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Assicurazione Infortuni della circolazione e della navigazione

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Academic year: 2022

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Viaggio ok

Assicurazione Infortuni della circolazione e della navigazione

Il presente Fascicolo informativo contenente:

• Nota Informativa e Glossario

• Condizioni Generali di Assicurazione

• Informativa trattamento dati personali

deveessereconsegnatoalContraenteprimadellasottoscrizionedellapolizzadiassicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Nationale Suisse S.p.A.

Società appartenente al Gruppo Nationale Suisse

Tutela persona Per la famiglia

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Home insurance

Dal1°novembre2013 ilContraentehafacoltàdiottenere,medianteprocessodi“autoregistrazione”, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla “home page” del sito internet della Società all’indirizzo www.nationalesuisse.it, “area clienti”, e seguendo le istruzioni ivi riportate.

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Nota Informativa

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 2 di 9 Modello A840 - Ediz. 12/2013

Sommario

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2013)

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo del contratto

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 7. Premi

8. Adeguamento del premio, delle somme assicurate e dei massimali 9. Diritto di recesso

10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto

12. Regime fiscale

13. Informazioni in corso di contratto

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo 15. Reclami

16. Arbitrato

17. Mediazione per la conciliazione delle controversie

GLOSSARIO

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Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

IlContraente deve prenderevisione dellecondizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale e forma giuridica

L'impresadiassicurazione –denominatanelseguito“Società”–èNationaleSuisseS.p.A.,societàuninomi- naleappartenenteal GruppoNationaleSuisse,iscrittoall’albodeigruppiassicurativiconilnumero013,e direttamentecontrollatadallacompagniadiassicurazioniNationaleSuisseSAconsedeaBasilea(Svizzera).

Sede legale

La Sede legale e la Direzione Generale sono in viaXXVAprile, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia.

Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel. 02 516031, www.nationalesuisse.it, info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

LaSocietà èstataautorizzataall'esercizio delle assicurazioni con DecretoMinisteriale del 6ottobre1972, pubblicato sulla GazzettaUfficiale n°274 del20ottobre1972 ed iscritta all’albo delleimpresediassicura- zione con il numero 1.00038.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2013) Patrimonio netto

L’ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 17,20 milioni di euro, così ripartiti:

• capitale sociale 12,00 milioni di euro

• riserve patrimoniali 0,65 milioni di euro

• utile degli esercizi 4,55 milioni di euro Indice di solvibilità

L’indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest’ultimo calcolato in funzio- ne dei premi incassati o dell’onere dei sinistri), è pari a 1,51.

Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

a) il capitale sociale versato;

b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni;

c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Sirinviaal sitointernet dellaSocietà per laconsultazione dieventuali aggiornamenti del FascicoloInfor- mativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo del contratto

La polizza può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo a scadenza che nella forma senza tacito rinnovo. Qualora fosse scelta la prima forma, la polizza, in assenza di disdetta, si rinnova automatica- mente – ad ogni scadenza – per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dallo articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile. Qualora, invece, fosse scelta la seconda forma, la polizza non preve- de tacito rinnovo e pertanto la coperturaassicurativa cessa alla scadenza pattuitasenza applicazione del periodo ditolleranza di 15 giorni previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

AVVERTENZA

Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest’ultima almeno 30 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante letteraraccomandata, così come in- dicato all’articolo “Proroga dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 4 di 9 Modello A840 - Ediz. 12/2013

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Assicurazione infortuni

La polizza offre la copertura contro le conseguenze economiche degli infortuni subiti durante un inciden- te di circolazione, di navigazione o aeronautico.

• Indennizzo in caso di invalidità permanente

In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente totale o parziale, la So- cietà corrisponde un indennizzo (pari alla somma assicurata per la percentuale d’invalidità perma- nente riconosciuta), che è liquidato in funzione della somma assicurata, del grado di invalidità per- manenteaccertatoedell’eventualefranchigia, comemeglioprecisatonegli articoli “Caso di invalidità permanente” e “Franchigia assoluta per invalidità permanente” delle Condizioni di assicurazione.

• Indennizzo in caso di morte

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’assicurato, la Società corrisponde la somma assicu- rataai beneficiari designati o, indifetto didesignazione,aglieredidell’assicurato inpartiuguali,come meglio precisato nell’articolo “Caso di morte” delle Condizioni Generali di assicurazione.

• Indennità giornaliera per il caso di ricovero

In caso di infortunio la Società corrisponde l’indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza ospedaliera e per la durata massima di 60 giorni per infortunio, così come precisate nell’articolo “Indennità giornaliera per ricoveri” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

• Rimborso spese di cura

La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute a seguito del verificarsi del sinistro, così come precisate nell’articolo “Rimborso spese di cura” delle Condizioni Generali di Assicurazione. La Società rimborsa fino al limite del 10% del massimale assicurato per le spese di: medicinali, trattamenti fisioterapici, cure termali, trasferimento dell’infortunato.

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all’articolo “Rischi esclusi”.

Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Assicurazione assistenza

All’assicurazione infortuni è possibile abbinare un insieme di servizi focalizzati sull'aiuto prestato al do- micilio dell’infortunato, mediante assistenza di primo soccorso e/o post ricovero, o sulla risoluzione dei problemi di chi è in viaggio, gestendo situazioni di emergenza in ogni parte del mondo.

AVVERTENZA

Illimitemassimo di etàassicurabile è 75 anni.

5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio

È assolutamente necessario che all’atto della stipulazione del contratto l’Assicurando fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa il proprio stato di salute e sui propri precedenti assicurativi.

AVVERTENZA

ESEMPIO n. 1 (franchigia base) Somma assicurata: € 120.000

Grado di invalidità accertato in % % di indennizzo sulla somma assicurata

fino a € 100.000 9% 9%

da € 100.000 a € 150.000 9% 4%

Somma liquidata: € 100.000 x 9% + € (120.000 - 100.000) x 4%= € 9.000 + € 800 = € 9.800

ESEMPIO n. 2 (franchigia 3% – operante solo se espressamente richiamata la relativa condizione particolare) Somma assicurata: € 200.000

Grado di invalidità accertato in % % di indennizzo sulla somma assicurata

fino a € 150.000 9% 6%

da € 150.000 a € 200.000 9% 4%

Somma liquidata: € 150.000 x 6% + € (200.000 - 150.000) x 4%= € 9.000 + € 2.000 = € 11.000

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AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influi- scononellavalutazionedelrischiodapartedellaSocietàpossonocomportarelaperditatotaleoparziale deldirittoall’indennizzononchélastessacessazionedell’assicurazionecomeespressamenteindicatoal- l’articolo “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Particolare rilevanza assumono poi le condizioni d’inassicurabilità dell’Assicurato, che si esplicano nella presenza di sieropositivitàal virus HIV,alcolismoetossicodipendenza,indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato stesso. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni nel corso dell’assicurazione costituisce perlaSocietà aggravamentodirischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda all’articolo “Aggravamento del rischio” delle CondizioniGeneralidiAssicurazioneperle conseguenzederivanti dalla mancatacomunicazione diquanto sopra. Eventuali variazioni nella professione in corso di contratto non rilevano ai fini dell’assicurazione.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l’Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest’ultima, secondo le modalità indicate al re- lativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Premi

L’assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a inden- nizzare l’Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l’Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pa- gare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l’oggetto della prestazione del Contra- ente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società.

Periodicità di pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicura- zione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all’atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricor- renza annuale della data di decorrenza.

Modalità di versamento del premio

Ilpagamento del premio annuo avvienepresso gliuffici dellaSocietà ovvero presso l’Intermediario cui è assegnata la polizza tramite:

• bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Intermediario;

• assegno non trasferibile intestato all’Intermediario;

• bollettino postale sul conto corrente intestato all’Intermediario;

• contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Frazionamento del premio

In alternativaal pagamentodel premioconperiodicità annuale, il Contraentepuòscegliere unaperiodicità dipagamentosemestrale. Intalcaso,ilpagamento delpremio,gravatodall’addizionaledifrazionamento del 3%, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza.

AVVERTENZA

L’Intermediario ha facoltà di applicare sconti di premio nei limiti dell’autonomia riconosciutagli dalla Società.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il Contraente ha facoltà di chiedere chele somme e i massimali assicurati siano adeguati adogniricor- renza annualedelladatadidecorrenzainbaseall’andamento dell’indice nazionale generale dei prezzial consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). Conte- stualmente all’aumento delle somme assicurate e dei massimali il premio viene adeguato, in pari misura, dalla Società. Le percentuali annue di adeguamento non potranno comunque essere inferiori al 5% ove le variazioni siano inferiori alla predetta percentuale.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 6 di 9 Modello A840 - Ediz. 12/2013

Qualora, su base annua, l'importo del premio ricorrente, a seguito delle indicizzazioni intervenute secon- do le modalità sopra descritte, superi del 50% gli importi iniziali delle somme assicurate, dei massimali e del premio, ilContraentee la Società hannofacoltà dirinunciare in viadefinitiva all’adeguamento delle predette entità, che rimangonopertanto quelle risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Esempio

valore indice alla decorrenza della polizza: 150 valore indice alla ricorrenza annuale successiva: 159 somma assicurata alla decorrenza: 100.000,00 euro premio annuo dovuto alla decorrenza: 75,00 euro somma assicurata alla ricorrenza annuale successiva: 100.000 x (159 ÷ 150) = 106.000,00 euro

premio annuo dovuto alla ricorrenza annuale successiva: 75 x (159 ÷ 150) = 79,50 euro

Peraspettididettagliosirimandaall’articolo“Indicizzazione”delleCondizioniGeneralidiAssicurazione.

9. Diritto di recesso

Il contratto può avere una fine anticipata rispetto al termine inizialmente stabilito qualora il Contraente – non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo – scelga di recedere unilateralmente dal contratto.

Fermo quanto sopra indicato, si segnala che la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di recedere dal contratto in caso di sinistro.

AVVERTENZA

Aisensidelprimocomma dell’art.1899, secondo periodo, del CodiceCivile, nei contratti di durata polien- nale le Parti sono vincolate per l’intera durata contrattuale pattuita ed entrambe possono rescindere il contrattostessoallascadenzaindicata inpolizza.

Qualora l’assicurazione abbia durata superioreai cinque anni, al soloContraente è riconosciuta lafacoltà, trascorsoilprimoquinquenniodidurata, di recedere dal contrattosenza oneri e conpreavviso di30giorni (in deroga ai termini di legge).

Per i termini e le modalità di esercizio di questo diritto, e per le relative conseguenze, si rinvia all’articolo

“Durata e proroga dell’assicurazione” riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto; dettogiorno coincide con il momento in cui l’Assicurato è in grado di quantificare alla Società i postumi invalidanti che gli sono residuati dall’infortunio, come risultante dall’ultimo certificato medico di stabilizzazione.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

12. Regime fiscale Imposta sui premi

I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona sono soggetti ad impo- sta nella misura del 2,50%.

I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti dalla polizza sono soggetti ad imposta nella misura del 10,00%.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non infe- riore al 5%), viene riconosciuta annualmente una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del tetto di detraibilità fissati dalla legge.

Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio, la detrazione spetta sempreché l'Assicurato – se persona diversa dal Contraente – sia fiscalmente a carico del Contraente stesso.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni so- pra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o contro gli infor- tunistipulateanteriormente al1gennaio2001(checonservano ildiritto alla detrazioned'imposta). Invirtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo dell’assicurazione risulta inferiore ai premi pagati.

I premiversati dal Contraente per le altre assicurazioni non beneficiano dialcunadetrazione d’imposta.

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Tassazione delle prestazioni

Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale.

13. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa

LaSocietàsi impegna a pubblicare sul proprio sitointernet, all’indirizzo www.nationalesuisse.it, le even- tuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normati- ve intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto.

Riscontro a richieste di informazioni

La Societàfornisceriscontroperiscrittoallerichiestediinformazionirelativealrapporto assicurativopre- sentatedal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a:

• Nationale Suisse S.p.A.ViaXXVAprile,2–20097SanDonatoMilanese–Fax 02514634;

• info@nationalesuisse.it;

• richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo

Èonere dell’Assicurato procedere alla denuncia del sinistro con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia il certifica- to medico (che deve contenere tutti gli elementi utili per la quantificazione deidanni) fermorestandoche ildecorso dellelesionideveesseredocumentatodaulterioricertificatimedici:unadenunciadisinistroe- seguitainmodo chiaro e soprattutto completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione.

AVVERTENZA Infortuni

Premesso che l’insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio (anche se le conseguenze poste in garanzia si dovessero verificare in tempi successivi), il Contraente e/o l’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle“Normeche regolano i sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione all’articolo “De- nuncia del sinistro - obblighi dell’Assicurato e del Contraente”.

L’onere delle spese per l’accertamento del sinistro sono a carico dell’Assicurato.

La Società si riserva di sottoporre l’Assicurato a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all’indennizzabilità del sinistro ed alla sua quantificazione.

Assistenza

In casodi sinistro, l’Assicurato devedarne avviso alla Strutturaorganizzativa descritta nelle “ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA” delle “Disposizionirelativeall’assicurazioneAssistenza” contenutenelle CondizioniGeneralidiAssicurazione nei termini econlemodalità previste. Sisegnalache ildirittoalleas- sistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la struttura suindicata al verificarsi del sinistro.

La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società con riferimento all’assi- curazione Infortuni; con riferimento all’assicurazione diAssistenzalagestione dei sinistri è invece affida- taa società esterna in ragionedispecifico accordo stipulato con la Società stessa.

AVVERTENZA

Lagestione deisinistri per l’assicurazioneAssistenza èaffidataad EuropAssistanceService S.p.A., alla quale l’Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro.

15. Reclami

Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapportocontrattualeo la gestione dei sinistridevono essere inoltrati per iscritto alla Società all’indirizzo:

Nationale Suisse S.p.A. – Servizio Qualità Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese Fax 02 514634; e-mail servizioqualita@nationalesuisse.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45giorni, potrà rivolgersi a IVASS -Istitutoper laVigilanzasulleAssicurazioni- corre- dandol’espostodelladocumentazionerelativaalreclamo trattatodalla Società al seguente indirizzo:

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GLOSSARIO

Quidiseguito sonoriportati i principalitermini utilizzati nelladocumentazioneprecontrattuale e contrat- tualepresente nel FascicoloInformativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziatiincaratterecorsivoneltesto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti:

1. definizioni generali

2. definizioni relative all’assicurazione Infortuni 3. definizioni specifiche per l’assicurazione Assistenza Definizioni generali

• “Anno” (annuo,annuale): periododi tempola cui durataèpari a365giorni (366in casodi annoso- lare bisestile);

• “Assicurato”: la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

• “Assicurazione”: ilcontratto mediante il quale laSocietà, dietropagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro;

• “Beneficiario”: gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte;

• “Contraente”: il soggetto che stipula l'assicurazione;

• “Polizza”: il documento che prova l'assicurazione;

• “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società per l’assicurazione;

• “Quinquennio”: periodo di tempo la cui durata è pari a 1.826 giorni (1.827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);

“Società”: l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A.

Definizioni relative all’assicurazione Infortuni

• “Franchigia”: la parte dell’indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato;

• “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro;

• “Infortunio”: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza di- retta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili;

• “Intervento chirurgico”: l’atto medico, praticato in istituto di cura od ambulatorio, perseguibile at- traverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. S’intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni;

• “Invalidità permanente”: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

• “Istituto di Cura”: l’ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l’istituto universitario, rego- larmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all’erogazione di pre- stazioni sanitarie ed ai ricoveri. Non si considerano “istituti di cura” gli stabilimenti termali, le strut- ture di convalescenza e di riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo;

• “Nucleo familiare”: il Contraente e le persone con lui iscritte nello stesso certificato di “Stato di famiglia”;

• “Ricovero”: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura;

• “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Definizioni relative all’assicurazione Assistenza

• “Assicurato”: il Contraente ed i suoi familiari conviventi risultanti al momento del sinistro dal certifi- cato di stato di famiglia;

• “Struttura Organizzativa”: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centra- lizzati e non) in funzione 24oresu24 tutti igiorni dell'anno oentro idiversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società;

• “Prestazioni”: le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all’Assicurato;

“Sinistro”: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.

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Condizioni Generali di Assicurazione

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 2 di 14 Modello A840 - Ediz. 12/2013

La polizza è composta da:

le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A840;

le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;

laSchedadiPolizza–modelloA842“Individual”– riportante idati amministrativi e tecnici della polizza;

l’Allegato - modello A106 - valido per l’eventuale indicazione di condizioni speciali.

Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell’art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assi- curazionecheindicano decadenze,nullitàolimitazionidelle garanzieovverooneri acaricodel Contraente o dell’Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

Norme che regolano l'assicurazione in generale ... pag. 3

Norme che regolano l'assicurazione Infortuni ... pag. 5

Norme che regolano l’assicurazione Assistenza ... pag. 9

Norme che regolano i sinistri ... pag.12

Condizioni Particolari ... pag.14

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Condizioni Generali di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden- nizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile, l'Assicurato od il Contraente deve comunicare per iscritto alla So- cietà l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni infortuni da chiunque stipulate.

La Società, in caso di dolosa omissione di tale comunicazione, non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.

Vi è esonero dalla predetta comunicazione relativamente:

- alle altre assicurazioni stipulate dal datore di lavoro, se diverso dal Contraente, in adempimento a contratti collettivi nazionali od integrativi aziendali;

- alle altre assicurazioni operanti in base alla titolarità di carte di credito o di conti correnti bancari.

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a cia- scuno il nome degli altri.

Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate dalle Parti per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccoman- data, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Restaintesoche costituisce aggravamento del rischio l’insorgenza nel corso dell’assicurazione di diabete in terapia con insulina nonché delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessie.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 - Durata e proroga dell’assicurazione

L’assicurazione scade alle ore 24.00 (ventiquattro) dell’ultimo giorno della durata indicata in polizza.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Ai sensi del primo comma dell’art.1899 del Codice Civile, qualora l’assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il quinquennio, di recedere dal con- tratto. In deroga al termine di legge, il recesso potrà essere esercitato con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale tale facoltà viene esercitata. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 4 di 14 Modello A840 - Ediz. 12/2013

Art. 8 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'assicurazione.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

L’assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Indicizzazione (daritenersioperativoseèstatoindicatoil numeroindice sul mod. A842)

Le somme assicurate, riportate sui modelli A842, ed il relativo premio sono soggetti ad aumenti in pro- porzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'aumento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato sul modello A842, corri- spondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del me- se di giugno successivo.

Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si verificata la variazione.

Per le rate annuali successive si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice del mese di giugno utilizzato per l’adeguamento.

Le percentuali annuali di adeguamento non potranno comunque essere inferiori al 5% (cinque procento) ove le variazioni, come calcolate ai commi precedenti, siano inferiori alla predetta percentuale.

Qualora, in conseguenza degli aumenti, le somme assicurate ed il premio vengano a superare del 50%

(cinquantaprocento)gliimportiinizialmentestabiliti,è facoltàdelle Parti rinunciare all'adeguamento della polizza e le somme assicurate e il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO

Art. 11 - Rischio assicurato

Premesso che è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per con- seguenza la morte od una invalidità permanente, l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione o navigazione in qualità di:

a) conducente di biciclette, ciclomotori, veicoli a motore per la cui conduzione è prescritta la patente di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1 o B, nonché di natanti ad uso privato o da diporto;

b) passeggero su mezzi di locomozione per trasporto pubblico o privato, terrestri, marittimi, fluviali, la- cuali, esclusi biciclette e ciclomotori non omologati al trasporto di passeggeri;

c) pedone a seguito di investimento da parte di biciclette o veicoli.

Agli effetti della garanzia di cui alle lettere a) e b) l’assicurazione è valida dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo del veicolo o natante e si considera conclusa nel momento in cui ne è disceso.

L’assicurazionevaleanche per gliinfortuni derivantidairischidellacircolazionestradalesubitidall’Assicu- rato inqualitàdiconducentee/opasseggero mentre attende, incaso difermataperguastodiunodei vei- colidicuiallaprecedenteletteraa),proprioodi terzi,alleoperazioninecessarieperlaripresadellamarcia.

Sono considerati infortuni, fermo quanto disposto al primo comma del presente articolo, anche:

1) l'asfissia causata da gas di scarico;

2) l'annegamento;

3) l'assideramento od il congelamento;

4) i colpi di sole o di calore.

Art. 12 - Infortuni subiti in conseguenza di incidente aeronautico

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, a seguito di incidente aeronautico, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;

- da aeroclubs.

Il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Art. 13 - Infortuni causati da colpa grave e da tumulti popolari

L’assicurazione è altresì operante per gli infortuni che l’Assicurato subisca in conseguenza diretta ed e- sclusiva di incidente della circolazione o navigazione, secondo quanto disposto dall’art.11 (Rischio assi- curato) delle Condizioni Generali di Assicurazione, causati da:

• colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del beneficiario, e ciò a parziale deroga dell’art.1900 del Codice Civile;

• tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato, e ciò a parziale deroga dell’art.1912 del Codice Civile.

Art. 14 - Persone e somme assicurate

L’assicurazione vale per le persone e per le somme assicurate indicate sul modello A842.

Art. 15 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

a) dalla guida di veicoli a motore per la cui conduzione è prescritta una patente di guida diversa dalla categoria AM, A1, A2, A, B1 o B;

b) dalla guida di natanti ad uso pubblico;

c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

d) dallaguidadiqualsiasiveicoloonatantesottol’effettodifarmacipsicotropi,ancheseassuntiascopo terapeutico;

e) dall’uso di mezzi subacquei ed aeromobili di qualsiasi tipo (compresi ultraleggeri, deltaplani, para- pendii e simili), salvo quanto previsto dall’art.12 (Infortuni subiti in conseguenza di incidente aero- nautico) delle Condizioni Generali di Assicurazione;

f) dalla partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti, salvo si tratti di competizioni e relative prove di regolarità pura;

g) dalla partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;

h) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;

i) da guerra ed insurrezioni;

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 6 di 14 Modello A840 - Ediz. 12/2013

j) da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;

k) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;

l) datrasformazionio assestamentienergeticidell'atomo,naturalioprovocati,edaaccelerazionidi par- ticelleatomiche (fissionee fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggiX, etc.).

Sono inoltre esclusi gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività professionali, fatta eccezione per l’andata e ritorno dal luogo di lavoro.

Art. 16 - Limiti di età

Dal momento che la Società non assicura le persone di età superiore a 75 anni, la scadenza della polizza non può essere superiore alla scadenza annuale del premio successiva alla data in cui l’Assicurato, o uno degli Assicurati compie, il 76° anno di età.

L’eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

Art. 17 - Persone non assicurabili

La Società presta l’assicurazione su dichiarazione del Contraente che l’Assicurato non è affetto da siero- positività al virus HIV, da alcolismo o tossicodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’art.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso dell’assicurazione costitui- sce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo, applicandosi, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge.

Art. 18 - Validità territoriale dell’assicurazione L'assicurazione vale per il mondo intero.

PRESTAZIONI

Art. 19 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono inden- nizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpi- to una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 22 (Caso di invalidità permanente) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 20 - Caso di morte

Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del mede- simo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiati soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 21 - Caso di morte presunta

Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a sensi di polizza e, in applica- zione dell’art.60, comma 3) del Codice Civile o dell’art.211 del Codice della navigazione, l’autorità giudi- ziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’As- sicurato in parti uguali, la somma assicurata per il caso di morte.

Se dopo il pagamento dell’indennizzo è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato per la restituzione della somma corrisposta.

Art. 22 - Caso di invalidità permanente

A) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, la Società corri- sponde la somma assicurata;

B) se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

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destro sinistro Perdita, anatomica o funzionale di:

− un arto superiore 70% 60%

− una mano o un avambraccio 60% 50%

− un pollice 18% 16%

− un indice 14% 12%

− un medio 8% 6%

− un anulare 8% 6%

− un mignolo 12% 10%

− una falange ungueale del pollice 9% 8%

− una falange di un altro dito della mano 1/3 del valore del dito

Anchilosi:

− della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% 20%

− del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera 20% 15%

− del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8%

Paralisi completa:

− del nervo radiale 35% 30%

− del nervo ulnare 20% 17%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:

− al di sopra della metà della coscia 70%

− al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%

− al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%

− un piede 40%

− ambedue i piedi 100%

− un alluce 5%

− un altro dito del piede 1%

− la falange ungueale dell’alluce 2,5%

Anchilosi:

− dell’anca in posizione favorevole 35%

− del ginocchio in estensione 25%

− della tibio-tarsica ad angolo retto 10%

− della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15%

Paralisi completa del nervo:

− sciatico popliteo esterno 15%

Esiti di frattura scomposta di una costa 1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

− una vertebra cervicale 12%

− una vertebra dorsale 5%

− 12° dorsale 10%

− una vertebra lombare 10%

Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo

2%

Esiti di frattura del sacro 3%

Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5%

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

− un occhio 25%

− ambedue gli occhi 100%

Sordità completa di:

− un orecchio 10%

− ambedue gli orecchi 40%

Stenosi nasale assoluta:

− monolaterale 4%

− bilaterale 10%

Perdita anatomica:

− di un rene 15%

− della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa;

C) sel’infortunio hacomeconseguenzaun’invalidità permanente definitiva parziale, non determina- bile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni non elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 8 di 14 Modello A840 - Ediz. 12/2013

- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;

- nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e aicriterisopra riportati,lastessavienedeterminata in riferimento ai valori e ai cri- teri sopraindicatitenendoconto della complessiva diminuzione della capacitàdell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

D) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della per- centuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra ri- chiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% (cento procento);

E) per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi.

Art. 23 - Franchigia assoluta per invalidità permanente

La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente di cui all’art.22 (Caso di invalidità permanente) delle Condizioni Generali di Assicurazione verrà effettuata con le seguenti modalità:

a) sulla parte della somma assicurata fino a euro 100.000 (centomila) l’indennizzo per invalidità perma- nente viene corrisposto senza applicazione di alcuna franchigia;

b) sulla parte della somma assicurata eccedente euro 100.000 (centomila) e fino a euro 200.000 (due- centomila) non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% (cinque procento) della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale per- centuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;

c) sulla parte della somma assicurata eccedente euro 200.000 (duecentomila) non si farà luogo ad in- dennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% (dieci procento) della tota- le; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrispo- sto solo per la parte eccedente.

Art. 24 - Anticipo indennizzo per il caso di invalidità permanente

Il Contraente o l’Assicurato, trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% (cinquanta pro- cento)delpresumibileindennizzo, conilmassimodieuro25.000(venticinquemila),a condizionechenon siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia e che la presunta percentuale d’invalidità perma- nentestimatadallaSocietàinbasealladocumentazioneacquisitasia superioreal50%(cinquantaprocento).

Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta dell’anticipo.

Tale acconto verrà conguagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero di quanto anticipato dalla Società nei casi di eventuale inoperatività della garanzia oppure di eventuali eccedenze pagate.

Art. 26 - Indennità giornaliera per ricoveri

La Società, in caso di ricovero dell’Assicurato in Istituto di Cura reso necessario a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrisponde l’indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 60 (sessanta) giorni per ogni infortunio.

La giornata di entrata e quella di uscita dall’Istituto di Cura sono considerate una sola giornata qualun- que sia l’ora del ricovero e della dimissione.

Art. 27 - Rimborso spese di cura

La Società rimborsa all'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale assicurato, in caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza:

a) le spese per gli esami ed accertamenti diagnostici prescritti dal medico;

b) le spese per gli onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dell’équipe chirurgica, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento, ivi comprese le endoprotesi applicate durante l’intervento;

c) le spese per le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici, rieducativi e per le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera);

d) le spese per le rette di degenza;

e) le spese di trasferimento, effettuato con idoneo mezzo di trasporto sanitario, all'Istituto di Cura o ambulatorio, o da un Istituto di Cura o ambulatorio all’altro e, successivamente, al domicilio del- l’Assicurato.

L'onere a carico della Società per l'insieme delle prestazioni di cui alle precedenti lettere c) ed e) non po- trà superare il 10% (dieci procento) del massimale assicurato.

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA

PRESTAZIONI

Art. 28 - Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. 29 - Invio di un medico generico in casi d'urgenza

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 08.00 o nei giorni festivi e non riesca e reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvedere ad inviare uno dei medici convenzionati, tenendo la Società a proprio cari- co i relativi costi. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire perso- nalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

Art. 30 - Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla direttamente, tenendo la Società a proprio carico la relati- va spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere Km 200 (duecento) di percorso complessivo (andata/ritorno).

Art. 31 - Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio o malattia le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa riten- gono più idoneo alle condizioni del paziente:

• aereo sanitario;

• aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;

• treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;

• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Iltrasportoèinteramenteorganizzato dalla StrutturaOrganizzativaconcosti acarico dellaSocietà, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo ne caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europei.

LaStrutturaOrganizzativa,qualoraabbiaprovvedutoalrientrodell'Assicurato,hadirittoarichiedereaque- st’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, o altro titolo di trasporto, non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione:

• le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impedi- scono all'Assicurato di proseguire il viaggio;

• le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o in- ternazionali.

Art. 32 - Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiet- tive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:

• ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o e- stero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;

• ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:

o aereo sanitario;

o aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;

o treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;

o autoambulanza, senza limiti di percorso.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Eu- ropei; ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto ne- cessario dai medici della Struttura Organizzativa.

Nondannoluogoalla prestazione le lesioni che a giudizio deimedici possono essere curate pressol'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 10 di 14 Modello A840 - Ediz. 12/2013

Art. 33 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'art. 32 che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;

• treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;

• autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, con costi a carico della Società, in- clusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, uni- tamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

Art. 34 - Invio di medicinali urgenti

Qualora, a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato per le cure dei caso necessiti urgentemente, se- condo parere medico, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia) irreperibili sul po- sto, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare con il mezzo più rapido tenuto conto delle norme lo- cali che regolano il trasporto dei medicinali.

Restano a carico dell'Assicurato i costi di acquisto dei medicinali.

Art. 35 - Invio di un infermiere al domicilio

Qualora l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un in- fermiere a tariffa controllata, assumendone la Società l'onorario fino ad un massimo di euro 51,65 (cin- quantuno//65) complessivi per sinistro.

Art. 36 - Anticipo spese mediche

Qualora l'Assicurato debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamenteeimmediatamente,la Struttura Organizzativa pagherà, per conto dell'Assicurato,le fatture fino a un importo massimo di euro154,94 (centocinquantaquattro//94) per sinistro. Qualora l’ammontare delle fatture superasse il predetto importo, la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. L’importo del- le fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28).

La prestazione non è operante:

• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;

• seiltrasferimentodivalutaall’esterocomportaviolazionedelledisposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;

• se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da que- st’ultima ritenute adeguate.

Alrientrol’Assicuratodovràrimborsarelasommaanticipataentrounmesedalladatadell’anticipostesso.

Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

Art. 37 - Rimpatrio salma

Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo si sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28) per sinistro, an- corché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale im- porto, la prestazione diventerà operante nel momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute ad essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.

Art. 38 - Accompagnamento di minori

Se in seguito alla prestazione di una o più assistenze di cui ai precedenti art. 30, 31, 37, nessuno sia in grado di prendersi cura dei figli dell’Assicurato, purché anch’essi assicurati, minori di anni 15 e rimasti sul posto, la Struttura Organizzativa organizza il loro rientro fino al loro domicilio o a quello di un fami- gliare dell’Assicurato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzoerecapitotelefonicodel familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

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