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controlli sulle batterie che entrano nel mercato dell'Unione e procedure di salvaguardia dell'Unione

Articolo 66

Procedura a livello nazionale per le batterie che presentano rischi

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che una batteria oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione della batteria interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti del presente regolamento.

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato di cui al primo comma concludono che la batteria non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere la batteria conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla o di richiamarla dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio di cui al primo comma.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano di conseguenza l'organismo notificato competente.

2. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

3. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le batterie interessate che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione delle batterie sul loro mercato nazionale, per ritirarle da tale mercato o richiamarle.

Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione della batteria non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle cause seguenti:

(a) non conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II o III del presente regolamento;

(b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 15;

(c) carenze nelle specifiche comuni di cui all'articolo 16.

6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura di cui al presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità della batteria interessata e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione alla batteria in questione, quali il ritiro della batteria dal mercato.

Articolo 67

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

2. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono a ritirare dal proprio mercato il prodotto non conforme e ne informano la Commissione.

Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro provvede a ritirarla.

3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità della batteria viene attribuita a difetti nelle norme armonizzate di cui all'articolo 15 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 68

Batterie conformi che presentano rischi

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni o dell'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale batteria, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti le batterie interessate da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle batterie in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento della batteria, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate.

In base ai risultati della valutazione la Commissione decide, con un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione, se la misura nazionale sia giustificata o no e impone, all'occorrenza, le opportune misure.

5. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

6. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute o dell'incolumità delle persone o alla protezione dei beni o dell'ambiente, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

7. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 69

Altri casi di non conformità

1. Fatto salvo l'articolo 66, uno Stato membro, se constata che una batteria che esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 68 non è conforme al presente regolamento o che un operatore economico ha violato uno degli obblighi di cui al presente regolamento, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione. Tra le non conformità figura quanto segue:

(a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 del presente regolamento;

(b) la marcatura CE non è stata apposta;

(c) il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell'articolo 20, o non è stato apposto;

(d) la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata o non è stata compilata correttamente;

(e) la dichiarazione di conformità UE non è accessibile tramite il codice QR sulla batteria;

(f) la documentazione tecnica non è disponibile, non è completa o contiene errori;

(g) le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafi 7, 9 e 10, o all'articolo 41, paragrafi 3 e 4 sono assenti, false o incomplete o, nel caso delle istruzioni per l'uso, non sono tradotte in una lingua accettata dagli Stati membri in cui la batteria è immessa sul mercato o messa a disposizione;

(h) non sono rispettate altre prescrizioni amministrative di cui all'articolo 38 o all'articolo 40;

(i) non sono rispettate le prescrizioni intese a garantire la sicurezza del funzionamento e dell'uso dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria di cui all'articolo 12;

(j) non sono soddisfatte le prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza di cui al capo II, articoli da 6 a 12, e quelle in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III, articoli 13 e 14;

(k) non sono soddisfatte le prescrizioni relative alla strategia per il rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui all'articolo 39.

2. Qualora non ponga fine alla non conformità di cui al paragrafo 1, lettera k), l'operatore riceve una comunicazione relativa alle misure correttive da adottare.

3. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato della batteria o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato. In caso di non conformità ai sensi del paragrafo 1, lettera k), se la non conformità è grave e permane dopo la comunicazione relativa alle misure correttive da adottare di cui al paragrafo 2, in ultima istanza si applica il presente paragrafo.

Capo X

Appalti pubblici verdi, procedura di modifica delle restrizioni