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la perdita della responsabilità genitoriale [1], quando la qualità di genitore è elemento costitutivo

Capo III Della falsità in atti

1) la perdita della responsabilità genitoriale [1], quando la qualità di genitore è elemento costitutivo

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o circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;

5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, (2) se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 609-decies. – Comunicazione dal tribunale per i minorenni.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 600 octies, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 601, 602, 609-octies e 609-undecies, commessi in danno di

minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro

genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

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Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 609-undecies. – Adescamento di minorenni.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, bis, quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 609-duodecies – Circostanze aggravanti [3]

Le pene per i reati di cui agli articoli bis, quater, quinquies, octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche

Sezione III

Dei delitti contro la libertà morale

Art. 610. – Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 611. – Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

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* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 612. – Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1032,00.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. [26].

Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339. [26]

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma e secondo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) secondo comma se ulteriore aggravante ad effetto speciale, terzo comma.

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del Dl.vo n. 274/2000) primo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) secondo comma e terzo comma.

Art. 612-bis. – Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque [2] anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo e secondo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) terzo comma ovvero se nell'ipotesi di danno commesso nei confronti di: un minore, di persona con disabilità;

quando commesso da soggetto già ammonito.

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 613. – Stato di incapacità procurato mediante violenza.

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Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

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