Capo I - Dei veicoli in generale Articolo 46
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) Ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
58 n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- Categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
Dal 1° gennaio 2016 per quanto riguarda i motoveicoli bisogna fare riferimento al regolamento UE 168/2013 che all’articolo 4 prevede una classificazione più ampia e dettagliata rispetto a quella fornita dalla normativa previgente e precisamente:
1 Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base al presente articolo, inclusi i cicli a propulsione, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i quadricicli leggeri e pesanti.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie e sottocategorie di veicoli:
a) veicoli della categoria L1e (veicolo a motore leggero a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) veicoli L1e-A (cicli a propulsione); veicoli a pedale. Velocità limite 25 K/h. Potenza massima 1000 W.
ii) veicoli L1e-B (ciclomotori a due ruote);
b) veicoli della categoria L2e (ciclomotori a tre ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri);
59
ii) veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali);
c) veicoli della categoria L3e (motocicli a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) le prestazioni del motociclo , come segue:
- veicolo L3e-A1 (motociclo a basse prestazioni), (125 cm3; 11 Kw ; 0,1KW/Kg.) pat. A1 - veicolo L3e-A2 (motociclo a medie prestazioni), (max.35KW; 0,2 KW/Kg) pat- A2
- veicoli L3e-A3 (motociclo ad alte prestazioni); ii) uso speciale: (qualsiasi altro motociclo) pat. A - motociclo enduro L3e-A1E, L3e-A2E o L3e-A3E,
- motociclo trial L3e-A1T, L3e-A2T o L3e-A3T;
d) veicoli della categoria L4e (motocicli a due ruote con sidecar);
e) veicoli della categoria L5e (tricicli a motore), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) veicoli L5e-A (tricicli): veicoli progettati principalmente per il trasporto passeggeri;
ii) veicoli L5e-B (tricicli commerciali): tricicli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci;
f) veicoli della categoria L6e quadricicli leggeri max. 45 K/h., che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) veicoli L6e-A (quad da strada leggeri); Potenza massima 4000 W.
ii) veicoli L6e-B (quadrimobili leggere), che comprendono le seguenti sottocategorie:
- veicoli L6e-BU (quadrimobili leggere per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci. Potenza massima 6000W.
- veicoli L6e-BP (quadrimobili leggere per il trasporto di passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri. Potenza massima 6000 W.
g) veicoli della categoria L7e (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) veicoli L7e-A (quad da strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
- L7e-A1: quad da strada pesanti. A1 - L7e-A2: quad da strada pesanti A2;
ii) veicoli L7e-B (quad entro/fuori strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
- L7e-B1: quad entro/fuori strada, - L7e-B2: buggy con sedili affiancati;
iii) veicoli L7e-C (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
- veicoli L7e-CU: (quadrimobili pesanti per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci,
- veicoli L7e-CP: (quadrimobili pesanti per trasporto passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri.
60
3. I veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2 sono ulteriormente suddivisi in base al sistema di propulsione del veicolo:
a) motore a combustione interna:
- motore ad accensione spontanea (AS), - motore ad accensione comandata (AC);
Per quanto riguarda la classificazione dei veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2, un veicolo che non rientra in una determinata categoria perché supera almeno uno dei criteri previsti per tale categoria è classificato nella categoria seguente di cui soddisfa i criteri. Tale principio si applica alle seguenti categorie e sottocategorie:
a) categoria L1e con le sottocategorie L1e-A e L1e-B e categoria L3e con le sottocategorie A1, A2 e L3e-A3;
b) categoria L2e e categoria L5e con le sottocategorie L5e-A e L5e-B;
c) categoria L6e con le sottocategorie L6e-A e L6e-B e categoria L7e con le sottocategorie L7e-A, L7e-B ed L7e-C;
d) qualsiasi altra sequenza logica di categorie e/o sottocategorie proposta dal costruttore e approvata dall'autorità d'omologazione
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Articolo 48
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Veicoli a braccia