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Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalita' di terrorismo di cui all'articolo

270-sexies e' sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto»;

Art. 271. – Associazioni antinazionali.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a

distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

(L’articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 2001, n. 243)

Art. 272. – Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.

Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti

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(L’articolo è stato abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.)

Art. 273. – Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.

Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.

(L’articolo è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193)

Art. 274. – Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.

Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.

(L’articolo è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193)

Art. 275. – Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.

Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.

(L’articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

Capo II

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

Art. 276. – Attentato contro il presidente della Repubblica.

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 277. – Offesa alla libertà del presidente della Repubblica.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)

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* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 278. – Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica.

Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 279. – Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica.

Chiunque pubblicamente, fa risalire al presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

(L’articolo è stato abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85)

Art. 280. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 280-bis. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

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Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo e terzo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) quarto comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) terzo e quarto comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Corte d'assise (5 c.p.p.) quarto comma.

Art. 280-ter. - Atti di terrorismo nucleare [14]

1. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita' di

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