essere in larga misura contenuto e destinato a reali priorità in campo sanitario, dopo avere affrontato - senza considerarle ineluttabili o immodificabili - le ragioni e le cause che hanno contribuito al diffondersi del fenomeno della malpractice medica.
Riferimenti bibliografici
ROMAGNOLI G., Riflessioni critiche sull’autoassicurazione della responsabilità
medica: compatibilità della scelta delle Regioni e delle aziende sanitarie con i principi di diritto interno ed europeo, in Giust. Amm., 2015.
CINEAS, Ospedali e assicurazioni, come tutelare il paziente, il personale
ospedaliero e lo Stato, Milano, settembre 2014.
ANIA, L’assicurazione italiana 2012 e 2013, 2013.
Rossetti M., Responsabilità sanitaria e tutela della salute, in Corte suprema di
Cassazione. Quaderni del Massimario, 2011.
Responsabilità sanitaria: diritto e assicurazione, Atti del Convegno di Verona
del 12 aprile 2014, Milano, Giuffrè, 2014.
Monitor, Elementi di analisi e osservazione del sistema salute, 2013, n. 34.
MARTINI, F. Una diversificazione di colpa fra sanitari e struttura, in Guida al
diritto, n. 44, 1° novembre 2014.
Malpractice, il grande caos, Dossier, 2014, n. 2, in www.ania.it.
Consultazioni on line
Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa. Audizione del 19 settembre 2012, Anac FIASO –
LIMITI DI “PRATICABILITÀ” DELLA C.D. AUTOASSICURAZIONE