• Non ci sono risultati.

Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

Capo I - Dei veicoli in generale Articolo 46

REGOLAMENTO CE 561/06 DEL 15 MARZO 2006 E REGOLAMENTO 3821 DEL 20/12/85 TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da € 271,00 a € 1.084,00. (Pagamento entro 5 gg. € 189,70. Sanzione

195

notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 361,33; entro 5 gg. € 252,93). (punti da decurtare 2).

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 333,00 a € 1.331,00.

(pagamento entro 5 gg. € 233,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 444,00; entro 5 gg. € 310,80). La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al c. 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 174. (Art. 174 comma 11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

€ 1.919,00 a € 7.679,00 nonché con il ritiro immediato della patente di guida. Pagamento entro 5 gg. € 1.343,30.

Sanzione notturna ore 22 – 7: pagamento entro 60 gg. € 2.558,67; entro 5 gg. € 1.791,07

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 333,00 a € 1.331,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

(Pagamento entro 5 gg . € 233.10).

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell’Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

NORMATIVA REGOLAMENTATA DALL’ACCORDO EUROPEO

“AETR” SIGLATO A GINEVRA IL 1° LUGLIO 1970 ACCORDO EUROPEO AETR ARTICOLO 8 -periodi di riposo-

Periodo di riposo giornaliero regolare:

Paragrafo 1 - ogni tempo ininterrotto di almeno 11 ore; può essere ridotto ad un minimo di 9 ore per non più di 3 volte in una settimana-

I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell’arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore.

Paragrafo 3 - Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui al paragrafo 1 è esteso, a titolo di riposo settimanale, a un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto a un minimo di 36 ore

196

consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o a un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi.

ACCORDO EUROPEO AETR ARTICOLO 6 -periodi di guida- Comma 1- Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.

Il periodo di guida giornaliero può essere esteso fino a 10 ore per non più di due volte nell’arco di una settimana.

Comma 2-il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo due settimane non deve superare 90 ore.

ACCORDO EUROPEO AETR ARTICOLO 7 -periodi di riposo-

1 - Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo.

2 -. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1.

ARTICOLO 178 (1)

SUPERAMENTO DEI PERIODI DI GUIDA RIFERITO A 9 ORE Art. 178 comma 4

Superava i periodi di guida prescritti di 9 ore di non oltre il 10%: sanzione da € 41,00 a € 165,00, entro 60 gg. da applicarsi in caso di guida ininterrotta di 9,54 ore. Pagamento entro 5 gg.€ 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7:

pagamento; entro 60 gg. € 54,67; entro 5 gg., € 38,27.

Art. 178 comma 5

Superava i periodi di guida prescritti di 9 ore di oltre il 10% ma non superiore al 20%: sanzione da € 325,00 a € 1.301,00 da applicarsi in caso di guida ininterrotta di ore 9,55 e sino ad ore 10,48. . Pagamento entro 5 gg. 227,50. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 433,33; entro 5 gg., € 303,33. Punti da decurtare 2.

Art. 178 comma 6

Superava i periodi di guida prescritti di 9 ore di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi di guida ininterrotta superiore a 10,48 ore. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7:

pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 10.

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

SUPERAMENTO DEI PERIODI DI GUIDA RIFERITO A 10 ORE Art. 178 comma 4

Superava i periodi di guida prescritti di 10 ore di non oltre il 10%: sanzione da € 41,00 a € 165,00, entro 60 gg. da applicarsi in caso di guida ininterrotta di 11,00 ore. Pagamento entro 5 gg.€ 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 54,67; entro 5 gg., € 38,27.

Art. 178 comma 5

Superava i periodi di guida prescritti di 10 ore di oltre il 10% ma non superiore al 20%: sanzione da € 325,00 a € 1.301,00 da applicarsi in caso di guida ininterrotta di ore 11,01 e sino ad ore 12. Pagamento entro 5 gg. 227,50. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 433,33; entro 5 gg., € 303,33 Punti da decurtare 2..

Art. 178 comma 6

Superava i periodi di guida prescritti di 10 ore di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a €. 1.735,00 da applicarsi in casi di guida ininterrotta superiore a 12 ore. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7:

pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 10.

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

SUPERAMENTO DEI TEMPI DI GUIDA SETTIMANALI PREVISTI DI ORE 56 Art. 178 comma 4 e 7

Superava i periodi di guida settimanali di 56 ore di non oltre il 10%: sanzione da € 41,00 a € 165,00, entro 60 gg.

da applicarsi in caso di guida settimanale di 61,36 ore. Pagamento entro 5 gg. € 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 54,67; entro 5 gg., € 38,27.

Art. 178 comma 7

Superava i periodi di guida settimanali di 56 ore di oltre il 10% ma non superiore al 20%: sanzione da € 271,00 a € 1.084,00 da applicarsi in caso di guida settimanale superiore a 61,36 ore , ma non superiore a ore 67,12.

Pagamento entro 5 gg. € 189,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 361,33; entro 5 gg., € 252,93. Punti da decurtare 1.

197

Art. 178 comma 7

Superava i periodi di guida settimanali di 56 ore di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi di guida settimanale superiore a 67,12 ore. Pagamento entro 5 gg.€ 301,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 2.

Le modalità operative di cui al comma 7 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERO INFERIORE A QUELLO PREVISTO DI 11 ORE Art. 178 comma 4

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 11 ore previste di non oltre il 10%: sanzione da € 218,00 a € 868,00, entro 60 gg. da applicarsi in caso di riposo non inferiore a 9,54 ore. Pagamento entro 5 gg. € 152,60. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 290,67; entro 5 gg. € 203,47.

Art. 178 comma 5

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 11 ore previste di non oltre il 20%: sanzione da € 379,00 a € 1.519,00, entro 60 gg. da applicarsi in caso di riposo inferiore alle ore 9,54 e sino alle ore 8,48. Pagamento entro 5 gg.€ 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg. € 353,73.

Punti da decurtare 5 . Art. 178 comma 6

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 11 ore previste di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi riposo inferiore ad ore 8,48. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7:

pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 10.

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERO INFERIORE A QUELLO PREVISTO DI 9 ORE Art. 178 comma 4

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 9 ore previste di non oltre il 10%: sanzione da € 218,00 a € 868,00, entro 60 gg. da applicarsi in caso di riposo non inferiore a 8,06 ore. Pagamento entro 5 gg. € 152,60. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 290,67; entro 5 gg. € 203,47.

Art. 178 comma 5

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 9 ore previste di non oltre il 20%: sanzione da € 379,00 a € 1.519,00 da applicarsi in caso di riposo inferiore alle ore 8,06 e sino alle ore 7,12. Pagamento entro 5 gg. € 265,30 Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg. € 353,73. Punti da decurtare 5.

Art. 178 comma 6

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 9 ore previste di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi riposo inferiore ad ore 07,12. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7:

pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 10.

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DI 45 ORE Art. 178 comma 4

Effettuava un periodo di riposo settimanale inferiore a 45 ore previste di non oltre il 10%: nessuna sanzione da applicarsi in caso di riposo ridotto sino a 40,30 ore.

Art. 178 comma 7

Effettuava un periodo di riposo settimanale inferiore a 45 ore previste di oltre il 10%, ma non superiore al 20%.

sanzione da € 379,00 a € 1.519,00 da applicarsi in caso di riposo inferiore a 40,30 ore e ridotto sino a 36 ore.

Pagamento entro 5 gg. € 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg.

€ 353,73. Punti da decurtare 3.

Art. 178 comma 7

Effettuava un periodo settimanale inferiore a 45 ore previste di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi riposo inferiore ad ore 36. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7:

pagamento entro 60 gg. € 577,33 ; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 5.

Le modalità operative di cui al comma 7 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

(1) Il pagamento in misura ridotta delle violazioni di cui ai commi 5, 6, e 7 deve essere effettuato immediatamente nelle mani dell’agente accertatore, giusto il disposto dell’articolo 202 comma 2-bis.

Qualora il trasgressore non si avvalga di tale possibilità è tenuto a versare all’agente, a titolo di cauzione una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del pagamento immediato e della cauzione il mezzo è sottoposto a fermo amministrativo sino a quando non sia stato adempiuto il pagamento e comunque non superiore a 60 giorni. Il veicolo sottoposto a fermo è affidato a spese del responsabile ai soggetti di cui all’articolo 214 bis (custode acquirente).

198 Articolo 179

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Cronotachigrafo e limitatore di velocità

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 (*) e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui