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Conformità delle batterie

Articolo 15

Presunzione di conformità delle batterie

1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12, 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), le misure e i calcoli sono effettuati utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Le batterie sottoposte a prova secondo le norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate.

3. Le batterie conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 12 nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate.

Articolo 16 Specifiche comuni

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora:

(a) tali prescrizioni o prove non siano contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; o

(b) la Commissione osservi indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate necessarie o ritenga che le norme armonizzate applicabili non siano sufficienti;

o

(c) la Commissione abbia deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse che contemplano tali prescrizioni o prove.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

2. Le batterie sottoposte a prova secondo specifiche comuni o parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui le prescrizioni sono contemplate dalle specifiche comuni o da parti di esse e, se del caso, nella misura in cui sono raggiunti i valori minimi stabiliti per le prescrizioni.

3. Le batterie conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 12 nella misura in cui le prescrizioni sono contemplate dalle specifiche comuni o parti di esse.

Articolo 17

Procedure di valutazione della conformità

1. Prima che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato garantisce che sia effettuata una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento.

2. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte A.

3. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 39 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte B.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare l'allegato VIII introducendo nei moduli di valutazione della conformità ulteriori fasi di verifica o sostituendo i moduli con altri moduli di cui alla decisione n. 768/2008/CE, dopo averli adeguati, se necessario, alle prescrizioni specifiche riguardanti le batterie.

5. I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità delle batterie sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, o in una lingua da esso accettata.

Articolo 18

Dichiarazione di conformità UE

1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei moduli di cui all'allegato VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa sul mercato o messa in servizio.

3. Se a un modello di batteria si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, ne è compilata una unica per l'insieme di tali atti. La dichiarazione indica gli atti dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione.

Articolo 19

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 20

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile.

Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.

2. La marcatura CE è apposta sulla batteria prima della sua immissione sul mercato.

3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità. Il numero di identificazione è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal rappresentante autorizzato del fabbricante.

4. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 sono seguiti, se del caso, da qualsiasi etichettatura che indichi un rischio o un uso particolare o altro pericolo connesso all'uso, allo stoccaggio, al trattamento o al trasporto della batteria.

5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura.

Capo V