ASSICURAZIONE CASO MORTE A VITA INTERA CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMIO UNICO (Tariffa PTIA176R)
Premessa
Disciplina del contratto:
Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:
- dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
- da quanto stabilito nel documento di polizza e nelle eventuali appendici firmate dalle parti;
- dalle disposizioni di legge in materia.
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO. PRESTAZIONI ASSICURATE La sottoscrizione del presente contratto è riservata ai Contraenti che:
• intendono reinvestire prestazioni maturate al verificarsi dell’evento assicurato da altri contratti stipulati con la Società, a condizione che il reinvestimento avvenga entro centoventi giorni dalla data di liquidazione delle somme da reinvestire;
• hanno riscattato, totalmente o parzialmente, nei centoventi giorni che precedono la sottoscrizione della polizza, un contratto Unit Linked purché previsto tra le tariffe elencate nel Documento Informativo, contenuto nel presente Fascicolo Contrattuale. Il Documento Informativo fornisce un confronto tra la tariffa PTIA176R e i prodotti Unit Linked interessati.
Il contratto ha per oggetto l’assicurazione caso morte a vita intera, con rivalutazione annua del capitale, a premio unico.
La Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari designati, il capitale maturato quale risulta al momento dell’eventuale decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.
L’ammontare della prestazione assicurata iniziale corrisponde al premio unico versato al netto del costo di cui al successivo Art. 9.
Il capitale è rivalutato per effetto dell’assegnazione di una parte del rendimento della gestione interna separata Fondo Benefici Garantiti, secondo quanto previsto nel successivo Art. 10.
È data facoltà al Contraente di scegliere, all’atto della sottoscrizione, la liquidazione annuale della maggiorazione di capitale acquisita nell’anno assicurativo per rivalutazione, come descritto all’Art. 13.
Il Contraente può variare annualmente la propria scelta tra le modalità “liquidazione delle maggiorazioni di capitale” e “consolidamento delle maggiorazioni sul capitale”.
La variazione della modalità scelta è regolata al successivo Art. 11.
ART. 2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato debbono essere veritiere, esatte e complete.
ART. 3 BENEFICIARI
Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione.
La designazione dei Beneficiari può essere fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto con apposita clausola, inserita in polizza, o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento ed è revocabile o modificabile nelle stesse forme.
La designazione dei beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
– dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
– dopo la morte del Contraente;
– dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
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Fascicolo Informativo Mod. PTIA176R – edizione 07/2009 Pagina 25 di 46 Nel caso di beneficio accettato le operazioni di riscatto, pegno e vincolo richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
ART. 4 DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO. ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE La data di decorrenza del contratto è indicata nel documento di polizza ed è la data in cui ha inizio la durata contrattuale.
L’assicurazione entra in vigore a condizione che sia stato pagato il premio:
- dalle ore 24.00 del giorno di conclusione, ovvero
- dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di polizza, qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso,
ovvero
- dalle ore 24.00 del giorno del versamento del premio se tale versamento è effettuato dopo le date di cui ai due punti precedenti.
ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO
Per durata del contratto si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza dello stesso.
Per questo contratto la durata coincide con la vita dell’Assicurato e pertanto non può essere prefissata.
Il contratto si estingue nei seguenti casi:
– esercizio del diritto di recesso;
– decesso dell’Assicurato;
– richiesta di riscatto totale.
Il contratto estinto non può più essere riattivato.
ART. 6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. REVOCA DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione scritta dell’accettazione della Proposta dalla Società o, in mancanza, nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta da entrambe le parti ovvero la Società abbia consegnato al Contraente la polizza dalla stessa sottoscritta.
Fino a quando il contratto non sia concluso, il proponente può revocare la Proposta già sottoscritta, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della Proposta sottoscritta, a: UGF Assicurazioni S.p.A. – Vita e Previdenza Integrativa – Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese MI.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca, la Società provvede al rimborso dell’intero ammontare del premio eventualmente già versato.
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, a:
UGF Assicurazioni S.p.A. – Vita e Previdenza Integrativa Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese MI
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio; alla comunicazione dovrà essere allegato l’originale di polizza e le eventuali appendici, qualora già in possesso del Contraente.
Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso, la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell’originale della polizza e di eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrisposto.
La Società ha diritto al recupero dei costi di emissione del contratto, indicati nella Proposta, che si quantificano in 20,00 euro.
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Fascicolo Informativo Mod. PTIA176R – edizione 07/2009 Pagina 26 di 46 ART. 7 RISCHIO DI MORTE
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.
In caso di morte dell’Assicurato la Società paga un importo pari al capitale assicurato maturato alla data del decesso, calcolato secondo le modalità previste al successivo Art. 10.
ART. 8 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico il cui importo minimo non può essere inferiore a 3.000,00 euro.
Il premio unico versato non può comunque essere superiore al 100% dell’importo liquidato su altro contratto con la Società
Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti di premi aggiuntivi.
Il pagamento di ogni premio di importo inferiore o pari a 50.000,00 euro può essere effettuato dal Contraente tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società o all’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
- bonifici su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico, intestati alla Società o all’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità.
Il pagamento di un premio unico di importo superiore a 50.000,00 euro può avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario su un conto corrente della Società che sarà indicato al momento della sottoscrizione della proposta.
Viene determinata una data di accredito del premio che sarà:
- pari alla data di decorrenza del contratto, se incassato entro i cinque giorni successivi;
- pari alla data del versamento, se incassato dopo cinque giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Per il pagamento del premio unico sono consentiti venti giorni dalla data di decorrenza del contratto.
ART. 9 COSTI SUL PREMIO
I costi posti a carico del Contraente, applicati al premio versato per l’emissione del contratto, sono pari a 20,00 euro.
ART. 10 CAPITALE INIZIALE E RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
Il capitale assicurato iniziale è costituito dal premio unico versato dal Contraente al netto del costo di cui al precedente Art. 9.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, qualora l’Assicurato sia in vita a tale data, il capitale maturato alla precedente ricorrenza annuale della data di decorrenza viene maggiorato di un importo che si ottiene applicando allo stesso la misura di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione. Alla prima ricorrenza annuale, se la data di accredito del premio, attribuita al premio versato con i criteri determinati al precedente Art. 8, non coincide con la data di decorrenza del contratto, la rivalutazione è effettuata in pro rata temporis a partire dalla data di accredito del premio.
Ogni operazione di riscatto parziale comporta una riduzione del capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente, con il conseguente ricalcolo del capitale maturato stesso.
Il nuovo capitale maturato si ottiene dalle operazioni di seguito descritte:
a) si determina la percentuale di riduzione del capitale maturato. La percentuale di riduzione è pari al rapporto tra l’importo del riscatto parziale lordo ed il capitale maturato rivalutato alla data di richiesta del riscatto parziale;
b) si sottrae al capitale maturato alla ricorrenza precedente l’importo ottenuto applicando la percentuale di riduzione sopra determinata allo stesso capitale, determinando in tal modo il nuovo capitale maturato alla ricorrenza precedente.
In caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto totale, il capitale assicurato maturato è pari al capitale maturato alla precedente ricorrenza annuale della data di decorrenza maggiorato di un importo che si ottiene applicando allo stesso la misura di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione pro rata temporis per il periodo che intercorre tra la data dell’ultimo anniversario della data di decorrenza
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Fascicolo Informativo Mod. PTIA176R – edizione 07/2009 Pagina 27 di 46 e la data del decesso o della richiesta di riscatto totale.
Le rivalutazioni sono effettuate sempre con il metodo della capitalizzazione composta.
Rivalutazione del capitale in caso di scelta di liquidazione della maggiorazione di capitale
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, qualora l’Assicurato sia in vita a tale data, il capitale maturato alla precedente ricorrenza annuale della data di decorrenza viene maggiorato di un importo che si ottiene applicando allo stesso la misura di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione. Alla prima ricorrenza annuale, se la data di accredito del premio, attribuita al premio versato con i criteri determinati al precedente Art. 8, non coincide con la data di decorrenza del contratto, la rivalutazione è effettuata in pro rata temporis a partire dalla data di accredito del premio.
La maggiorazione di capitale ottenuta costituisce l’importo lordo che viene liquidato dalla Società al Contraente.
A seguito della liquidazione della maggiorazione di capitale il nuovo capitale assicurato è pari al capitale rivalutato al netto della maggiorazione di capitale liquidata.
In caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto totale, il capitale assicurato maturato è pari al capitale maturato alla precedente ricorrenza annuale maggiorato di un importo che si ottiene applicando allo stesso la misura di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione pro rata temporis per il periodo che intercorre tra la data dell’ultimo anniversario della data di decorrenza e la data del decesso o della richiesta di riscatto totale.
ART. 11 VARIAZIONE DELLA MODALITÀ SCELTA
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può variare annualmente, tramite richiesta scritta, la propria scelta tra le modalità “liquidazione delle maggiorazioni di capitale” e “consolidamento delle maggiorazioni sul capitale”.
La nuova modalità entrerà in vigore alla ricorrenza annuale immediatamente successiva alla ricezione della richiesta, a condizione che la richiesta di variazione sia giunta alla Società almeno novanta giorni prima della ricorrenza annuale interessata. Decorso il termine di novanta giorni, la modalità scelta entrerà in vigore alla ricorrenza annuale successiva.
Nel caso in cui in un anno assicurativo sia stato richiesto dal Contraente un riscatto parziale, la variazione da “consolidamento delle maggiorazioni sul capitale” a “liquidazione delle maggiorazioni di capitale” potrà avvenire unicamente al termine dell’anno assicurativo successivo a quello in cui sia stato richiesto il riscatto parziale.
La modalità scelta rimarrà in vigore sino a nuova comunicazione.
La variazione della modalità da “consolidamento delle maggiorazioni sul capitale” a “liquidazione delle maggiorazioni di capitale” implica per il Contraente l’impossibilità di effettuare riscatti parziali.
ART. 12 RISCATTO
Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, può, in qualsiasi momento, risolvere il contratto per iscritto mediante esercizio del diritto di riscatto.
Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto; la risoluzione ha effetto dalla data della relativa richiesta.
Il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato maturato alla data di richiesta dello stesso, calcolato come descritto al precedente Art. 10.
L’operazione di riscatto totale prevede un costo fisso pari a 5,00 euro.
Qualora il riscatto totale venga richiesto nel corso del secondo anno di durata contrattuale, al valore di riscatto lordo si applica la penalità di seguito indicata:
Anno di riscatto 2° anno
Aliquota 0,5%
A partire dal terzo anno di durata contrattuale non sono previste penalità.
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Fascicolo Informativo Mod. PTIA176R – edizione 07/2009 Pagina 28 di 46 Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, è inoltre prevista la possibilità di effettuare riscatti parziali a condizione che l’anno assicurativo in cui è richiesto un riscatto parziale non coincida con un anno assicurativo a termine del quale è prevista la liquidazione della maggiorazione di capitale.
In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore.
Sono concessi due riscatti parziali per ogni anno assicurativo a condizione che il Premio Attivo residuo non sia inferiore a 3.000,00 euro. L’importo minimo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 300,00 euro.
Il Premio Attivo di un contratto è costituito dal premio versato dal Contraente, diminuito dei premi relativi agli eventuali riscatti parziali e alle eventuali maggiorazioni di capitale liquidate.
Il premio relativo al riscatto parziale è dato dal Premio Attivo, quale risulta al momento della richiesta di riscatto parziale, moltiplicato per il rapporto esistente tra il riscatto parziale lordo ed il capitale rivalutato alla stessa data calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 10.
Il Contraente nella richiesta di riscatto parziale deve espressamente indicare l’ammontare dell’importo da liquidare nel rispetto dei limiti sopra indicati. In caso di errata indicazione dell'importo da liquidare, il riscatto parziale sarà eseguito nel rispetto dei predetti limiti.
Qualora il riscatto parziale venga richiesto nel corso del secondo anno di durata contrattuale, all’importo del riscatto parziale lordo si applica la penalità di seguito indicata:
Anno di riscatto 2° anno
Aliquota 0,5%
A partire dal terzo anno di durata contrattuale non sono previste penalità.
Ogni operazione di riscatto parziale prevede un costo fisso pari a 5,00 euro.
ART. 13 LIQUIDAZIONE DI MAGGIORAZIONE DI CAPITALE (solo se scelta dal Contraente)
Annualmente la Società liquiderà al Contraente un importo pari alla maggiorazione di capitale acquisita nell’anno per effetto della rivalutazione sul capitale assicurato, attribuita al contratto ad ogni ricorrenza annuale con le modalità indicate al precedente Art. 10.
Per ogni operazione di liquidazione della maggiorazione di capitale è previsto un costo fisso pari a 5,00 euro.
La liquidazione sarà effettuata entro i trenta giorni successivi alla ricorrenza annuale del contratto tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Contraente; eventuali variazioni delle coordinate bancarie dovranno essere comunicare tempestivamente per iscritto a UGF Assicurazioni S.p.A. - Vita e Previdenza Integrativa – Liquidazioni Individuali - Via della Unione Europea 3/B – 20097 San Donato Milanese MI.
Al fine di rideterminare il nuovo Premio Attivo, costituito dal premio versato dal Contraente al netto dei premi relativi agli eventuali riscatti parziali e alle eventuali maggiorazioni di capitale liquidate, ad ogni ricorrenza della data di decorrenza per ciascuna liquidazione della maggiorazione di capitale è individuato “il premio relativo alla maggiorazione di capitale liquidata”.
Tale premio è dato dal Premio Attivo, quale risulta alla ricorrenza annuale considerata, moltiplicato per il rapporto esistente tra l’importo della maggiorazione di capitale lorda ed il capitale rivalutato, comprensivo della maggiorazione stessa, alla ricorrenza annuale considerata calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 10.
Se il valore della maggiorazione di capitale fosse inferiore o uguale a 5,00 euro, il costo sarà posto pari al valore della maggiorazione stessa, pertanto in questo caso la maggiorazione non verrà erogata.
ART. 14 OPZIONI
Non sono previste opzioni.
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Fascicolo Informativo Mod. PTIA176R – edizione 07/2009 Pagina 29 di 46 ART. 15 PRESTITI
Il presente contratto non consente la concessione di prestiti.
ART. 16 PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può dare in pegno il contratto o vincolare le somme assicurate.
Il pegno e il vincolo, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti contraenti.
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto la liquidazione della maggiorazione di capitale, sarà possibile vincolare e pignorare il credito relativo alla prestazione assicurativa limitatamente ad un importo equivalente alla parte di capitale che corrisponde al premio versato al netto dei costi di emissione indicati al precedente Art. 9, con esclusione delle rivalutazioni maturate sul capitale assicurato e al netto della parte di premio relativa a eventuali riscatti parziali liquidati.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, e, in generale, le operazioni di liquidazione richiedono il consenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario, ad eccezione di quelle derivanti dalla liquidazione delle maggiorazioni di capitale di cui al precedente Art. 13.
ART. 17 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Le richieste di liquidazione devono essere consegnate alla Società anche attraverso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, o inviate tramite raccomandata a:
UGF Assicurazioni S.p.A. – Vita e Previdenza Integrativa Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese MI
Per ogni tipologia di liquidazione dovranno essere presentati alla Società i documenti di seguito specificati, necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare con esattezza gli aventi diritto.
a) In caso di decesso dell’Assicurato:
– domanda di liquidazione compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Società, nella quale siano indicati tutti i dati identificativi degli aventi diritto stessi; nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e sottoscrivere una singola domanda completa di tutti i dati identificativi;
– fotocopia fronte retro di un documento d’identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
– originale di polizza ed eventuali appendici emesse;
– certificato di morte dell’Assicurato;
– testamento in copia autentica, se esiste; in caso di non esistenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell’Atto Notorio che si è aperta successione, in cui siano specificati nome cognome e data di nascita di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza, ovvero presso un Notaio);
– copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa e da ogni ingerenza e responsabilità circa l’eventuale reimpiego, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace);
– stato di famiglia integrale dell’Assicurato nel caso in cui in polizza siano indicati gli eredi legittimi; se fra gli eredi figura la moglie del de cuius, autocertificazione in carta semplice da cui risulti che la stessa non era in stato di gravidanza alla data del decesso dell’Assicurato;
– comunicazione redatta e sottoscritta dal vincolatario o dal creditore pignoratizio sull’ammontare del debito residuo e autorizzazione al pagamento, solo nel caso in cui la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno.
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Fascicolo Informativo Mod. PTIA176R – edizione 07/2009 Pagina 30 di 46 b) In caso di riscatto totale o parziale:
– domanda di riscatto totale o parziale compilata e sottoscritta dal Contraente, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Società nella quale sono indicati tutti i dati identificativi del Contraente stesso;
– originale di polizza ed eventuali appendici emesse (solo in caso di riscatto totale);
– fotocopia fronte retro di un documento d’identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
– certificato di nascita dell’Assicurato, o fotocopia fronte retro di un documento di identità valido, solo nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente e se non già consegnato in precedenza;
– certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, solo nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente;
– attestazione sottoscritta dall’avente diritto, con la quale lo stesso dichiari, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
– comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario, o benestare del creditore pignoratizio che autorizza il riscatto al Contraente, solo se la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno;
– assenso scritto del beneficiario accettante, solo se sulla polizza risulti che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio.
c) Per il pagamento della maggiorazione di capitale:
– i dati relativi al conto corrente intestato o cointestato al Contraente, ove non siano stati comunicati all’atto della stipulazione del contratto, al fine di potere accreditare in maniera automatica i relativi importi. Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie di cui sopra, senza che la Società debba inviare avvisi;
– attestazione sottoscritta dal Contraente, con la quale lo stesso dichiari, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali. In caso di mancato ricevimento di quanto sopra richiesto entro i trenta giorni precedenti la corrispondente data di attribuzione, la liquidazione verrà comunque eseguita considerando la stessa non percepita in relazione ad attività commerciali quindi, assoggettando l’importo della maggiorazione di capitale alla ritenuta prevista dall’art. 26 ter comma1 D.P.R. 600/73.
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
La Società provvede alla liquidazione dell’importo dovuto, verificata l’effettiva esistenza di tale obbligo, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa o dal completamento della stessa.
Decorso tale termine e a partire dallo stesso sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Società.
Il Codice Civile (Art. 2952 comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
La normativa vigente prevede che gli importi dovuti alla Società che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto siano devoluti ad un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
ART. 18 LEGISLAZIONE APPLICABILE Al presente contratto si applica la legge italiana.