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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 10 di 14 Modello A840 - Ediz. 12/2013

Art. 33 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'art. 32 che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;

• treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;

• autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, con costi a carico della Società, in-clusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, uni-tamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

Art. 34 - Invio di medicinali urgenti

Qualora, a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato per le cure dei caso necessiti urgentemente, se-condo parere medico, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia) irreperibili sul po-sto, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare con il mezzo più rapido tenuto conto delle norme lo-cali che regolano il trasporto dei medicinali.

Restano a carico dell'Assicurato i costi di acquisto dei medicinali.

Art. 35 - Invio di un infermiere al domicilio

Qualora l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un in-fermiere a tariffa controllata, assumendone la Società l'onorario fino ad un massimo di euro 51,65 (cin-quantuno//65) complessivi per sinistro.

Art. 36 - Anticipo spese mediche

Qualora l'Assicurato debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamenteeimmediatamente,la Struttura Organizzativa pagherà, per conto dell'Assicurato,le fatture fino a un importo massimo di euro154,94 (centocinquantaquattro//94) per sinistro. Qualora l’ammontare delle fatture superasse il predetto importo, la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. L’importo del-le fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28).

La prestazione non è operante:

• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;

• seiltrasferimentodivalutaall’esterocomportaviolazionedelledisposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;

• se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da que-st’ultima ritenute adeguate.

Alrientrol’Assicuratodovràrimborsarelasommaanticipataentrounmesedalladatadell’anticipostesso.

Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

Art. 37 - Rimpatrio salma

Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo si sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28) per sinistro, an-corché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale im-porto, la prestazione diventerà operante nel momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute ad essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.

Art. 38 - Accompagnamento di minori

Se in seguito alla prestazione di una o più assistenze di cui ai precedenti art. 30, 31, 37, nessuno sia in grado di prendersi cura dei figli dell’Assicurato, purché anch’essi assicurati, minori di anni 15 e rimasti sul posto, la Struttura Organizzativa organizza il loro rientro fino al loro domicilio o a quello di un fami-gliare dell’Assicurato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzoerecapitotelefonicodel familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Art. 39 - Rientro anticipato

Qualora l’Assicurato debba rientrare alla residenza prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto a causa di avvenuto decesso di un famigliare il Italia (co-niuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), come da data risultante su certifica-to di morte rilasciacertifica-to dall’anagrafe, la Struttura Organizzativa organizzerà, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi, il viaggio in treno, prima classe, o in aereo, classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il famigliare o al luogo ove il famigliare deceduto viene inumato.

Art. 40 - Viaggio di un famigliare

Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di anda-ta e ritorno, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi.

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI Art. 41 - Validità delle prestazioni

Le prestazioni di cui agli art. 31, 34, 36, 37 sono operanti quando, in conseguenza di un sinistro verifica-tosi in un luogo ad oltre Km 50 (cinquanta) dal Comune di residenza dell’Assicurato, determinano la ri-chiesta di assistenza da parte dell’Assicurato dalla medesima località ove si è determinato il sinistro.

Art. 42 - Limite massimo di copertura per permanenza continuata all’estero

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel corso di ciascun anno di validità dell’assicurazione è di 60 (sessanta) giorni.

Art. 43 - Segreto professionale

L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della prestazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro.

Art. 44 - Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provo-cate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse e movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

c) dolo dell’Assicurato;

d) suicidio o tentato suicidio;

e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con gli sci o idroscì, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo pro-fessionale,

f) malattie nervose e mentali; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già cono-sciute dall’Assicurato (malattie preesistenti); malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e/o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

g) l’espianto e/o il trapianto di organo.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 45 - Prestazioni alternative per mancata fruizione di prestazioni

Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 46 - Diritto di assistenze

Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 12 di 14 Modello A840 - Ediz. 12/2013

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 47 - Denuncia del sinistro e obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è asse-gnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

Perilcasodiindennitàgiornalieraperricovero,l’Assicuratoe/oilContraentedeveprodurrecopiadella car-tellaclinicacompletarelativaalricovero, a talfinesciogliendoqualsiasimedicodalsegretoprofessionale.

L'Assicurato, od in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o par-ziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 48 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 49 - Controversie – Arbitrato irrituale

L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art.19 (Criteri di indennizzabilità) delle Condizioni Generali di As-sicurazione, possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di leg-ge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di vio-lenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio e-semplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 50 - Modalità di liquidazione per il rimborso spese di cura

La Società, in relazione al rimborso spese di cura di cui all'art.27 (Rimborso spese di cura) delle Condi-zioni Generali di Assicurazione, effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato o ai suoi eredi su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente valide e debitamente quietanzate. Gli originali presentati dall'Assicurato sono acquisiti dalla Società. Peraltro, se il rimborso delle spese documentate è liquidato dalla Società soltanto parzialmente, la Società stessa restituisce i predetti originali, se richiesti per iscritto, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo li-quidato.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza dietro dimo-strazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati in Italia, in euro. Nel caso di spese soste-nute in Paesi non aderenti al sistema monetario dell’euro, i rimborsi vengono calcolati al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui sono state sostenute le spese.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facendo capo al numero verde:

800 - 253.417 oppure al numero di Milano:

02 - 58.28.62.10

oppure, se non è possibile telefonare, potrà inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.

Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1) il tipo di assistenza di cui necessita;

2) nome e cognome;

3) numero di polizza preceduto dalla sigla NASI;

4) indirizzo del luogo in cui si trova;

5) ilrecapitotelefonicodovelaStrutturaOrganizzativaprovvederàa richiamarlonelcorsodell’assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiamare l’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è neces-sario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà diret-tamente o ne dovrà autorizzare esplicidiret-tamente l’effettuazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

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CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide esclusivamente se richiamate sul modello A842) A) Deroga al patto di tacita proroga

A deroga dell’art.7 (Proroga dell’assicurazione) delle Condizioni Generali di Assicurazione la polizza ces-serà alla sua scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.

B) Rescindibilità annuale

Sebbene la presente polizza sia emessa con durata pluriennale, è in facoltà delle Parti di rescinderla allo spirare di ogni anno assicurativo mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della rata annuale di premio.

C) Franchigia assoluta per invalidità permanente

L’art.23 (Franchigia assoluta per invalidità permanente) delle Condizioni Generali di Assicurazione deve intendersi abrogato e così sostituito:

“La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente di cui all’art.21 (Caso di invalidità permanente) delle Condizioni Generali di Assicurazione verrà effettuata con le seguenti modalità:

a) sulla parte della somma assicurata fino a euro 150.000 (centocinquantamila) non si farà luogo ad in-dennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% (tre procento) della totale;

se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;

b) sulla parte della somma assicurata eccedente euro 150.000 (centocinquantamila) e fino a euro 200.000 (duecentomila) non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% (cinque procento) della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superio-re a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;

c) sulla parte della somma assicurata eccedente euro 200.000 (duecentomila) non si farà luogo ad in-dennizzoquandol'invalidità permanenteèdigradoparioinferioreal10%(dieciprocento)dellatotale;

se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.”

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